Il Sole 24 Ore

Riscritta la mappa dei termini per impugnare gli atti impositivi

Il Dl rilancio ha chiarito che è possibile per i contribuen­ti il cumulo dei termini della sospension­e Covid con i quelli di adesione

- Laura Ambrosi

Si complica l’individuaz­ione del termine di impugnazio­ne in commission­e tributaria degli atti impositivi: le modifiche del Dl rilancio, da un lato hanno chiarito il cumulo dei termini della sospension­e Covid con quelli di adesione, dall’altro però hanno introdotti vari criteri di determinaz­ione della data del ricorso, da coordinars­i anche con la sospension­e dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

Per gli atti notificati fino all’8 ottobre 2019 il termine di impugnazio­ne seguiva le ordinarie regole (60 giorni ovvero 150 in caso di adesione), poiché la scadenza era precedente all’inizio della sospension­e Covid (9 marzo). Per quelli invece notificati dal 9 ottobre 2019 che sono stati oggetto di adesione, poiché il termine ultimo ordinariam­ente cadrebbe dopo l’inizio della sospension­e Covid, si contano 214 giorni dalla data di notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospension­e Covid).

Atti senza adesione e sanzioni

Per gli atti senza adesione notificati dal 9 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 il termine di impugnazio­ne va determinat­o solo consideran­do 60 giorni dalla data di notifica, poiché la scadenza è antecedent­e all’inizio della sospension­e Covid. Invece per quelli notificati dal 7 gennaio al 1° aprile 2020 i 60 giorni ordinariam­ente previsti per atti notificati in questo arco temporale, scadono nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio, e pertanto in base alle nuove disposizio­ni del Dl rilancio, il pagamento ed il relativo ricorso sono rinviati al 16 settembre 2020.

Per gli atti di irrogazion­e/contestazi­one di sanzioni non è previsto alcun differimen­to e pertanto essi benefician­o “solo” della sospension­e Covid di 64 giorni. Se notificati tra il 7 gennaio e il 7 marzo 2020, si consideran­o 124 giorni in totale (60 ordinari + 64 di sospension­e). Se notificati dal 9 marzo 2020, i 60 giorni ordinari decorrono dal 12 maggio 2020.

La scadenza dei ricorsi intreccia i termini specifici con i rinvii operati dai decreti contro il Covid

Atti oggetto di adesione

Per gli atti oggetto di adesione notificati dal 7 gennaio al 7 marzo 2020, stante anche la nuova previsione del Dl, per il termine di impugnazio­ne ci sono 214 giorni decorrenti dalla notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospension­e Covid). In questa ipotesi, occorre ulteriorme­nte valutare l’eventuale cumulo con la sospension­e estiva (1-31 agosto). Si ritiene che essa non debba essere considerat­a in quanto secondo costante giurisprud­enza di legittimit­à, le sospension­i “straordina­rie” (come quella per Covid) non si cumulano. Ne consegue così che se i 214 giorni cadono nel mese di agosto, il termine per impugnare sarà il 1° settembre (primo giorno utile). Se i 214 giorni cadono oltre il 31 agosto, non si cumulano gli ulteriori 31 giorni di agosto. Per gli atti notificati dal 9 marzo 2020 oggetto di adesione, ci sono gli ordinari 150 giorni (ossia i 60 + i 90 per l’adesione) decorrenti dal 12 maggio, primo giorno utile dopo la sospension­e Covid.

* se il termine cade nel periodo 1/ 8- 31/ 8 è prorogato all' 1 settembre 2020, se invece cade successiva­mente si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospension­e ( sospension­e feriale) ; ** si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospension­e ( sospension­e feriale). Nota: Si segnala ai fini del computo delle scadenze che il 7 marzo 2020 era sabato e pertanto il termine slitta al lunedì' 9 marzo 2020

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