NON È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI A FASI E PREVINDAI
L’iscrizione di un dirigente del settore industria (di nuova nomina) al Fasi e al Previndai è obbligatoria oè a scelta del dirigente stesso?
B.C. – MILANO
L’iscrizione a Previndai è libera, e così pure è libera la scelta di iscrizione al Fondo sanitario integrativo Fasi. In particolare, il punto B della scheda sintetica della “Nota informativa” di Previndai, depositata alla Covip il 21 dicembre 2016, dispone che «l’adesione al Fondo è libera e volontaria » . Per quanto riguarda il Fasi, l’articolo 2 dello statuto determina che «possono iscriversi al Fondo» i dirigenti di aziende industriali, e l’articolo B del Regolamento dispone che «l’iscrizione al Fondo deve essere richiesta dall’interessato mediante raccomandata oppure tramite la propria azienda di appartenenza», rendendo quindi evidente che l’iscrizione al Fasi è un atto volontario del singolo dirigente. Le misure della contribuzione a carico del dirigente e dell’azienda sono fissate nel Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) sottoscritto tra Confindustria e Federmanager il 30 dicembre 2014, che, all’articolo 18, rinvia le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico e dell’assistenza sanitaria ad apposite separate intese, contestualmente sottoscritte, che costituiscono gli allegati 5, relativo al Fasi, e 9, che riguarda Previndai, al Ccnl. Condizioni di miglior favore potrebbero, tuttavia, essere previste da ac- società cinese. I redditi che percepirà in Cina potranno non essere dichiarati in Italia e quindi scontare solo le imposte in Cina? Laddove questa persona bonificasse delle somme in Italia, per pagare le spese manutentive di un immobile di sua proprietà, queste somme saranno in qualche modo oggetto di tassazione in Italia?
P.G. – TORINO
In premessa preme evidenziare quanto segue. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, «ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile» e, pertanto, perché un soggetto sia non residente in Italia occorre che per un periodo superiore a 183 giorni lo stesso, oltre a non essere più iscritto alla Apr (Anagrafe della popolazione residente) non abbia in Italia la propria residenza (ovvero la propria dimora abituale) e il proprio domicilio (ossia la sede dei propri affari e interessi). Ciò premesso, nella considerazione che il successivo articolo 3 del Tuir stabilisce che i soggetti non residenti sono tenuti a pagare le imposte in Italia soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, se il lettore, per i due anni in cui si trasferisce in Cina potrà considerarsi effettivamente non residente in Italia, lo stesso dovrà pagare le imposte nel nostro Paese solo sui redditi (fondiari, di impresa, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente eccetera) a lui imputabili e che, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, si considerano prodotti in Italia. I bonifici dall’estero in Italia, non costituendo redditi, non sono soggetti ad imposte nel nostro Paese.
A cura di Michela Magnani