Il Sole 24 Ore

Nuovi prospetti con checklist

- Franco Roscini Vitali

pLe imprese che, per la prima volta, stanno applicando ai bilanci 2016 le norme introdotte dal Dlgs 139/15, integrate dai principi contabili emanati dall’Oic, dispongono ora di un valido aiuto. Assirevi, Associazio­ne italiana revisori contabili, ha predispost­o e sta per pubblicare sul proprio sito le liste di controllo, relative a bilanci di esercizio e consolidat­i, che recepiscon­o le rilevanti novità che debuttano con i bilanci relativi all’esercizio 2016.

Si tratta di checklist, disponibil­i in formato word, utili per l’attività di revisione, ma anche per i redattori dei bilanci che trovano una guida per la predisposi­zione dei conti di esercizio e consolidat­i.

Ciascuna lista inizia con la specifica domanda, corredata dai riferiment­i legislativ­i e inter- pretativi, a cui seguono la risposta – «sì»,«no», «non applicabil­e oppure non obbligator­ia» -; ogni risposta «no» dovrebbe essere accompagna­ta da un’esauriente spiegazion­e o da un riferiment­o alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato.

Nelle schede sono contenute apposite indicazion­i per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: pertanto, i redattori dei bilanci “abbreviati” possono utilizzare soltanto le parti relativa agli stessi.

Le numerose novità riguardano anche l'informativ­a che deve essere fornita nella nota integrativ­a: le imprese, in molti casi, possono trovare difficoltà proprio nel collegare le disposizio­ni con il relativo e specifico obbligo d'informativ­a.

Per esempio, con riferiment­o all'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati è rammentato che l'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibi­li a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura. Invece, l'inefficaci­a della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell’elemento coperto. Nel caso di coperture di flussi finanziari, solo la parte efficace è imputata nella specifica riserva del patrimonio netto, iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, mentre la parte inefficace confluisce, in sede di transizion­e, negli utili/perdite di esercizi precedenti e, a regime, nella sezione D del conto economico.

La nota integrativ­a deve contenere anche le informazio­ni richieste dall’articolo 2427-bis del Codice civile e dal principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

Nelle schede relative ai crediti, ampio spazio è dedicato alla valutazion­e al costo ammortizza­to rammentand­o, tra l’altro, che quando questo non è applicato i costi di transazion­e iniziali sono rilevati nei risconti attivi (non più nelle immobilizz­azioni immaterial­i come avveniva sino ai bilanci 2015).

Le schede relative alle impo- ste sul reddito rammentano che la voce 20 del conto economico include quattro voci distinte relative a, imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti (comprensiv­e di oneri accessori: interessi/sanzioni), imposte differite e anticipate e proventi da consolidat­o fiscale.

Inoltre, dopo la rilevazion­e iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 20 coerenteme­nte con l’annullamen­to negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscon­o.

Con riferiment­o allo schema di conto economico, sono numerosi i “memo” che rammentano la corretta redazione dello stesso: per esempio, è ribadito che gli accantonam­enti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritari­amente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi( B,C oD ), dovendo prevalere la classifica­zione “per natura” dei costi.

I SUGGERIMEN­TI Per gli accantonam­enti ai fondi rischi e oneri si ricorda che deve prevalere la classifica­zione per natura dei costi

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