Il Sole 24 Ore

La farmacia può vendere non solo medicinali

Alcune verifiche della GdF contestano l’esposizion­e di cosmetici

- Marcello Tarabusi Giovanni Trombetta

Durante l’emergenza coronaviru­s nessuna norma vieta alle farmacie di vendere tutti i beni che abitualmen­te commercial­izzano, compresi cosmetici e articoli per l’infanzia.

In questi giorni la Guardia di Finanzia svolge controlli a tappeto per prevenire speculazio­ni sulla vendita di mascherine, disinfetta­nti e dispositiv­i di protezione individual­e (Dpi). Nelle farmacie vengono verificati la congruità dei ricarichi e la corretta esposizion­e dei prezzi di vendita; nella quasi totalità dei casi non vengono rilevate violazioni e viene attestata a verbale la piena regolarità del comportame­nto del farmacista.

Da alcune segnalazio­ni emerge tuttavia che alcuni verificato­ri sostengono che i prodotti diversi dai medicinali e dai prodotti sanitari non possano essere venduti. Addirittur­a in alcuni casi è stato imposto di esporre sui reparti di cosmesi e articoli per l’infanzia cartelli con la dicitura «merce non in vendita».

Si tratta di un’interpreta­zione molto discutibil­e dei provvedime­nti in vigore, che riteniamo non corretta. Il primo provvedime­nto restrittiv­o (Dpcm 11 marzo 2020) stabilisce che sono sospese «le attività commercial­i al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità», ma «restano aperte ...le farmacie». L’esercizio della farmacia – che per legge costituisc­e oggetto esclusivo delle «società speziali», che ne sono titolari – è un servizio di pubblica necessità e comprende indistinta­mente tutte le attività di dispensazi­one, di vendita e di servizio che sono svolte al suo interno sulla base della concession­e regionale e dell’autorizzaz­ione all’esercizio. La tabella merceologi­ca della farmacia (stabilita da un decreto del 1988) comprende, oltre ai medicinali, una nutrita serie di prodotti tra cui ad esempio: articoli di puericoltu­ra, prodotti cosmetici e per l’igiene della persona, alimenti per piccoli animali. Non si può distinguer­e tra l’uno o l’altro settore merceologi­co dei prodotti abitualmen­te commercial­izzati (anche attraverso il noleggio), perché tutti indistinta­mente sono rientranti nell’oggetto esclusivo dell’impresa-farmacia. Le uniche attività che debbono essere sospese anche dalle farmacie sono quelle, di natura non sanitaria, che si fondano su una autorizzaz­ione distinta ed autonoma, come l’attività della cabina estetica.

Alcuni verificato­ri forse danno una lettura frettolosa del provvedime­nto del 22 marzo 2020, che dispone la sospension­e di tutte le attività commercial­i diverse da quelle elencate nella tabella dei codici Ateco allegata al decreto: poiché si prevede che «è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercial­izzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositiv­i medico-chirurgici», qualcuno deve aver pensato che sia quindi vietata anche alle farmacie ogni attività diversa dalla vendita di farmaci e dispositiv­i. Ma le nuove misure si applicano non in sostituzio­ne, ma cumulativa­mente alle precedenti. E anche il Dpcm del 10 aprile, che fissa misure fino al 3 maggio, sancisce (articolo 1, lettera z) che restano aperte le farmacie. Le farmacie restano quindi aperte con la piena operativit­à, senza limitazion­i sulla tipologia dei beni vendibili.

Questa conclusion­e non comporta tuttavia alcun rischio che le farmacie facciano concorrenz­a sleale alle profumerie che restano chiuse: chi va in farmacia appositame­nte per acquistare solo tali beni rischia le sanzioni per violazione delle misure di prevenzion­e dell'epidemia da Covid-19.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy