Integrativa «lunga» a favore solo per il futuro
La Ctr Ligur ia limita la portata delle novità introdotte dal Dl 193 in controtendenza rispetto ad altre pronunce di mer ito Il decreto fiscale non ha effetto retroattivo: stop alle correzioni relative ad anni «chiusi»
pNon possono trovare applicazione retroattiva le modifiche introdotte in tema di dichiarazioni integrative con il Dl 193 del 22 ottobre 2016, che hanno esteso la possibilità di presentare quelle “a favore” del contribuente anche oltre il termine previsto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. È quanto sostenuto dalla Ctr Liguria con la sentenza 14/1/2017 (presidente Soave, relatore Piombo) su una tematica così attuale e di interesse per i contribuenti.
Il contenzioso
La vicenda trae origine dall’errore di una società che aveva imputato all’anno 2008 una quota di ricavi di competenza dell’anno 2009. L’errore veniva rilevato durante una verifica fiscale e veniva formalizzato dall’agenzia delle Entrate di Genova nel corpo di alcuni avvisi di accertamento notificati nell’anno 2013.
La società impugna gli atti impositivi e, da quanto emerge dal testo della sentenza, presenta nelle more sia una dichiarazione integrativa “a sfavore” per l’anno 2009 sia una dichiarazione integrativa “a favore” per l’anno 2008.
Inoltre, dal momento che in base all’esito della correzione relativa all’anno 2008 emergeva un’Irap dovuta pari a zero, la società presenta istanza di rimborso della maggiore Irap versata.
L’ufficio nega il rimborso in quanto la pretesa erariale recata dagli avvisi di accertamento era stata oggetto di impugnazione, pertanto in mancanza di giudicato non poteva darsi luogo al rimborso. Inoltre, la dichiarazione integrativa a favore pre- sentata nel 2013 in relazione al 2008 era da considerarsi invalida perché fuori termine.
La società impugna il provvedimento di diniego, ma si vede dare torto sia dalla Ctp sia dalla Ctr, che motiva la decisione su una doppia motivazione. e Irretroattività. In forza del principio tempus regit actum, la normativa applicabile alla fattispecie è quella “ante modifiche” di cui all’articolo 2, commi 8 e 8bis, Dpr 322/1998, a nulla rilevando l’entrata in vigore del Dl 193/2016, che ha modificato la disciplina in esame nel senso di estendere la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno. Tali modifiche, infatti, non hanno carattere retroattivo, bensì innovativo, e quindi dispongono solo per l’avvenire.
Bisogna, però, ricordare che, sebbene il testo della sen- tenza non lo specifichi, la nuova disciplina può essere utilizzata già oggi dal contribuente per rettificare a proprio favore nel termine “lungo” le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta pregressi, purché ancora accertabili. Ipotesi, quest’ultima, che risultava tuttavia preclusa nel caso concreto, i n quanto relativo a una dichiarazione integrativa per un anno, il 2008, ormai “chiuso” al momento di introduzione della nuova norma. r I termini. Sempre secondo la Ctr Liguria, la disciplina “ante modifiche” va interpretata nel senso che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente poteva essere effettuata solo entro l’anno, riferendosi i più ampi termini previsti dall’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998, alla sola ipotesi di correzioni a sfavore del contribuente. 7 Si riferisce al diritto del contribuente di correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione di una dichiarazione di imposta e si concretizza nell’inoltro al Fisco di una dichiarazione rettificativa della precedente. Per effetto delle modifiche operate dal Dl 193/2016, le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori/omissioni, sia “a favore” del contribuente che “a favore” del fisco, entro il termine previsto per l’accertamento fiscale.
I precedenti
Il tema deciso dai giudici liguri è stato già affrontato dalla giurisprudenza. In linea con la posizione della Ctr Liguria, si sono già espresse le Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza 13378/2016. Sono, tuttavia, molteplici le pronunce di segno contrario, tra cui si ricordano le sentenze della Cassazione 18076/2008 e 236/2004. Tra i giudici di merito, sempre in senso contrario, si registrano invece, tra le altre, la Ctr Lombardia 1174/13/2016 e la ben più risalente Ctp Milano 21/16/2011, che avevano preso posizione a favore del contribuente.