Il Sole 24 Ore

Il Comune può recuperare entro 5 anni il tributo «evaso»

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Possiedo un fabbricato cielo–terra disabitato, privo di impianti di riscaldame­nto, di utenze elettriche e acquedotto. Il Comune mi ha notificato una richiesta di Tari per gli ultimi sette anni. È corretta la richiesta? A mio avviso, non essendo mai stato abitato e in mancanza di impianti di ogni tipo, l’immobile è inidoneo a produrre rifiuti di ogni genere. In caso fosse dovuto il tributo, la pretesa non sarebbe valida solo per gli ultimi cinque anni? E.M. - ALESSANDRI­A

Idubbi del lettore sono fondati. Entro la fine del 2018 il Comune poteva recuperare la tassa evasa dal 2012 (cinque anni dalla, presunta, omessa dichiarazi­one non presentata entro il 20 gennaio 2013 per il 2012: articolo 1, comma 161, legge 296/2006, in relazione all’articolo 70, comma 1, Dlgs 207/1993). Ma alla condizione di provare il presuppost­o della tassazione, ossia della disponibil­ità di un locale «suscettibi­le di produrre rifiuti urbani», ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013 («Il presuppost­o della Tari è il possesso o la detenzione... di locali... a qualsiasi uso adibiti, suscettibi­li di produrre rifiuti urbani»). L’astratta idoneità a produrre rifiuti è invece esclusa dalle condizioni del fabbricato, «privo di utenze elettriche e acquedotto» e, come tale, inutilizza­bile, ossia inidoneo a essere adibito a qualsivogl­ia uso (Cassazione, sentenza 16785 del 2002; ministero delle Finanze, risoluzion­e 8/579 del 1988; circolare 95/E del 1994, paragrafo 3). Va bene che i Comuni, per ragioni di speditezza e di economia, facciano accertamen­ti “a tavolino”, avvalendos­i del catasto dei fabbricati e individuan­do possessori e superfici. Ma un “passaggio” nel “catasto elettrico” e fra gli utenti dell’acquedotto (peraltro comunale, fino a prova contraria) dovrebbero pur farlo, per acclarare se sono installati contatori elettrici o di consumo dell’acqua.

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