Riscritta la mappa dei termini per impugnare gli atti impositivi
Il Dl rilancio ha chiarito che è possibile per i contribuenti il cumulo dei termini della sospensione Covid con i quelli di adesione
Si complica l’individuazione del termine di impugnazione in commissione tributaria degli atti impositivi: le modifiche del Dl rilancio, da un lato hanno chiarito il cumulo dei termini della sospensione Covid con quelli di adesione, dall’altro però hanno introdotti vari criteri di determinazione della data del ricorso, da coordinarsi anche con la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020.
Per gli atti notificati fino all’8 ottobre 2019 il termine di impugnazione seguiva le ordinarie regole (60 giorni ovvero 150 in caso di adesione), poiché la scadenza era precedente all’inizio della sospensione Covid (9 marzo). Per quelli invece notificati dal 9 ottobre 2019 che sono stati oggetto di adesione, poiché il termine ultimo ordinariamente cadrebbe dopo l’inizio della sospensione Covid, si contano 214 giorni dalla data di notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospensione Covid).
Atti senza adesione e sanzioni
Per gli atti senza adesione notificati dal 9 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 il termine di impugnazione va determinato solo considerando 60 giorni dalla data di notifica, poiché la scadenza è antecedente all’inizio della sospensione Covid. Invece per quelli notificati dal 7 gennaio al 1° aprile 2020 i 60 giorni ordinariamente previsti per atti notificati in questo arco temporale, scadono nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio, e pertanto in base alle nuove disposizioni del Dl rilancio, il pagamento ed il relativo ricorso sono rinviati al 16 settembre 2020.
Per gli atti di irrogazione/contestazione di sanzioni non è previsto alcun differimento e pertanto essi beneficiano “solo” della sospensione Covid di 64 giorni. Se notificati tra il 7 gennaio e il 7 marzo 2020, si considerano 124 giorni in totale (60 ordinari + 64 di sospensione). Se notificati dal 9 marzo 2020, i 60 giorni ordinari decorrono dal 12 maggio 2020.
La scadenza dei ricorsi intreccia i termini specifici con i rinvii operati dai decreti contro il Covid
Atti oggetto di adesione
Per gli atti oggetto di adesione notificati dal 7 gennaio al 7 marzo 2020, stante anche la nuova previsione del Dl, per il termine di impugnazione ci sono 214 giorni decorrenti dalla notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospensione Covid). In questa ipotesi, occorre ulteriormente valutare l’eventuale cumulo con la sospensione estiva (1-31 agosto). Si ritiene che essa non debba essere considerata in quanto secondo costante giurisprudenza di legittimità, le sospensioni “straordinarie” (come quella per Covid) non si cumulano. Ne consegue così che se i 214 giorni cadono nel mese di agosto, il termine per impugnare sarà il 1° settembre (primo giorno utile). Se i 214 giorni cadono oltre il 31 agosto, non si cumulano gli ulteriori 31 giorni di agosto. Per gli atti notificati dal 9 marzo 2020 oggetto di adesione, ci sono gli ordinari 150 giorni (ossia i 60 + i 90 per l’adesione) decorrenti dal 12 maggio, primo giorno utile dopo la sospensione Covid.
* se il termine cade nel periodo 1/ 8- 31/ 8 è prorogato all' 1 settembre 2020, se invece cade successivamente si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospensione ( sospensione feriale) ; ** si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospensione ( sospensione feriale). Nota: Si segnala ai fini del computo delle scadenze che il 7 marzo 2020 era sabato e pertanto il termine slitta al lunedì' 9 marzo 2020