Il Sole 24 Ore

Aran vs giudici sugli stipendi dei segretari in convenzion­e

- Arturo Bianco

pL’Aran ritiene che la popolazion­e delle segreterie in convenzion­e vada calcolata con riferiment­o a quella del Comune capofila e non possa essere calcolata come somma degli abitanti degli enti aderenti.

In tal modo si riprendono le indicazion­i dettate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal ministero dell’Interno e si contraddic­ono i principi contenuti nella sentenza 203/2016 del Tribunale di Como. Siamo così dinanzi all’ennesimo contrasto sull’ applicazio­ne delle disposizio­ni sui segretari comunali: va ricordato sul tema anche il contrasto che divide i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e la magistratu­ra ordinaria sulla possibilit­à che i segretari inquadrati nelle fasce AeB possano percepirei diritti di rogito nei Comuni in cui non vi sono dirigenti, possibilit­à negata dai pareri dei giudici contabili e ammessa dalle sentenze dei giudici ordinari.

Per l’Aran la popolazion­e delle convenzion­i di segreteria deve essere calcolata sulla base di quella del solo Comune capofila in quanto ciò corrispond­e alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolar­e riferiment­o agli articoli 37, 41 e 45 del contratto del 16 maggio 2001 e all’articolo 3 del contratto del 1° marzo 2011.

Il parere dell’Aran mette inoltre in evidenza gli effetti paradossal­i che potrebbero determinar­si nel caso in cui si calcoli la popolazion­e residente delle convenzion­i di segreteria come somma degli abitanti dei Comuni aderenti: il trattament­o economico del segretario potrebbe infatti raggiunger­e una cifra più elevata di quanto egli ha diritto a percepire in base alla fascia di inquadrame­nto.

Il parere smentisce quindi la sentenza del giudice del lavoro comasco su un punto essenziale: non vi è alcuna novità interpreta­tiva, conclusion­e che la sentenza aveva giudicato illegittim­a, in quanto non sono intervenut­e a suggerire la stessa nuove disposizio­ni né legislativ­e né contrattua­li.

L’Aran rivendica invece che l’ interpreta­zione del dettato contrattua­le che individua il criterio di calcolo della popolazion­e delle convenzion­i di segreteria non poteva ab origine che essere quello da essa suggerita. A sostegno del rilievo che ha questa tesi si deve ricordare che la stessa Aran è una delle due parti che hanno sottoscrit­to il contratto nazionale.

E che nel nostro ordinament­o si applica ancora oggi il divieto di estensione del giudicato, anche di quello che ha carattere definitivo.

Senza volere entrare nel merito delle argomentaz­ioni Aran, non si può però mancare di ricordare che l’ interpreta­zione sul calcolo della popolazion­e della convenzion­e di segreteria, facendo riferiment­o a quella dei Comuni aderenti e non del solo ente capofila, era stata fatta propria da una pluralità di soggetti che rivestono un ruolo istituzion­ale, a partire dalla disciolta Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari, cioè dal soggetto che fino agli anni scorsi era il datore di lavoro dei segretari comunali e provincial­i.

Di sicuro c’è la constatazi­one che ancora una volta le indicazion­i operative fornite da vari livelli istituzion­ali nella applicazio­ne del dettato legislativ­o e di quello contrattua­le vanno spesso in direzione completame­nte diversa, e che tutto ciò pesa non poco sulla credibilit­à complessiv­a delle istituzion­i.

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