Nuovi prospetti con checklist
pLe imprese che, per la prima volta, stanno applicando ai bilanci 2016 le norme introdotte dal Dlgs 139/15, integrate dai principi contabili emanati dall’Oic, dispongono ora di un valido aiuto. Assirevi, Associazione italiana revisori contabili, ha predisposto e sta per pubblicare sul proprio sito le liste di controllo, relative a bilanci di esercizio e consolidati, che recepiscono le rilevanti novità che debuttano con i bilanci relativi all’esercizio 2016.
Si tratta di checklist, disponibili in formato word, utili per l’attività di revisione, ma anche per i redattori dei bilanci che trovano una guida per la predisposizione dei conti di esercizio e consolidati.
Ciascuna lista inizia con la specifica domanda, corredata dai riferimenti legislativi e inter- pretativi, a cui seguono la risposta – «sì»,«no», «non applicabile oppure non obbligatoria» -; ogni risposta «no» dovrebbe essere accompagnata da un’esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato.
Nelle schede sono contenute apposite indicazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: pertanto, i redattori dei bilanci “abbreviati” possono utilizzare soltanto le parti relativa agli stessi.
Le numerose novità riguardano anche l'informativa che deve essere fornita nella nota integrativa: le imprese, in molti casi, possono trovare difficoltà proprio nel collegare le disposizioni con il relativo e specifico obbligo d'informativa.
Per esempio, con riferimento all'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati è rammentato che l'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura. Invece, l'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell’elemento coperto. Nel caso di coperture di flussi finanziari, solo la parte efficace è imputata nella specifica riserva del patrimonio netto, iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, mentre la parte inefficace confluisce, in sede di transizione, negli utili/perdite di esercizi precedenti e, a regime, nella sezione D del conto economico.
La nota integrativa deve contenere anche le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis del Codice civile e dal principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati.
Nelle schede relative ai crediti, ampio spazio è dedicato alla valutazione al costo ammortizzato rammentando, tra l’altro, che quando questo non è applicato i costi di transazione iniziali sono rilevati nei risconti attivi (non più nelle immobilizzazioni immateriali come avveniva sino ai bilanci 2015).
Le schede relative alle impo- ste sul reddito rammentano che la voce 20 del conto economico include quattro voci distinte relative a, imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti (comprensive di oneri accessori: interessi/sanzioni), imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale.
Inoltre, dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 20 coerentemente con l’annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono.
Con riferimento allo schema di conto economico, sono numerosi i “memo” che rammentano la corretta redazione dello stesso: per esempio, è ribadito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi( B,C oD ), dovendo prevalere la classificazione “per natura” dei costi.
I SUGGERIMENTI Per gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri si ricorda che deve prevalere la classificazione per natura dei costi