Non si può integrare il periodo a contribuzione ridotta Inps
Sono iscritto alla gestione artigiani e commercio Inps ordinaria. Nel 2018 ho chiesto di aderire alla modalità ridotta dei contributi Inps godendo del beneficio del 35% sul pagamento del contributo – e, infatti, ho pagato un fisso trimestrale ridotto (600 euro contro i 957 euro previsti)– ma non sapevo che questo comportasse la riduzione dei mesi di copertura da 12 a sette. Posso in qualche modo pagare il valore mancante per coprire per intero l’anno 2018? Per il 2019 ho già inviato la domanda di ritorno alla vecchia modalità.
P.G. - BRUGHERIO
La circolare Inps 35/2016 precisa che per coloro che aderiscono al regime agevolato, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 29, della legge335/1995, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Ne consegue che, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (–35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Di conseguenza, è corretto per l’anno 2018, l’accredito di 7 mesi che non potranno essere oggetto di integrazione.