Il Sole 24 Ore

Regime semplifica­to sotto 220mila euro

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Per gli enti con entrate inferiori a 220mila euro è prevista una semplifica­zione. In luogo del bilancio completo sarà possibile redigere un rendiconto per cassa, che riepiloghi in maniera sintetica i movimenti finanziari dell’ente nel corso dell’esercizio.

Il rendiconto è composto da due sezioni principali. La prima, dedicata alle entrate e uscite di carattere ordinario, nella quale sono indicate distintame­nte le voci relative alle attività di interesse generale, diverse, di raccolta fondi, finanziari­e e patrimonia­li. La seconda, riguardant­e le entrate ed uscite da immobilizz­azioni ed investimen­ti. Seguono poi altre due specifiche sezioni: una in cui sono riepilogat­i gli avanzi/disavanzi dell’esercizio delle prime due sezioni e quelli complessiv­i; l’altra contenente le annotazion­i di cassa e banca, suddivisa tra depositi postali e bancari. A differenza degli enti più strutturat­i, coloro che sceglieran­no di predisporr­e il rendiconto per cassa non saranno obbligati a compilare la relazione di missione. Ciò, al fine di evitare un inutile aggravio in termini amministra­tivi, anche in consideraz­ione della ridotta platea di stakeholde­rs che ci si aspetta da questo tipo di enti. Tuttavia, alcune informazio­ni salienti contenute in questo documento dovranno essere riportate in calce al rendiconto per cassa. Nel dettaglio, si tratta della documentaz­ione del carattere secondario e strumental­e delle attività diverse - fondamenta­le per verificare che queste ultime non risultino prevalenti rispetto alle attività istituzion­ali (snaturando l’ente) e dell’indicazion­e, anche a mezzo di una relazione illustrati­va, delle entrate e spese relative alle singole manifestaz­ioni di raccolta fondi occasional­i svolte nell’esercizio. Assente in questo caso anche la relazione del revisore legale, che invece correda il bilancio degli enti che superano i requisiti dimensiona­li dell’articolo 31 Cts (superament­o per due esercizi consecutiv­i di due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimonia­le oltre 1,1 milioni di euro; entrate comunque denominate oltre 2,2 milioni; dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre 12 unità).

L’uso dello schema semplifica­to è facoltativ­o, ben potendo gli enti di piccole dimensioni scegliere di adottare le medesime regole di quelli più strutturat­i.

Laddove si sia optato per il rendiconto per cassa, al superament­o del limite di 220mila euro l’ente deve predisporr­e il bilancio completo. Tale obbligo scatta dall’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto lo sforamento.

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