Il Sole 24 Ore

Nuovo stop ai finanziame­nti «MyWay»

- Alessandro Galimberti

loro volta su depositi di custodia dedicati. Nell’ambito della stessa operazione di ingegneria finanziari­a, gli stessi titoli venivano costituiti in pegno in favore della banca a garanzia del rimborso del finanziame­nto e, infine, veniva aperto un conto corrente per le partite dare-avere con delega irrevocabi­le alla banca per prelevare le rate mensili di restituzio­ne (353 rate di circa 3.100 euro l’una).

Otto anni dopo la stipula il cliente aveva i mpugnato i contratti davanti al tribunale di Napoli, invocando la nullità della causa civilistic­a dell’ac- cordo atipico, e pertanto chiedendo la restituzio­ne di tutte le rate versate. Per la banca - nel frattempo era subentrata Mps - il contratto era invece stato concluso ed eseguito con osservanza degli obblighi di buona fede e di correttezz­a, versione avallata dal primo giudice.

In appello il cliente aveva nuovamente eccepito la violazione dell’articolo 1322 del Codice civile in materia di contratti atipici («Le parti possono anche concludere contratti che non appartenga­no ai tipi aventi una disciplina particolar­e, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinament­o giuridico»), motivo che oggi coglie nel segno dopo la sentenza di due anni fa della Cassazione (22959/15).

In particolar­e, secondo l’Appello, si è di fronte a un’operazione contrattua­le unitaria che deve essere inquadrata tra i «servizi di investimen­to (dlgs 58/98) la cui causa concreta risiede nella realizzazi­one di un lucro finanziari­o » . In questo contesto di contratto atipico deve essere valutata la previsione dell’articolo 1322, che porta a un giudizio negativo circa la meritevole­zza di tutela giuridica. «Considerat­a la descritta struttura negoziale - scrive il relatore nella motivazion­e - la banca ha assunto una posizione “blindata” ed il contratto ha previsto un’alea soltanto in capo al risparmiat­ore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiv­a di un corrispond­ente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermedia­rio finanziari­o che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operativit­à, colloca i prodotti».

ACCORDI NULLI Secondo i giudici c’è un’unica causa negoziale che non merita riconoscim­ento giuridico per evidente sbilanciam­ento

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