L’assoluzione penale evita le sanzioni per insider trading
Applicato l’articolo 50 del Trattato Ue sul divieto del ne bis in idem L’eccezione: in caso di condanna penale possibili penalità complementari
Consob non può procedere a sanzionare per insider trading chi è già stato assolto in sede penale per i medesimi fatti. In questa circostanza infatti trova immediata applicazione, senza necessità di disapplicazione della normativa interna, quanto previsto dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea all'articolo 50 con divieto di bis in idem , cioè il diritto a non essere perseguiti o condannati per lo stesso reato per il quale si è già stati assolti o condannati. Lo stabilisce la Corte di cassazione, con una coppia di sentenze, le 31632 e 31633 della Seconda sezione civile (su una vicenda, tra l'altro, sulla quale in primavera si pronunciò la Corte di giustizia europea).
Più precisamente, mentre ancora è in corso, con l'approdo in Cassazione, il giudizio civile sulla legittimità di un pacchetto di sanzioni amministrative inflitte da Consob per una serie di (asserite) condotte di market abuse, nel 2014 il tribunale penale aveva prosciolto i medesimi soggetti per insussistenza del fatto.
Ora la Cassazione accoglie il ricorso delle persone sanzionate, sottolineando la portata delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia Ue in 3 sentenze depositate lo scorso 20 marzo. Quelle pronunce infatti contribuiscono a delineare l'efficacia, immediata o “condizionata”, dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. A fare la differenza, nel caso di abbinamento tra un precedente giudizio penale e un successivo giudizio amministrativo è l'esito del primo. L'articolo 50, infatti, nella lettura dei giudici europei, può subire alcune limitazioni per la tutela di altri interessi dell'Unione, a patto che le limitazioni siano previste dalla legge e proporzionate. E allora, in caso di condanna irrevocabile sul versante penale, un procedimento amministrativo sarà possibile quando previsto dalla legge, quando le sanzioni che si cumulano hanno obiettivi complementari (per esempio riguardino aspetti diversi del medesimo comportamento illecito), quando esiste un coordinamento normativo. In caso di assoluzione, anche essa definitiva naturalmente, allora l'immediata applicazione dell'articolo 50 ha come conseguenza l'impossibilità di procedere sul piano amministrativo e l'illegittimità della eventuale sanzione.
Una conclusione che regge, a giudizio della Cassazione, anche dopo la recente modifica, con il decreto legislativo 107 del 2018, alla fattispecie di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Modifica che si colloca sul piano sostanziale e non procedurale, visto che ammettendo le sanzioni amministrative, fatte salve quelle penali quando il fatto costituisce reato, non disciplina le modalità di accertamento delle condotte.