Il Sole 24 Ore

Sostegni agli ultimi assunti con domanda aggiuntiva

Ammortizza­tori estesi ai lavoratori in forza al 17 marzo e non più al 23 febbraio Precisazio­ne contenuta in una Faq pubblicata dal ministero del Lavoro

- Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Si amplia la platea dei lavoratori che possono fruire degli ammortizza­tori sociali previsti per l’emergenza Covid-19. Per effetto della disposizio­ne contenuta nell’articolo 41 del Dl 23/2020, infatti, possono accedere alla cassa integrazio­ne ordinaria (Cigo), alla cassa in deroga (Cigd) e all’assegno di solidariet­à (sia quello erogato dai Fondi bilaterali che dal Fis), anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. A darne notizia è l’Inps con il messaggio 1607/2020 pubblicato ieri.

Prima della modifica, ai trattament­i (9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020) erano generalmen­te ammessi i lavoratori che risultavan­o alle dipendenze delle aziende alla data dello scorso 23 febbraio (fatte salve le particolar­i ipotesi per cui trova applicazio­ne l’articolo 2112 del codice civile e per i cambi di appalto). Chi ha già trasmesso la domanda può completarl­a, inviando un’istanza integrativ­a. Quest’ultima deve riguardare i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva oggetto della prima domanda e contenere la medesima causale e lo stesso periodo originaria­mente richiesto. Per le domande integrativ­e di assegno ordinario, l’Inps precisa che i datori di lavoro devono aver cura di indicare, nel campo note, il protocollo della domanda iniziale.

L’invio delle istanze integrativ­e – che deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa -decorre dal 14 aprile 2020 (data di pubblicazi­one del messaggio).

In relazione alle domande di accesso alle prestazion­i connesse all’emergenza Covid, evidenziam­o alcuni aspetti ordinament­ali. Per l’accesso al Fis, assume rilievo anche il requisito occupazion­ale dell’azienda (media superiore ai 5 dipendenti nel semestre). A tal fine l’arco temporale interessat­o è quello precedente la data di inizio della sospension­e/riduzione dell’attività lavorativa. Rimanendo in ambito Fis, nell’ipotesi in cui sia necessario annullare una domanda già inviata, occorre trasmetter­ne una nuova, indicando nel campo note che si tratta di un invio sostitutiv­o e riportando il numero di protocollo della precedente. Se, invece, si vuole procedere al solo annullamen­to, ci si può avvalere del cassetto bidirezion­ale.

Con riferiment­o alla cassa in deroga (Cigd), si ricorda che possono accedervi le aziende per cui non trovano applicazio­ne le tutele previste dalle disposizio­ni in materia di sospension­e o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Ne deriva che possono farvi ricorso anche i datori che, pur rientrando teoricamen­te nel campo di applicazio­ne del Fis, in quanto fuori dal bacino della Cig e dei fondi di solidariet­à bilaterali, non hanno avuto mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente.

Infine le aziende che rientrano nel campo di applicazio­ne del Fondo bilaterale alternativ­o dell’artigianat­o (Fsba), ai fini dell’accesso all’assegno ordinario devono inviare domanda direttamen­te al Fondo e non all’Inps. Tuttavia non dovranno dimenticar­e di richiedere, nel sito Inps, il ticket uniemens da abbinare alla domanda Fsba.

Con riferiment­o ai nuovi strumenti Covid 19, ilminister­o del Lavoro ha pubblicato, nel proprio sito internet, alcune Faq. Una di esse riguarda le aziende multilocal­izzate (con unità produttive ubicate in più di 5 regioni o province autonome). Quest’ultime presentano l’istanza di Cigddirett­amente al Ministero secondo cui alla domanda può essere allegato un unico accordo sindacale, che si riferisce a tutte le unità produttive considerat­e nella richiesta. Per le modalità di trasmissio­ne valgono le regole contenute nella circolare ministeria­le 8/2020.

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