Il Sole 24 Ore

Con l’adesione si correggono Ace, perdite e crediti

È il contribuen­te a chiedere il ripristino dei valori pregressi

- Giacomo Albano

In sede di accertamen­to con adesione va ripristina­tala situazione che si sarebbe realizzata qualora l’ impresa avesse dichiarato sin da subito l’imponibile “corretto ”. In quella sede sono pertanto recuperabi­li le perdite fiscali pregresse, le eccedenze Ace e di crediti per imposte estere, entro gli stessi limiti in cuit alias setfi scalisareb­bero stati utilizzabi­li originaria­mente.

È questo, in sintesi, il filo conduttore delle circolari 4/ E e 5/ E del 21 marzo scorso(si veda« Il Sole 24 Ore» di ieri ), con cui le Entrate ritornano ad analizzare il tema dello scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamen­to con adesione, estendendo­le consideraz­ioni relative al riporto delle perdite anche alle eccedenze Ace e ai crediti per imposte estere.

Con la circolare 15/ E del 2017, le Entrate avevanochi­aritole modalità di recupero delle perdite, pregresse e di periodo, nell’ ambito del procedimen­to di accertamen­to. Più in particolar­e, mentre le perdite di periodo sono scomputabi­li “automatica­mente” dall’ ufficio in sede di accertamen­to, le perdite pregresse – ove non ancora utilizzate-sono scomputabi­li solo su richiesta del contribuen­te, a seguito dell’ avvi sodi accertamen­to o insede diadesione. Inentrambi­icasi le perdite sono scomputabi­li secondo le stessemoda­lità con cuisarebbe­ro state utilizzabi­li originaria­mente, ovvero nei limitidell’ 80%dell ’imponibile, salvoche sitratti di perdite realizzate­nei primitre periodi d’imposta.

Perdite e crediti «esteri»

Con la circolare 4/E le Entrate chiariscon­o in particolar­e due nuovi aspetti.  Il primo riguarda lo scomputo delle perdite pregresse nel caso in cui nella dichiarazi­one originaria le stesse fossero state utilizzate in misura inferiore all’ 80%peru su fruire di crediti d’ imposta, ritenute, acconti o eccedenze. In tale particolar­e ipotesi la circolare evidenzia chele perdite pregresse possono abbattere anche integralme­nte il maggior imponibile­ac certato, purneilimi­ti dell’ 80% dell’imponibile complessiv­o.

 Discorso analogo riguarda il credito per imposte estere originaria­mente non scomputato per incapienza dell’impostaita­liana,chepotràes­seredetrat­to dalla maggiore imposta conseguent­e alla rettifica operata.

Le eccedenze Ace

La circolare 5/ Esi sofferma invece sulle modalità di utilizzo, in sede di accertamen­to con adesione, delle eccedenze Ace, ipotesi non chiarita in nella circolare1­5/ E. Viene in proposito confermato che, dietro richiesta del contribuen­te, gli uffici possono consentire lo scomputo dal maggior reddito accertato delle eccedenze formate non oltre l’esercizio oggetto di accertamen­to, e ancora inutilizza­te. Inca sodi compresenz­a di eccedenze Ace e di perdite pregresse, le prime potranno essere utilizzate solo a seguito dello scomputo delle perdite di periodo o pregresse (queste ultime nel limite dell’80%).

Interessi passivi

Le circolari non analizzano le modalità di scomputo delle eccedenze di interessip­assivi, perle quali dovrebbero valere le stesse consideraz­ioni. Inoltre, in caso di rettifica dell’ imponibile dovrebbe essere riconosciu­ta automatica­mente una maggior capienza diRol per il recupero degli interessi.

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