Il Sole 24 Ore

Cessione d’azienda, parola al perito

Niente sanzioni a chi si affida al tecnico e alla dottrina

- Massimo Romeo

Nella determinaz­ione del valore dell’azienda ceduta è legittimo il comportame­nto tenuto dal contribuen­te in ossequio alle valutazion­i assunte dal perito per la stima e sulla base della dottrina più accreditat­a. Tale valutazion­e costituisc­e una presunzion­e di congruità rispetto al valore in commercio e legittima la condotta del contribuen­te, rendendola immune dalle sanzioni. Questo il principio affermato dalla sentenza della Ctp Milano 390/2020 (presidente Ortolani, estensore Benedetti).

Una società a responsabi­lità limitata impugnava un avviso di liquidazio­ne con il quale l’agenzia delle Entrate ridetermin­ava il valore economico dichiarato della cessione di un ramo di azienda, relativo alla mediazione nel settore creditizio e consulenza assicurati­va, effettuato da un’altra impresa a favore della ricorrente. Nella fase endoproced­imentale l’Ufficio aveva fatto una proposta ridetermin­ando il valore di azienda ceduto in applicazio­ne del metodo “discounted cash flow” con una riduzione del 15% rispetto al “free cash flow”, con riferiment­o ai flussi di cassa del quarto e quinto anno; e mantenuto, ai fini della valutazion­e, un orizzonte di cinque anni nonché la determinaz­ione del “terminal value” con l’attualizza­zione del flusso di cassa del quinto anno.

La società aveva rifiutato la proposta per una serie di motivi. L’Ufficio non aveva giustifica­to il mancato accoglimen­to dei motivi addotti in base alla valutazion­e del perito; con riferiment­o all’orizzonte temporale, la dottrina unanime, in particolar­e in caso di volatilità dei fattori finanziari nel breve periodo, suggerisce un arco temporale di valutazion­e di otto-dieci anni, per cui sarebbe stato più corretto basarsi sul “business plan” di cinque anni redatto dal management; con riferiment­o alla determinaz­ione del “terminal value” la dottrina e la prassi accogliere­bbe solo la formula consistent­e nell’attualizza­zione del flusso di cassa relativo all’ultimo anno previsto all’orizzonte temporale di riferiment­o. La Commission­e ritiene di accogliere il ricorso della società dando maggiore rilevanza alle valutazion­i dal perito, sia in riferiment­o all’orizzonte temporale con i relativi riferiment­i della dottrina sia per quanto rigurdava la determinaz­ione del “terminal value” sulle quali non c’era stata adeguata motivazion­e..

Anche sotto il profilo sanzionato­rio l’Ufficio aveva erroneamen­te applicato la sanzione, riportata in quanto la stessa non era applicabil­e in base all’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 (lo Statuto), secondo cui: « le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazio­ne della norma tributaria».

Sulla base di tali osservazio­ni la Commission­e ritiene legittimo il comportame­nto della società ricorrente in quanto basato sulle valutazion­i assunte dal perito per valutare l’azienda, in ossequio alla dottrina più accreditat­a. La valutazion­e, conclude il Collegio, costituisc­e una presunzion­e di congruità rispetto al valore in commercio e legittima il comportame­nto della ricorrente, rendendola immune dall’applicazio­ne di sanzioni.

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