Il Comune può recuperare entro 5 anni il tributo «evaso»
Possiedo un fabbricato cielo–terra disabitato, privo di impianti di riscaldamento, di utenze elettriche e acquedotto. Il Comune mi ha notificato una richiesta di Tari per gli ultimi sette anni. È corretta la richiesta? A mio avviso, non essendo mai stato abitato e in mancanza di impianti di ogni tipo, l’immobile è inidoneo a produrre rifiuti di ogni genere. In caso fosse dovuto il tributo, la pretesa non sarebbe valida solo per gli ultimi cinque anni? E.M. - ALESSANDRIA
Idubbi del lettore sono fondati. Entro la fine del 2018 il Comune poteva recuperare la tassa evasa dal 2012 (cinque anni dalla, presunta, omessa dichiarazione non presentata entro il 20 gennaio 2013 per il 2012: articolo 1, comma 161, legge 296/2006, in relazione all’articolo 70, comma 1, Dlgs 207/1993). Ma alla condizione di provare il presupposto della tassazione, ossia della disponibilità di un locale «suscettibile di produrre rifiuti urbani», ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013 («Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione... di locali... a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»). L’astratta idoneità a produrre rifiuti è invece esclusa dalle condizioni del fabbricato, «privo di utenze elettriche e acquedotto» e, come tale, inutilizzabile, ossia inidoneo a essere adibito a qualsivoglia uso (Cassazione, sentenza 16785 del 2002; ministero delle Finanze, risoluzione 8/579 del 1988; circolare 95/E del 1994, paragrafo 3). Va bene che i Comuni, per ragioni di speditezza e di economia, facciano accertamenti “a tavolino”, avvalendosi del catasto dei fabbricati e individuando possessori e superfici. Ma un “passaggio” nel “catasto elettrico” e fra gli utenti dell’acquedotto (peraltro comunale, fino a prova contraria) dovrebbero pur farlo, per acclarare se sono installati contatori elettrici o di consumo dell’acqua.