Il Sole 24 Ore

Rimborsi fiscali liberi dall’obbligo di compensazi­one

Senza peso i debiti iscritti a ruolo A un milione di euro la soglia di compensazi­one orizzontal­e

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Rimborsi di tributi 2020 erogati senza preventiva compensazi­one con debiti iscritti a ruolo, eliminazio­ne della verifica anticipata in caso di pagamento da parte di una Pubblica Amministra­zione ed innalzamen­to ad 1 milione di euro della soglia di compensazi­one orizzontal­e. Queste alcune delle novità in materia di utilizzo dei crediti fiscali inserite nella bozza del Dl “Rilancio”.

La prima disposizio­ne consiste nella disapplica­zione, per i rimborsi dell’anno 2020 della compensazi­one con le iscrizioni a ruolo e cioè la procedura di cui all'articolo 28-ter del Dpr 602/1973; lo scopo della norma è di immettere liquidità nel sistema economico. La procedura prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, se il beneficiar­io risulta avere debiti fiscali iscritti a ruolo, l’Agenzia trasmette la segnalazio­ne all’agente della riscossion­e, mettendo a disposizio­ne dello stesso, le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazio­ne, l’agente della riscossion­e sospende le azioni di recupero delle somme a debito e notifica all’interessat­o una proposta di compensazi­one tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo; se entro 60 giorni il beneficiar­io accetta la proposta, l’agente della riscossion­e riversa le somme entro i limiti dell'importo complessiv­amente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Nel caso in cui il beneficiar­io rifiuti la proposta oppure non dia tempestivo riscontro, l’agente comunica all’Agenzia delle entrate la mancata adesione alla proposta di compensazi­one e, contestual­mente, vengono meno gli effetti della sospension­e delle azioni esecutive.

Il Dl Rilancio prevede la sospension­e di questa procedura; pertanto i rimborsi nell’anno 2020 saranno erogati anche nel caso di debiti iscritti a ruolo e senza compensazi­one con le somme dovute.

Sospesa anche la procedura di cui all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/73 così che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle Pa anche nel caso in cui sia inadempien­te, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Altra interessan­te novità è che, a decorrere dal 2020, i crediti potranno essere usati in compensazi­one orizzontal­e nel limite di 1 milione per anno solare, in luogo degli attuali 700.000. Come noto, la compensazi­one “orizzontal­e”, prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, consiste nell’utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa (Iva con Ires, ad esempio). Questo tipo di compensazi­one (a differenza di quella “verticale”, ovvero tra crediti della stessa natura) è soggetta al limite posto dall’articolo 34 della Legge 388/2020 il quale prevede che il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabi­li sia pari a 700.000 euro; il Dl Rilancio prevede l’innalzamen­to di questa somma ad 1 milione; il limite si riferisce ad ogni singolo anno solare.

Si ricorda, infine, che non è stata prevista alcuna norma circa il momento di utilizzo del credito per il quale, quindi, occorre attendere il decimo giorno successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one da cui il credito emerge, per le somme di importo superiore a 5.000 euro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy