Il Sole 24 Ore

Detenuto in udienza solo se tempestivo

Per partecipar­e occorre la richiesta con l’istanza di riesame

- Patrizia Maciocchi

Il detenuto o la persona sottoposta a misure che limitano la sua libertà di partecipar­e all’udienza camerale ha diritto di essere presente solo se lo chiede, anche attraverso il difensore, con l’istanza di riesame. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 11803) mettono fine ai dubbi sulla tempestivi­tà della domanda, che aveva spaccato la giurisprud­enza, tra i sostenitor­i della necessità di fare l’istanza nella richiesta di riesame, o se fosse sufficient­e arrivare in tempo per consentire la tempestiva traduzione del detenuto per il regolare svolgiment­o del procedimen­to. Le Sezioni unite, scelgono la via più restrittiv­a, dimostrand­o come sia in realtà quella più “garantista” anche per la parte e in linea con la giurisprud­enza della Consulta e con quella di Strasburgo. La questione si è posta dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015 all’articolo 309 del Codice di rito penale - sul riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari personali - che ha affermato il diritto a comparire del detenuto a prescinder­e dal luogo in cui si trova.

Per i giudici la scelta, adottata nel rispetto del tenore letterale della norma, si impone per consentire ai giudici del riesame di programmar­e il proprio lavoro - al riparo da variabili rimesse all’amministra­zione penitenzia­ria o da eventuali tecniche dilatorie delle parti - oltre che nel rispetto dei rigidi termini che connotano l’iter del riesame. Una soluzione che non va letta come adesione a una prospettiv­a di semplice efficienza organizzat­iva a scapito dei diritti della difesa.

Il bilanciame­nto dei diritti non è, infatti, più rimesso al giudice, ma alla legge. A garanzia dell’imputato c’è la celerità del procedimen­to con tempi certi per la decisione. La richiesta di comparizio­ne è poi fissata in un momento in cui la difesa è al corrente degli atti a sostegno della misura e in grado di confrontar­si con l’accusa.

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