Domanda respinta senza l’assunzione
La regolarizzazione degli immigrati irregolari prende forme nel decreto rilancio. Con questo provvedimento si offre, da un lato la possibilità di regolarizzare a coloro che si sono avvalsi di mano d’opera illecita facendo emergere i rapporti e dall’altro si incentiva la regolarizzazione della presenza nel nostro territorio di immigrati clandestini ( si veda l’altro l’articolo).
In questa logica l’attuale articolo che disciplina la materia prevede regole separatamente riferite alle due casistiche ma anche delle previsioni comuni applicabili a entrambe le fattispecie di regolarizzazione.
È il caso, per esempio, degli ambiti di operatività della sanatoria che, in linea generale, sono tre. Nel contesto agricolo vengono individuati, dalla norma, i settori: allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse. Può beneficiare della normativa e uscire dall’anonimato chi svolge attività di badante e anche i collaboratori familiari e di sostegno alla famiglia.
I termini di presentazione dell’istanza di regolarizzazione sono gli stessi per ogni tipo di sanatoria, vale a dire dal 1° giugno al 15 luglio 2020, cambiano, però, gli Enti competenti. In ogni caso un decreto interministeriale, da emanarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Dl rilancio, spiegherà le modalità di presentazione dell'istanza.
Durante il periodo tra la presentazione della domanda e il perfezionamento della stessa, il lavoratore può esercitare l’attività lavorativa ma in caso di emersione, lo può fare esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.
In via trasversale, si prevede che alcuni particolari reati, in cui sono incorsi i soggetti ( datori e lavoratori), inibiscano l’accesso alla misura. Anche la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno ( ove previsto) o la mancata successiva assunzione, generano il rifiuto della domanda; salvo cause di forza maggiore.
Dal punto di vista sanzionatorio, per entrambe le procedure di regolarizzazione sono previste sanzioni penali per chi presenta false dichiarazioni o attestazioni.
Vale la pena di sottolineare che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro connesso alla regolarizzazione, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, la perdita del posto non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.
Si evidenzia, inoltre, che non possono beneficiare della sanatoria i cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento di espulsione, condannati anche non definitivamente per reati contro la libertà personale o inerenti agli stupefacenti ovvero se considerati una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Infine, si rileva che la disposizione introduce anche una misura di tutela a favore dei cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno è scaduto dal 31 ottobre 2019 che hanno presentato la domanda per ottenere il permesso temporaneo di sei mesi. In caso di loro irregolare utilizzazione le sanzioni amministrative pecuniarie e penali, previste per tale violazione, sono raddoppiate.