Con l’adesione si correggono Ace, perdite e crediti
È il contribuente a chiedere il ripristino dei valori pregressi
In sede di accertamento con adesione va ripristinatala situazione che si sarebbe realizzata qualora l’ impresa avesse dichiarato sin da subito l’imponibile “corretto ”. In quella sede sono pertanto recuperabili le perdite fiscali pregresse, le eccedenze Ace e di crediti per imposte estere, entro gli stessi limiti in cuit alias setfi scalisarebbero stati utilizzabili originariamente.
È questo, in sintesi, il filo conduttore delle circolari 4/ E e 5/ E del 21 marzo scorso(si veda« Il Sole 24 Ore» di ieri ), con cui le Entrate ritornano ad analizzare il tema dello scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento con adesione, estendendole considerazioni relative al riporto delle perdite anche alle eccedenze Ace e ai crediti per imposte estere.
Con la circolare 15/ E del 2017, le Entrate avevanochiaritole modalità di recupero delle perdite, pregresse e di periodo, nell’ ambito del procedimento di accertamento. Più in particolare, mentre le perdite di periodo sono scomputabili “automaticamente” dall’ ufficio in sede di accertamento, le perdite pregresse – ove non ancora utilizzate-sono scomputabili solo su richiesta del contribuente, a seguito dell’ avvi sodi accertamento o insede diadesione. Inentrambiicasi le perdite sono scomputabili secondo le stessemodalità con cuisarebbero state utilizzabili originariamente, ovvero nei limitidell’ 80%dell ’imponibile, salvoche sitratti di perdite realizzatenei primitre periodi d’imposta.
Perdite e crediti «esteri»
Con la circolare 4/E le Entrate chiariscono in particolare due nuovi aspetti. Il primo riguarda lo scomputo delle perdite pregresse nel caso in cui nella dichiarazione originaria le stesse fossero state utilizzate in misura inferiore all’ 80%peru su fruire di crediti d’ imposta, ritenute, acconti o eccedenze. In tale particolare ipotesi la circolare evidenzia chele perdite pregresse possono abbattere anche integralmente il maggior imponibileac certato, purneilimiti dell’ 80% dell’imponibile complessivo.
Discorso analogo riguarda il credito per imposte estere originariamente non scomputato per incapienza dell’impostaitaliana,chepotràesseredetratto dalla maggiore imposta conseguente alla rettifica operata.
Le eccedenze Ace
La circolare 5/ Esi sofferma invece sulle modalità di utilizzo, in sede di accertamento con adesione, delle eccedenze Ace, ipotesi non chiarita in nella circolare15/ E. Viene in proposito confermato che, dietro richiesta del contribuente, gli uffici possono consentire lo scomputo dal maggior reddito accertato delle eccedenze formate non oltre l’esercizio oggetto di accertamento, e ancora inutilizzate. Inca sodi compresenza di eccedenze Ace e di perdite pregresse, le prime potranno essere utilizzate solo a seguito dello scomputo delle perdite di periodo o pregresse (queste ultime nel limite dell’80%).
Interessi passivi
Le circolari non analizzano le modalità di scomputo delle eccedenze di interessipassivi, perle quali dovrebbero valere le stesse considerazioni. Inoltre, in caso di rettifica dell’ imponibile dovrebbe essere riconosciuta automaticamente una maggior capienza diRol per il recupero degli interessi.