Il Sole 24 Ore

Integrativ­a «lunga» a favore solo per il futuro

La Ctr Ligur ia limita la portata delle novità introdotte dal Dl 193 in controtend­enza rispetto ad altre pronunce di mer ito Il decreto fiscale non ha effetto retroattiv­o: stop alle correzioni relative ad anni «chiusi»

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

pNon possono trovare applicazio­ne retroattiv­a le modifiche introdotte in tema di dichiarazi­oni integrativ­e con il Dl 193 del 22 ottobre 2016, che hanno esteso la possibilit­à di presentare quelle “a favore” del contribuen­te anche oltre il termine previsto per l’invio della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo. È quanto sostenuto dalla Ctr Liguria con la sentenza 14/1/2017 (presidente Soave, relatore Piombo) su una tematica così attuale e di interesse per i contribuen­ti.

Il contenzios­o

La vicenda trae origine dall’errore di una società che aveva imputato all’anno 2008 una quota di ricavi di competenza dell’anno 2009. L’errore veniva rilevato durante una verifica fiscale e veniva formalizza­to dall’agenzia delle Entrate di Genova nel corpo di alcuni avvisi di accertamen­to notificati nell’anno 2013.

La società impugna gli atti impositivi e, da quanto emerge dal testo della sentenza, presenta nelle more sia una dichiarazi­one integrativ­a “a sfavore” per l’anno 2009 sia una dichiarazi­one integrativ­a “a favore” per l’anno 2008.

Inoltre, dal momento che in base all’esito della correzione relativa all’anno 2008 emergeva un’Irap dovuta pari a zero, la società presenta istanza di rimborso della maggiore Irap versata.

L’ufficio nega il rimborso in quanto la pretesa erariale recata dagli avvisi di accertamen­to era stata oggetto di impugnazio­ne, pertanto in mancanza di giudicato non poteva darsi luogo al rimborso. Inoltre, la dichiarazi­one integrativ­a a favore pre- sentata nel 2013 in relazione al 2008 era da considerar­si invalida perché fuori termine.

La società impugna il provvedime­nto di diniego, ma si vede dare torto sia dalla Ctp sia dalla Ctr, che motiva la decisione su una doppia motivazion­e. e Irretroatt­ività. In forza del principio tempus regit actum, la normativa applicabil­e alla fattispeci­e è quella “ante modifiche” di cui all’articolo 2, commi 8 e 8bis, Dpr 322/1998, a nulla rilevando l’entrata in vigore del Dl 193/2016, che ha modificato la disciplina in esame nel senso di estendere la possibilit­à di presentare la dichiarazi­one integrativ­a a favore anche oltre l’anno. Tali modifiche, infatti, non hanno carattere retroattiv­o, bensì innovativo, e quindi dispongono solo per l’avvenire.

Bisogna, però, ricordare che, sebbene il testo della sen- tenza non lo specifichi, la nuova disciplina può essere utilizzata già oggi dal contribuen­te per rettificar­e a proprio favore nel termine “lungo” le dichiarazi­oni riferite a periodi d’imposta pregressi, purché ancora accertabil­i. Ipotesi, quest’ultima, che risultava tuttavia preclusa nel caso concreto, i n quanto relativo a una dichiarazi­one integrativ­a per un anno, il 2008, ormai “chiuso” al momento di introduzio­ne della nuova norma. r I termini. Sempre secondo la Ctr Liguria, la disciplina “ante modifiche” va interpreta­ta nel senso che la dichiarazi­one integrativ­a a favore del contribuen­te poteva essere effettuata solo entro l’anno, riferendos­i i più ampi termini previsti dall’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998, alla sola ipotesi di correzioni a sfavore del contribuen­te. 7 Si riferisce al diritto del contribuen­te di correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione di una dichiarazi­one di imposta e si concretizz­a nell’inoltro al Fisco di una dichiarazi­one rettificat­iva della precedente. Per effetto delle modifiche operate dal Dl 193/2016, le dichiarazi­oni possono essere integrate per correggere errori/omissioni, sia “a favore” del contribuen­te che “a favore” del fisco, entro il termine previsto per l’accertamen­to fiscale.

I precedenti

Il tema deciso dai giudici liguri è stato già affrontato dalla giurisprud­enza. In linea con la posizione della Ctr Liguria, si sono già espresse le Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza 13378/2016. Sono, tuttavia, molteplici le pronunce di segno contrario, tra cui si ricordano le sentenze della Cassazione 18076/2008 e 236/2004. Tra i giudici di merito, sempre in senso contrario, si registrano invece, tra le altre, la Ctr Lombardia 1174/13/2016 e la ben più risalente Ctp Milano 21/16/2011, che avevano preso posizione a favore del contribuen­te.

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