«Non scaricare gli oneri della sospensione di cantieri sulle imprese»
Michele Pizzarotti. «Il codice appalti vale per condizioni ordinarie ma l’emergenza crea una situazione d’iniquità»
L’impresa Pizza rotti festeggia 110 annidi vita in piena emergenza Covid-19. Un’emergenza che provoca non pcohe difficoltà sulle imprese che hanno cantieri aperti. Michele Pizzarotti, vicepresidente del gruppo di famiglia e presidente del comitato grandi infrastrutture strategiche dell’ Ance, spiegai rischi dell’ emergenza e come il decreto Aprile che il governo sta preparando dovrebbe farvi fronte.
Quali conseguenze sta scaricando sulle imprese la sospensione dei cantieri a causa di Covid-19?
Le criticità operative causatene i cantieri dall’ emergenza Covid-19h anno spinto molte stazioni appaltanti a disporre la sospensione dei lavori usando come motivazione la carenza di manodopera o l’impossibilità per i soggetti esecutori di garantire in pieno vigilanza, verifica e controllo in materi adi salute e sicurezza. Questo scarica sulle imprese, in base al codice appalti, maggiori oneri perlasotto produzioneeungr aver allentamento delle prestazioni. L’appaltatore non ha diritto a indennizzi, salvo la concessione di un nuovo termine contrattuale, che viene traslato per l’ intera durata della sospensione. La ratio della norma ordinaria è di non porre a carico del committente oneri derivanti da circostanze di forza maggiore imprevedibili, come un’ un incendio. Mah a senso in riferimento al singolo appalto, mentre l’emergenza Covid-19 ha investito tutti i cantieri pubblici italiani. Con il risultato che una singola impresa, che può avere incorso appalti con diverse amministrazioni in svariate parti d’ Italia, subisce i maggi orione rida sospensione su tutti i cantieri. Una situazione di totale iniquità, che si aggiunge alla crisi del settore e ai tempi lunghi con cui le amministrazioni liquidano i corrispettivi agli appaltatori. È urgente una norma che preveda il diritto del soggetto esecutore a riconoscimento de id annida fermo lavori subì ti come conseguenza della sospensione da Covid-19.
Chi dovrebbe accollarsi questi oneri aggiuntivi?
Le committenze, a valere sulle somme a disposizione per imprevisti che vengono accantonate nei budget per ogni commessa e che si prestano senz’altro a questo tipo di necessità.
Alcuni propongono di superare queste criticità con un anticipo degli acconti agli appaltatori. Ma manca una norma generale.
Dove il contratto di appalto prevede l’ erogazione dir a tedi acconto da parte della stazione appaltante al raggiungimento di un determinato importo minimo di lavori, la sospensione comporta, giocoforza, un rinvio della liquidazione della rata. Con ripercussioni economi cofinanziarie gravi sulle imprese che andrebbero mitigate proprio con l’ introduzione del pagamento anticipato dell’acconto. Sarebbe inoltre necessaria l’ introduzione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di un’ulteriore anticipazione sul prezzo contrattuale, pari al 20% delle prestazioni ancora non eseguite; in questa fase di grande importanza può essere il riconoscimento distati di avanzamento emergenzi alida pagare a 15 giorni per coprire i costi di fermo cantiere come pure ottenere pagamenti a 15 giorni dei S al mensili, considerando che alcune committenze pagano ancora ben oltre i 90 giorni.
Serve un intervento legislativo a tutto campo?
Sì, interventi legislativi volti ad introdurre misure urgenti di contrasto all’ emergenza. Potrebbero essere anche l’ occasione per allineare il quadro normativo italiano alle recenti pronunce della Corte Ue in materia di subappalto. Bisogna eliminare il limite fisso (40% fino al dicembre 2020, poi 30%), introducendo un limite mobile che potrà essere individuato dalla singola stazione appaltante, in relazione allo specifico contesto di gara, all’interno di una cornice prestabilita per legge che deve tenere conto della liberalizzazione totale prevista dalla sentenza della corte U e. Andrebbe adeguata anche la restrizione quantitativa per il subappalto di lavorazioni ricomprese in categorie super-specialistiche. Ciò avrebbe il duplice risultato di scongiurare possibili procedure di infrazione Ue per incompatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto europeo e garantire una più ampia partecipazione delle P mi agli appalti pubblici.
Non c’è il rischio che Covid-19 apra una stagione di contenziosi e controversie fra appaltatori e stazioni appaltanti?
È così. Bisogna dare maggiore efficacia ai metodi di risoluzione delle controversiealternativi al giudice anche in materia di esecuzione del contratto, dando efficacia vincolante per committente e appaltatore alla proposta di accordo bonario formulata dall’ esperto incaricato previsto dall’ art .205 del codice appalti. Questo darebbe più credibilità ed efficacia a uno strumento che consente di definire rapidamente le riserve formulate dall’appaltatore. Inoltre per ridurrei tempi di contenziosi e controversie bisognerebbe estendere l’ambito applicativo dell’arbitrato (art. 209 codice appalti). Oggi la stazione appaltante ha piena discrezionalità nell’inserire o me nola clausola compromissoria nel contratto e la maggior parte degli appalti pubblici non la prevede. Le stazioni appaltanti tendenzialmente preferiscono che le controversie vengano definite dal giudiceordinario, anche per allungare i tempi del riconoscimento delle somme fino alla sentenza. L’ impresa sopporta maggiorioneri chele vengano ristorati dopo la sentenza definitiva, spesso annido po la conclusione dei lavori. Bisognerebbe inserire in tutti i band idi gara la clausola compromissoria, con la possibilità perla stazione appaltante di escluderla solo a fronte di adeguata motivazione.