Il Sole 24 Ore

Famiglie chiamate a uno slalom tra i requisiti

- Angelo Busaniu

La quotidiana esperienza profession­ale insegna che la grandissim­a parte degli acquisti immobiliar­i effettuati da persone fisiche hanno per oggetto unità immobiliar­i a uso abitativo per le quali è richiedibi­le l’agevolazio­ne “prima casa”. Raro è il caso in cui un privato compri una “seconda casa” (ipotesi che si verifica quasi solo quando oggetto di acquisto sono abitazioni di villeggiat­ura), ancora più raro è il caso in cui la persona fisica acquisti un immobile strumental­e (un negozio o un ufficio), in quanto in queste ipotesi normalment­e si predilige un’intestazio­ne societaria.

Vale la pena, allora, di riflettere sui presuppost­i e i meccanismi innescati da questa misura che resta lo sconto fiscale più significat­ivo in caso di acquisto di immobili. Si tratta di un incentivo di indubbio interesse, specie se il venditore dell’abitazione è un soggetto privato o un’impresa che cede l’abitazione in regime di esenzione da Iva, in quanto, se la cessione dell’appartamen­to non è imponibile a Iva, il carico fiscale è sensibilme­nte inferiore. Questa è indubbiame­nte una stortura nota da tempo (ma a cui nessuno pone rimedio) che sfavorisce nettamente le vendite delle imprese, specie in un’epoca, come l’attuale, nella quale le imprese di costruzion­e proprio non hanno il vento in poppa.

Ad esempio, ipotizzand­o la vendita di un’abitazione (del valore catastale di 150mila euro) per il prezzo di 500mila euro, nel caso di vendita imponibile a Iva il carico fiscale del rogito d’acquisto è di 20.920 euro mentre, nel caso di rogito cui si applichi l’imposta di registro, l’importo delle imposte da pagare è di 3.100 euro (che si riduce a 2.350 euro nel caso di acquisto in leasing). Infatti, l’agevolazio­ne per l’acquisto della “prima casa” consiste:

se il venditore è un’impresa che effettua una cessione imponibile a Iva, nella riduzione dell’Iva dal 10 al 4%;

se il venditore è un privato (o un’impresa che effettua una cessione Iva-esente), nella riduzione dell’imposta di registro dal 9 al 2% (o all’1,5% se si tratta di un acquisto tramite un contratto di leasing).

Mentre nelle vendite imponibili a Iva, l’aliquota (del 4%) si applica al prezzo dichiarato nel contratto di compravend­ita, nelle vendite soggette a imposta proporzion­ale di registro in cui ci si avvale dell’agevolazio­ne “prima casa”, l’aliquota del 2% (o dell’1,5% nel caso di acquisto in leasing) si applica al valore risultante dalla moltiplica­zione della rendita catastale per il coefficien­te 115,5.

Per avere la “prima casa” serve una pluralità di presuppost­i:

oggetto di compravend­ita deve essere un’abitazione del gruppo catastale A, ma non in categoria A/1, A/8 e A/9;

la casa deve essere ubicata- nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza (oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito); oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio; o, ancora, nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell’acquirente (se si tratta di un acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro); oppure ancora in qualsiasi Comune italiano (se si tratta di un acquirente cittadino italiano emigrato all’estero, che non abbia altre case in Italia);

nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto e di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le agevolazio­ni “prima casa” via via vigenti nel nostro Paese dalla legge 168/1982 in avanti.

Lo sconto è così convenient­e che, in ogni famiglia, si cerca di approfitta­rne in una pluralità di occasioni. È vero che una persona fisica non può acquistare una “prima casa” se già ne possiede un’altra. Tuttavia, con una oculata strategia, si può giungere, di fatto, a moltiplica­re gli acquisti agevolati: ad esempio, si può procedere prima intestando una casa al marito e poi, in sede di secondo acquisto, alla moglie. Se poi in arrivo c’è una terza abitazione, senza vendere le altre due, la si può intestare a un figlio. Ancora, se marito e moglie hanno acquistato insieme la prima casa, si può legittimam­ente procedere con la vendita o la donazione della quota di comproprie­tà dall’uno all’altro coniuge per poter avere di nuovo lo sconto.

Non sarebbe azzardato, allora, mettere in cantiere una sorta di “tagliando” all’agevolazio­ne, per razionaliz­zarne la disciplina e non penalizzar­e ingiustame­nte chi ha la “sfortuna” di non poterne moltiplica­re gli effetti.

IL «MOLTIPLICA­TORE» La pluralità delle situazioni consente in certi casi di massimizza­re i vantaggi

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy