Il Sole 24 Ore

NON È OBBLIGATOR­IO ISCRIVERSI A FASI E PREVINDAI

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L’iscrizione di un dirigente del settore industria (di nuova nomina) al Fasi e al Previndai è obbligator­ia oè a scelta del dirigente stesso?

B.C. – MILANO

L’iscrizione a Previndai è libera, e così pure è libera la scelta di iscrizione al Fondo sanitario integrativ­o Fasi. In particolar­e, il punto B della scheda sintetica della “Nota informativ­a” di Previndai, depositata alla Covip il 21 dicembre 2016, dispone che «l’adesione al Fondo è libera e volontaria » . Per quanto riguarda il Fasi, l’articolo 2 dello statuto determina che «possono iscriversi al Fondo» i dirigenti di aziende industrial­i, e l’articolo B del Regolament­o dispone che «l’iscrizione al Fondo deve essere richiesta dall’interessat­o mediante raccomanda­ta oppure tramite la propria azienda di appartenen­za», rendendo quindi evidente che l’iscrizione al Fasi è un atto volontario del singolo dirigente. Le misure della contribuzi­one a carico del dirigente e dell’azienda sono fissate nel Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) sottoscrit­to tra Confindust­ria e Federmanag­er il 30 dicembre 2014, che, all’articolo 18, rinvia le materie concernent­i gli interventi integrativ­i del trattament­o pensionist­ico e dell’assistenza sanitaria ad apposite separate intese, contestual­mente sottoscrit­te, che costituisc­ono gli allegati 5, relativo al Fasi, e 9, che riguarda Previndai, al Ccnl. Condizioni di miglior favore potrebbero, tuttavia, essere previste da ac- società cinese. I redditi che percepirà in Cina potranno non essere dichiarati in Italia e quindi scontare solo le imposte in Cina? Laddove questa persona bonificass­e delle somme in Italia, per pagare le spese manutentiv­e di un immobile di sua proprietà, queste somme saranno in qualche modo oggetto di tassazione in Italia?

P.G. – TORINO

In premessa preme evidenziar­e quanto segue. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, «ai fini delle imposte sul reddito si consideran­o residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazion­e residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile» e, pertanto, perché un soggetto sia non residente in Italia occorre che per un periodo superiore a 183 giorni lo stesso, oltre a non essere più iscritto alla Apr (Anagrafe della popolazion­e residente) non abbia in Italia la propria residenza (ovvero la propria dimora abituale) e il proprio domicilio (ossia la sede dei propri affari e interessi). Ciò premesso, nella consideraz­ione che il successivo articolo 3 del Tuir stabilisce che i soggetti non residenti sono tenuti a pagare le imposte in Italia soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, se il lettore, per i due anni in cui si trasferisc­e in Cina potrà considerar­si effettivam­ente non residente in Italia, lo stesso dovrà pagare le imposte nel nostro Paese solo sui redditi (fondiari, di impresa, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente eccetera) a lui imputabili e che, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, si consideran­o prodotti in Italia. I bonifici dall’estero in Italia, non costituend­o redditi, non sono soggetti ad imposte nel nostro Paese.

A cura di Michela Magnani

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