Il Sole 24 Ore

Non si può integrare il periodo a contribuzi­one ridotta Inps

- A cura di Aldo Forte

Sono iscritto alla gestione artigiani e commercio Inps ordinaria. Nel 2018 ho chiesto di aderire alla modalità ridotta dei contributi Inps godendo del beneficio del 35% sul pagamento del contributo – e, infatti, ho pagato un fisso trimestral­e ridotto (600 euro contro i 957 euro previsti)– ma non sapevo che questo comportass­e la riduzione dei mesi di copertura da 12 a sette. Posso in qualche modo pagare il valore mancante per coprire per intero l’anno 2018? Per il 2019 ho già inviato la domanda di ritorno alla vecchia modalità.

P.G. - BRUGHERIO

La circolare Inps 35/2016 precisa che per coloro che aderiscono al regime agevolato, ai fini dell’accredito della contribuzi­one versata, continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 29, della legge335/1995, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisc­e il diritto all’accreditam­ento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Ne consegue che, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazio­ne della riduzione (–35%) prevista per legge sul contributo complessiv­o, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessiv­amente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzi­one dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditat­o un numero di mesi proporzion­ale a quanto versato. Di conseguenz­a, è corretto per l’anno 2018, l’accredito di 7 mesi che non potranno essere oggetto di integrazio­ne.

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