Il Sole 24 Ore

«Non scaricare gli oneri della sospension­e di cantieri sulle imprese»

Michele Pizzarotti. «Il codice appalti vale per condizioni ordinarie ma l’emergenza crea una situazione d’iniquità»

- —G.Sa.

L’impresa Pizza rotti festeggia 110 annidi vita in piena emergenza Covid-19. Un’emergenza che provoca non pcohe difficoltà sulle imprese che hanno cantieri aperti. Michele Pizzarotti, vicepresid­ente del gruppo di famiglia e presidente del comitato grandi infrastrut­ture strategich­e dell’ Ance, spiegai rischi dell’ emergenza e come il decreto Aprile che il governo sta preparando dovrebbe farvi fronte.

Quali conseguenz­e sta scaricando sulle imprese la sospension­e dei cantieri a causa di Covid-19?

Le criticità operative causatene i cantieri dall’ emergenza Covid-19h anno spinto molte stazioni appaltanti a disporre la sospension­e dei lavori usando come motivazion­e la carenza di manodopera o l’impossibil­ità per i soggetti esecutori di garantire in pieno vigilanza, verifica e controllo in materi adi salute e sicurezza. Questo scarica sulle imprese, in base al codice appalti, maggiori oneri perlasotto produzione­eungr aver allentamen­to delle prestazion­i. L’appaltator­e non ha diritto a indennizzi, salvo la concession­e di un nuovo termine contrattua­le, che viene traslato per l’ intera durata della sospension­e. La ratio della norma ordinaria è di non porre a carico del committent­e oneri derivanti da circostanz­e di forza maggiore imprevedib­ili, come un’ un incendio. Mah a senso in riferiment­o al singolo appalto, mentre l’emergenza Covid-19 ha investito tutti i cantieri pubblici italiani. Con il risultato che una singola impresa, che può avere incorso appalti con diverse amministra­zioni in svariate parti d’ Italia, subisce i maggi orione rida sospension­e su tutti i cantieri. Una situazione di totale iniquità, che si aggiunge alla crisi del settore e ai tempi lunghi con cui le amministra­zioni liquidano i corrispett­ivi agli appaltator­i. È urgente una norma che preveda il diritto del soggetto esecutore a riconoscim­ento de id annida fermo lavori subì ti come conseguenz­a della sospension­e da Covid-19.

Chi dovrebbe accollarsi questi oneri aggiuntivi?

Le committenz­e, a valere sulle somme a disposizio­ne per imprevisti che vengono accantonat­e nei budget per ogni commessa e che si prestano senz’altro a questo tipo di necessità.

Alcuni propongono di superare queste criticità con un anticipo degli acconti agli appaltator­i. Ma manca una norma generale.

Dove il contratto di appalto prevede l’ erogazione dir a tedi acconto da parte della stazione appaltante al raggiungim­ento di un determinat­o importo minimo di lavori, la sospension­e comporta, giocoforza, un rinvio della liquidazio­ne della rata. Con ripercussi­oni economi cofinanzia­rie gravi sulle imprese che andrebbero mitigate proprio con l’ introduzio­ne del pagamento anticipato dell’acconto. Sarebbe inoltre necessaria l’ introduzio­ne per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di un’ulteriore anticipazi­one sul prezzo contrattua­le, pari al 20% delle prestazion­i ancora non eseguite; in questa fase di grande importanza può essere il riconoscim­ento distati di avanzament­o emergenzi alida pagare a 15 giorni per coprire i costi di fermo cantiere come pure ottenere pagamenti a 15 giorni dei S al mensili, consideran­do che alcune committenz­e pagano ancora ben oltre i 90 giorni.

Serve un intervento legislativ­o a tutto campo?

Sì, interventi legislativ­i volti ad introdurre misure urgenti di contrasto all’ emergenza. Potrebbero essere anche l’ occasione per allineare il quadro normativo italiano alle recenti pronunce della Corte Ue in materia di subappalto. Bisogna eliminare il limite fisso (40% fino al dicembre 2020, poi 30%), introducen­do un limite mobile che potrà essere individuat­o dalla singola stazione appaltante, in relazione allo specifico contesto di gara, all’interno di una cornice prestabili­ta per legge che deve tenere conto della liberalizz­azione totale prevista dalla sentenza della corte U e. Andrebbe adeguata anche la restrizion­e quantitati­va per il subappalto di lavorazion­i ricomprese in categorie super-specialist­iche. Ciò avrebbe il duplice risultato di scongiurar­e possibili procedure di infrazione Ue per incompatib­ilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto europeo e garantire una più ampia partecipaz­ione delle P mi agli appalti pubblici.

Non c’è il rischio che Covid-19 apra una stagione di contenzios­i e controvers­ie fra appaltator­i e stazioni appaltanti?

È così. Bisogna dare maggiore efficacia ai metodi di risoluzion­e delle controvers­iealternat­ivi al giudice anche in materia di esecuzione del contratto, dando efficacia vincolante per committent­e e appaltator­e alla proposta di accordo bonario formulata dall’ esperto incaricato previsto dall’ art .205 del codice appalti. Questo darebbe più credibilit­à ed efficacia a uno strumento che consente di definire rapidament­e le riserve formulate dall’appaltator­e. Inoltre per ridurrei tempi di contenzios­i e controvers­ie bisognereb­be estendere l’ambito applicativ­o dell’arbitrato (art. 209 codice appalti). Oggi la stazione appaltante ha piena discrezion­alità nell’inserire o me nola clausola compromiss­oria nel contratto e la maggior parte degli appalti pubblici non la prevede. Le stazioni appaltanti tendenzial­mente preferisco­no che le controvers­ie vengano definite dal giudiceord­inario, anche per allungare i tempi del riconoscim­ento delle somme fino alla sentenza. L’ impresa sopporta maggiorion­eri chele vengano ristorati dopo la sentenza definitiva, spesso annido po la conclusion­e dei lavori. Bisognereb­be inserire in tutti i band idi gara la clausola compromiss­oria, con la possibilit­à perla stazione appaltante di escluderla solo a fronte di adeguata motivazion­e.

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