Regime semplificato sotto 220mila euro
Per gli enti con entrate inferiori a 220mila euro è prevista una semplificazione. In luogo del bilancio completo sarà possibile redigere un rendiconto per cassa, che riepiloghi in maniera sintetica i movimenti finanziari dell’ente nel corso dell’esercizio.
Il rendiconto è composto da due sezioni principali. La prima, dedicata alle entrate e uscite di carattere ordinario, nella quale sono indicate distintamente le voci relative alle attività di interesse generale, diverse, di raccolta fondi, finanziarie e patrimoniali. La seconda, riguardante le entrate ed uscite da immobilizzazioni ed investimenti. Seguono poi altre due specifiche sezioni: una in cui sono riepilogati gli avanzi/disavanzi dell’esercizio delle prime due sezioni e quelli complessivi; l’altra contenente le annotazioni di cassa e banca, suddivisa tra depositi postali e bancari. A differenza degli enti più strutturati, coloro che sceglieranno di predisporre il rendiconto per cassa non saranno obbligati a compilare la relazione di missione. Ciò, al fine di evitare un inutile aggravio in termini amministrativi, anche in considerazione della ridotta platea di stakeholders che ci si aspetta da questo tipo di enti. Tuttavia, alcune informazioni salienti contenute in questo documento dovranno essere riportate in calce al rendiconto per cassa. Nel dettaglio, si tratta della documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse - fondamentale per verificare che queste ultime non risultino prevalenti rispetto alle attività istituzionali (snaturando l’ente) e dell’indicazione, anche a mezzo di una relazione illustrativa, delle entrate e spese relative alle singole manifestazioni di raccolta fondi occasionali svolte nell’esercizio. Assente in questo caso anche la relazione del revisore legale, che invece correda il bilancio degli enti che superano i requisiti dimensionali dell’articolo 31 Cts (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale oltre 1,1 milioni di euro; entrate comunque denominate oltre 2,2 milioni; dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre 12 unità).
L’uso dello schema semplificato è facoltativo, ben potendo gli enti di piccole dimensioni scegliere di adottare le medesime regole di quelli più strutturati.
Laddove si sia optato per il rendiconto per cassa, al superamento del limite di 220mila euro l’ente deve predisporre il bilancio completo. Tale obbligo scatta dall’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto lo sforamento.