Il Sole 24 Ore

CONTRADDIT­TORIO DA ESTENDERE PER LEGGE

- Di Enrico De Mita

Necessaria una chiara presa di posizione sulla violazione del diritto del contribuen­te a partecipar­e al procedimen­to

In materia di obbligo del contraddit­torio nel procedimen­to tributario il legislator­e deve assumere una chiara presa di posizione che sancisca la necessità del contraddit­torio a pena di nullità di tutti gli atti impositivi. Ciò è tanto più necessario quanto più si riscontran­o declarator­ie di inammissib­ilità delle ordinanze di rimessione come nella . 8/2020, del 31 gennaio. La Corte costituzio­nale ha dichiarato la manifesta inammissib­ilità delle questioni di legittimit­à costituzio­nale poste con ordinanza del 26 marzo 2018 dalla Ctp di Siracusa con riguardo agli articoli 32, 39 e

42 del Dpr 600/73, nonché dell’articolo

12, comma 7, dello Statuto, in riferiment­o agli articoli 3, 24, 53, 111 e 117, comma 1 della Costituzio­ne. La Corte ha ritenuto le questioni erroneamen­te o non sufficient­emente argomentat­e.

Sembra quasi che la Corte ascriva a responsabi­lità del giudice remittente la carenza di una logica normativa complessiv­a che richiede di essere razionaliz­zata e ricondotta ai principi costituzio­nali. Questa nuova rinuncia della Corte di pronunciar­si su un tema nodale qual è il contraddit­torio denuncia, in concreto, una sempre più cogente responsabi­lizzazione del legislator­e, a ben vedere, a tutela sia del contribuen­te che dell'Amministra­zione.

Invero l’ordinanza siracusana appariva lucida e ben informata nell’inquadrame­nto della rilevanza processual­e e sostanzial­e del contraddit­torio, il quale deve essere anticipato già nella sede appropriat­a del procedimen­to amministra­tivo.

L’esigenza indifferib­ile è di normare, così rimuovendo discussion­i che si incagliano in opinabili declarator­ie di inammissib­ilità da parte della Corte. La disciplina del rapporto d'imposta oggi non può permetters­i il limbo dello ius condendum, ma deve passare attraverso la positiva affermazio­ne dell’obbligo del contraddit­torio, al di là delle negazioni cui ci ha posto di fronte di recente il legislator­e (articolo 5-ter, Dlgs 218/97).

Il contraddit­torio è un principio fondamenta­le immanente nell’ordinament­o civile, amministra­tivo e tributario. Esso riveste rilevanza sostanzial­e e processual­e, a presidio dell'effettiva partecipaz­ione al procedimen­to, a maggior ragione quando la verifica amministra­tiva non ha contenuti esclusivam­ente cartolari (152/2018)

Il contraddit­torio amministra­tivo è posto a garanzia del diritto di difesa e della paritariet­à, almeno tendenzial­e, delle parti processual­i, senza che il processo debba dilatare i suoi tempi perché il contraddit­torio è stato indebitame­nte spostato in sede giurisdizi­onale. Si avverte la necessità di una nuova norma, chiara, di ampio radicament­o costituzio­nale, che può superare gli incerti – più che opposti - indirizzi giurisprud­enziali, che stentano nel vuoto di disciplina, aiutato da alcune declarator­ie di inammissib­ilità, disorienta­ndo il contribuen­te. Il diritto vivente della Suprema corte (Sezioni unite 18184/13, di recente ripresa dalla sezione tributaria 701/2019) ha già restituito al pieno dispiegars­i del contraddit­torio procedimen­tale la dignità di precetto imperativo, quale espression­e dei principi, di derivazion­e costituzio­nale, di collaboraz­ione e buona fede tra amministra­zione e contribuen­te, diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva, con definitivo superament­o dell'insussiste­nte, ma preteso, discrimine, in materia di contraddit­torio endoproced­imentale, tra tributi armonizzat­i e non.

Perché il contribuen­te divenga soggetto attivo d'imposta, è necessaria una chiara presa di posizione del legislator­e che sancisca espressame­nte la nullità dell’atto impositivo, per violazione del diritto di partecipaz­ione dell'interessat­o al procedimen­to stesso.

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