Sulle assunzioni future il vincolo del repêchage
Con la sentenza n. 31495/18, la Cassazione torna a pronunciarsi sul repêchage quale presupposto costitutivo, unitamente alla sussistenza delle ragioni economiche, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto di iscrizione contemporanea in due corsi di laurea fissato in uno Stato membro non può bloccare il riconoscimento automatico dei titoli acquisiti in un altro Paese Ue. Nel segno della fiducia reciproca tra Stati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-675/17), che riguarda direttamente l'Italia. Per la Corte, se le condizioni minime di formazione sono rispettate, il riconoscimento dei titoli deve essere automatico e incondizionato, senza che le autorità nazionali dello Stato membro ospitante possano chiedere il rispetto di condizioni non previste dalla direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita con Dlgs 206/2007, modificato dal n. 15/2016 per l'attuazione della direttiva 2013/55).
Il rinvio pregiudiziale d'interpretazione è stato sollevato dal Consiglio di Stato. Un cittadino italiano, che aveva conseguito il titolo di odontoiatra e poi di medico chirurgo in Austria, aveva chiesto il riconoscimento del primo titolo, sul quale non era stata sollevata alcuna obiezione. Sull'istanza relativa al secondo titolo il ministero della Salute aveva opposto un rifiuto perché l'uomo, per un periodo, aveva svolto i due corsi di studio congiuntamente. Di conseguenza – a dire del Governo – poiché la direttiva 2005/36 non prevede che una persona possa effettuare contemporaneamente due