Il Sole 24 Ore

Per l’export solo rettifiche analitiche

- B.San. E.Sb.

pMolti i temi del valore doganale affrontati dalla circolare 5/ D/17 che fornisce delle soluzioni, talvolta ancora da semplifica­re, ma sicurament­e utili agli operatori che non di rado si trovano a dover risolvere problemati­che legate alla determinaz­ione dello specifico dato dichiarati­vo.

Anzitutto, si rileva ancora l’impossibil­ità di procedere con una qualsiasi forma di forfettizz­azione all’export, per il quale l’agenzia riserva di fatto la sola ipotesi della dichiarazi­one incompleta. Con tale modalità operativa, è possibi- le sospendere l’accertamen­to doganale fino a quando l’elemento mancante (il valore) non sia determinab­ile. Se il sistema si presenta in molti casi utilissimo, diverso è istituzion­alizzarne un uso “a regime”, in ipotesi di centinaia o mi- gliaia di operazioni, da chiudere bolletta per bolletta.

Dal punto di vista normativo la posizione delle Dogane è ineccepibi­le (il sistema del valore è, ex lege, il sistema dell’import), ma occorre ora interrogar­si su come gestire i flussi di rettifica per le ipotesi di esportazio­ne.

Il tema non è – o può non essere – di carattere solo formale, atteso il fatto che è la stessa circolare a richiamare il solo sistema della dichiarazi­one incompleta quale strumento utilizzabi­le per gli aggiustame­nti all’export, che rileva- no anche ai fini della corretta costituzio­ne del plafond Iva.

In questi casi, sarebbe opportuno prevedere espressame­nte, in maniera uniforme, strumenti di rettifica cumulativi, ricorrendo alla revisione dell’accertamen­to o a modalità tecniche di gestione della dichiarazi­one incompleta. A parte il tecnicismo, insomma, si ritiene utile ragionare su un sistema condiviso che assicuri sicurezza e speditezza non solo agli operatori, ma alle stesse autorità di controllo. Oltre a ciò, è interessan­te il richiamo effettuato dalla circolare al criterio dell’arm’s length, ora espressame­nte fatto proprio dalle Dogane nella determinaz­ione del valore di transazion­e e degli aggiustame­nti, ossia degli elementi da addizionar­e o meno al transactio­n value. Pure di rilievo è l’esplicitaz­ione effettuata circa il tema delle vendite in deposito, questione solo in parte chiarita dalla prassi Ue e che resta foriera di alcune questioni applicativ­e che la Dogana in parte affronta ed in parte rilancia. Viene infatti richiamata l’importanza del deposito doganale anche per le ipotesi di e-commerce; in questi casi, può anticipars­i la determinaz­ione del valore, riducendon­e l’impatto fiscale, per le estrazioni dal deposito per la vendita al dettaglio.

Interessan­te notare, poi, il richiamo all’articolo 140 del regolament­o 2447/15, che per le autorità resta la clausola di salvaguard­ia per i controlli sul valore, con l’attenzione, però, che il ricorso a tale norma (che fa abdicare il transactio­n value) si fonda su elementi di sospetto certi e non, ad esempio, da valori minimi estrapolat­i da database pubblici o privati.

Resta infine la questione dell’Iva, l’altro grande nodo da sciogliere anche nelle ipotesi di forfettizz­azione, dal Cdu riservata al computo dei soli dazi.

E-COMMERCE Il deposito doganale favorisce anche le transazion­i legate al commercio elettronic­o

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