Sostegni agli ultimi assunti con domanda aggiuntiva
Ammortizzatori estesi ai lavoratori in forza al 17 marzo e non più al 23 febbraio Precisazione contenuta in una Faq pubblicata dal ministero del Lavoro
Si amplia la platea dei lavoratori che possono fruire degli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza Covid-19. Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 41 del Dl 23/2020, infatti, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria (Cigo), alla cassa in deroga (Cigd) e all’assegno di solidarietà (sia quello erogato dai Fondi bilaterali che dal Fis), anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. A darne notizia è l’Inps con il messaggio 1607/2020 pubblicato ieri.
Prima della modifica, ai trattamenti (9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020) erano generalmente ammessi i lavoratori che risultavano alle dipendenze delle aziende alla data dello scorso 23 febbraio (fatte salve le particolari ipotesi per cui trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile e per i cambi di appalto). Chi ha già trasmesso la domanda può completarla, inviando un’istanza integrativa. Quest’ultima deve riguardare i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva oggetto della prima domanda e contenere la medesima causale e lo stesso periodo originariamente richiesto. Per le domande integrative di assegno ordinario, l’Inps precisa che i datori di lavoro devono aver cura di indicare, nel campo note, il protocollo della domanda iniziale.
L’invio delle istanze integrative – che deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa -decorre dal 14 aprile 2020 (data di pubblicazione del messaggio).
In relazione alle domande di accesso alle prestazioni connesse all’emergenza Covid, evidenziamo alcuni aspetti ordinamentali. Per l’accesso al Fis, assume rilievo anche il requisito occupazionale dell’azienda (media superiore ai 5 dipendenti nel semestre). A tal fine l’arco temporale interessato è quello precedente la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. Rimanendo in ambito Fis, nell’ipotesi in cui sia necessario annullare una domanda già inviata, occorre trasmetterne una nuova, indicando nel campo note che si tratta di un invio sostitutivo e riportando il numero di protocollo della precedente. Se, invece, si vuole procedere al solo annullamento, ci si può avvalere del cassetto bidirezionale.
Con riferimento alla cassa in deroga (Cigd), si ricorda che possono accedervi le aziende per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Ne deriva che possono farvi ricorso anche i datori che, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del Fis, in quanto fuori dal bacino della Cig e dei fondi di solidarietà bilaterali, non hanno avuto mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente.
Infine le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba), ai fini dell’accesso all’assegno ordinario devono inviare domanda direttamente al Fondo e non all’Inps. Tuttavia non dovranno dimenticare di richiedere, nel sito Inps, il ticket uniemens da abbinare alla domanda Fsba.
Con riferimento ai nuovi strumenti Covid 19, ilministero del Lavoro ha pubblicato, nel proprio sito internet, alcune Faq. Una di esse riguarda le aziende multilocalizzate (con unità produttive ubicate in più di 5 regioni o province autonome). Quest’ultime presentano l’istanza di Cigddirettamente al Ministero secondo cui alla domanda può essere allegato un unico accordo sindacale, che si riferisce a tutte le unità produttive considerate nella richiesta. Per le modalità di trasmissione valgono le regole contenute nella circolare ministeriale 8/2020.