Genitori litigiosi, tutore per la figlia
Sospensione della responsabilità genitoriale per due «ex» troppo conflittuali Nominato un terzo per le scelte relative alla crescita della minore
pL ’alt a conflittualità di una coppia porta alla sospensione della responsabilità genitoriale, alle scelte per la crescita dei figli provvederà il tutore nominato. Questo il principio di diritto affermato dalla Prima sezione del Tribunale di Roma, con decreto camerale (giudice relatore Velletti) sul ricorso di una madre per limitare le facoltà paterne sulla figlia. Il padre si era costituito chiedendo a sua volta l’affidamento a sé e attribuendo gli elevati contrasti al profilo caratteriale della ricorrente.
Poste le ricostruzioni della realtà diametralmente opposte, svolte dai genitori, il Tribunale non poteva non sottolineare che gli elementi oggettivi, processualmente acquisiti, portassero tutti a considerare come «l’elevatissima conflittualità genitoriale» risultasse «pienamente accertata». Entrambe le parti hanno infatti rappresentato la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali. Inoltre, il tempo trascorso dal primo provvedimento e «gli interventi proposti dal servizio sociale, cui era stato demandato il compito di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, non hanno sortito alcun miglioramento della difficile situazione. I percorsi di mediazione proposti non sono proseguiti a causa (sempre) dell’alta conflittualità, neppure è stato intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, per il quale concordemente le parti avevano chiesto di differire la decisione del presente procedimento».
Una tale incomunicabilità, osserva sempre il Tribunale grazie anche al rapporto dei servizi sociali, «impedisce qualsiasi tipo di lavoro congiunto», tanto che esistono «difficoltà di gestione rispetto alla scelta della scuola, delle attività extra scolastiche, delle visite pediatriche, dei trattamenti sanitari. All’esito del monitoraggio, i responsabili del servizi hanno concluso di essere «impossibilitati ad effettuare qualsiasi altro tipo di intervento», risolvendosi il contributo dei servizi ad un mero contenitore dei, non costruttivi, sfoghi reciproci.
Il blocco assoluto di ogni ipotesi di coordinamento e comunicazione del rapporto tra i genitori, porta dunque il Tribunale romano - preso atto tra l’altro dell’impossibilità di attribuire un affido esclusivo ad uno dei due, per la «mancata possibilità di attribuire all’uno od all’altro dei genitori la responsabilità delle situazioni di conflitto» a definire un tale empasse come impeditivo di una corretta gestione del ruolo genitoriale.
Da tale conclusione discende l’esigenza di porre in essere interventi più incisivi. E infatti «occorre sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre (contestualmente) la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore, e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno».
Così decidendo, con il medesimo decreto camerale viene i ndividuato il tutore «nel Sindaco pro tempore del Comune di Roma (o un suo delegato)», con la contestuale trasmissione al giudice tutelare per quanto di competenza di quest’ultimo.
Ciò disposto, a completamento del provvedimento, in favore della minore, viene confermata l’allocazione attuale della piccola presso l’abitazione della madre, con una certosina calendarizzazione dei tempi d’incontro delle frequentazione padre-figlia «al fine di ridurre al minimo i contatti tra le parti, per evitare che divengano come in passato occasioni di scontro con gravissima destabilizzazione della minore costretta ad assistere a diverbi tra i genitori».
I SERVIZI SOCIALI La decisione si fonda su un rapporto che parla di destabilizzazione della bambina e totale incomunicabilità tra gli adulti