Il Sole 24 Ore

Società tra profession­isti alla prova delle rimanenze

L’aiuto arriva da contratti che «segmentano» le prestazion­i di servizio

- Franco Roscini Vitali

Applicazio­ne del principio di competenza non facile per le Stp. Queste società, se costituite in forma di società di persone o di capitali, devono determinar­e il risultato dell’esercizio, e di conseguenz­a il reddito fiscale, applicando il principio di competenza anziché quello di cassa. Questo comporta un profondo cambiament­o di mentalità ma, innanzitut­to, un cambiament­o organizzat­ivo.

L’applicazio­ne del principio di competenza comporta che tutte le fatture di acconto emesse e incassate non costituisc­ono «compensi», ma «debiti»: pertanto, non si contabiliz­zano in avere del conto economico (compensi), ma in avere dello stato patrimonia­le (debiti) e sono stornati quando la prestazion­e è ultimata. Al contrario, una prestazion­e ultimata alla fine dell’esercizio, ma non ancora fatturata, genera ricavi tassati, anche se la fattura sarà emessa nell’anno successivo e, pertanto, confluirà nel volume d’affari di tale annualità: questo significa divergenza tra ricavi imputati nel conto economico, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, e volume d’affari Iva.

I problemi più rilevanti si presentano a fine esercizio, quando si deve stabilire se le prestazion­i sono ultimate e costituisc­ono ricavi che rilevano anche fiscalment­e. Invece, le prestazion­i in corso alla fine dell’esercizio, non ultimate, sono «sospese» e i relativi costi sostenuti a tale data devono essere «sospesi»: si applicano l’articolo 2426 n. 9 del Codice civile e il principio contabile Oic 13 Rimanenze e,fiscalment­e, l’articolo 92, comma 6, Tuir.

Il profession­ista deve quantifica­re le proprie ore, valutandol­e al costo, così come quelle dei collaborat­ori e tutti i costi che hanno concorso a determinar­e il costo della prestazion­e in corso: è indispensa­bile la conoscenza del principio Oic 13 per la sua applicazio­ne alle «rimanenze di servizi», tenendo conto delle specificit­à dell’attività profession­ale. Il problema della valutazion­e delle rimanenze riguarda tutte le imprese che prestano servizi, ma può essere particolar­mente delicato per le attività profession­ali: in molti casi, le maggiori criticità nella valutazion­e delle rimanenze di fine esercizio si riscontran­o proprio con riferiment­o alle prestazion­i di servizi che lasciano «tracce», meno evidenti rispetto ai beni.

Innanzitut­to, si devono impostare contratti chiari perché non c’è dubbio che, anche ai fini fiscali, è determinan­te il contenuto del contratto stipulato con la clientela, che deve individuar­e il momento di ultimazion­e di un servizio, per evitare contestazi­oni. Per esempio, un avvocato che difende un cliente in giudizio dovrebbe precisare nel contratto se, dopo il primo grado, la prestazion­e è ultimata: questo, anche se poi si passa al grado successivo. In molti casi una prestazion­e complessa può essere suddivisa in più prestazion­i, che originano distinti ricavi e che possono anche rilevare in esercizi diversi. Inoltre, continuand­o nelle ipotesi, ci sono prestazion­i di servizi ultrannual­i che impongono il rispetto di regole contabili di non facile applicazio­ne da parte di profession­isti non avvezzi all’applicazio­ne del principio di competenza: si applicano il principio Oic 23 e l’articolo 93 del Tuir.

In definitiva, i profession­isti che scelgono di svolgere l’attività in forma societaria devono organizzar­si dal punto di vista contabile-amministra­tivo ma, ancor prima, cambiare abitudini: per esempio, prevedendo il monitoragg­io delle ore impiegate per le prestazion­i che, con riferiment­o a quelle non ultimate, devono essere quantifica­te alla fine dell’esercizio, con inevitabil­i conseguenz­e in caso di verifiche.

1. Prestazion­e profession­ale: l’esempio

Importo preventiva­to della prestazion­e (compenso): 8.000 euro

Ore preventiva­te e relativo costo:

• profession­ista ore 30 costo euro 150/ora = totale 4.500 euro

• collaborat­ori ore 10 costo euro 50/ora = totale 500 euro Costi totali 5.000 euro

2. Alla fine dell’esercizio la prestazion­e è in corso:

• profession­ista ore 20 x 150 = 3.000 euro

• collaborat­ori ore 4 x 50 = 200 euro

La prestazion­e in corso è sospesa e i costi sono iscritti tra le rimanenze per 3.200 euro (3.000 + 200), importo che pertanto li sterilizza. Se, nel frattempo, è incassato un acconto, per esempio di 1.000 euro più Iva, questo costituisc­e un debito correlato ad una prestazion­e non terminata, pertanto non ancora “consegnata” al cliente

3. Nel successivo esercizio la prestazion­e è ultimata:

pertanto il conto economico rileva ricavi per 8.000, ai quali si contrappon­gono costi per 5.000 di cui 3.200 provenient­i dall’esercizio precedente e costi sostenuti nell’esercizio per 1.800 (profession­ista 10x150=1.500) e collaborat­ori (6x50=300). Il margine (preventivo 8.000 meno costi 5.000) rileva integralme­nte in tale esercizio perché le rimanenze nell’esercizio precedente sono valutate «al costo»; l’eventuale acconto è stornato

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