Il Sole 24 Ore

L’Organismo per assistere i debitori a rischio lottizzazi­one

- Giovanni Esposito

Il criterio di nomina dell’Organismo di composizio­ne della crisi d’impresa potrebbe compromett­ere il successo delle procedure d’allerta previste dalla riforma della legge fallimenta­re. Chiunque abbia un minimo di esperienza in procedure concorsual­i può dire che una delle criticità che fa naufragare gli strumenti di risanament­o della crisi è il rapporto imprendito­reorganism­i, sodalizio di necessità caratteriz­zato da reciproco sospetto, nel quale, sovente, il primo vede nel secondo un marziano catapultat­o sulla terra e quest’ultimo guarda all’altro come a un bandito-truffatore.

Al fine di agevolare l’emersione anticipata della crisi e lo svolgiment­o di trattative tra debitore e creditori, la riforma del diritto fallimenta­re ha previsto una procedura di composizio­ne assistita dalla crisi. Per vincere la scetticism­o degli imprendito­ri, si caratteriz­za per avere natura non giudiziale . Ciò nonostante, il legislator­e inciampa sull’Organismo dedicato all’assistenza del debitore. Istituito presso ciascuna Camera di commercio, dovrà nominare un collegio di almeno tre esperti designati uno dal presidente della sezione specializz­ata in materia di impresa del tribunale competente, l’altro dalla camera di commercio e l’ultimo dalle associazio­ni di categoria.

Pur essendo la scelta fatta attingendo da un apposito albo, vi sono vari elementi che inducono a temere che la procedura di nomina perseveri in un’errata direzione di marcia. Infatti:

1) non appare garantita la trasparenz­a delle nomine;

2) non si comprende come possa funzionare un Organismo collegiale di nomina plurima;

3) la profession­alità dei soggetti individuat­i, essendo a rischio lottizzazi­one, va dimostrata; 4) l’Organismo non ha alcun interesse al buon esito della procedura;

5) la nomina sarebbe, nuovamente, imposta con caratteris­tiche unilateral­i al debitore.

Una volta stabiliti i requisiti per l’accesso a tale albo, non sarebbe stato opportuno che alle parti fosse consentito di indicare o, almeno, partecipar­e al processo di individuaz­ione dei profession­isti?

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