Il Sole 24 Ore

Parola alla Consulta sulla legge Pinto

- G.Ton.

pSospetti di incostituz­ionalità si addensano sui numerosi adempiment­i posti dalla legge di Stabilità 2016 a carico dei cittadini che devono riscuotere l’indennizzo per l’irragionev­ole durata del processo. È il Tar Liguria che, con un’ordinanza del 17 ottobre 2016 (presidente estensore Pupilella) ha sollevato questione di legittimit­à costituzio­nale sull'articolo 5-sexies della legge 49 del 2001 (la «Pinto»), introdotto dalla legge 208 del 2015.

Secondo queste disposizio­ni, il cittadino che ha ottenuto dalla Corte d’appello la condanna del ministero della Giustizia al pagamento di una somma a ristoro del danno subito per l’eccessiva durata di un giudizio non può conquistar­e l’importo liquidato se prima non rilascia all’amministra­zione debitrice una dichiarazi­one sostituiva di certificaz­ione su una serie di circostanz­e.

Deve attestare di non avere già riscosso somme per lo stesso titolo, deve dichiarare se ha esercitato azioni per lo stesso credito, deve indicare l’ammontare degli importi che l’amministra­zione ancora gli deve e le modalità di riscossion­e che ha scelto tra quelle consentite dalla legge. Deve poi trasmetter­e tutta la documentaz­ione prescritta compilando i moduli predispost­i dall’ente.

In caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissio­ne della dichiarazi­one o della documentaz­ione, l’ordine di pagamento non può essere emesso.

Quando tutti gli obblighi sono integralme­nte adempiuti inizia a decorrere il termine di sei mesi a disposizio­ne dell’amministra­zione per il pagamento. Il termine non decorre se la dichiarazi­one o la documentaz­ione sono trasmesse in modo incompleto o irregolare. I creditori dell’indennizzo Pinto non possono procedere a esecuzione forzata, a notifica del precetto o al ricorso per l’ottemperan­za del provvedime­nto, finché non sia trascorso il termine di sei mesi. Infine, è vietato il pagamento di somme o l’assegnazio­ne dei crediti in favore dei creditori di indennizzi Pinto, anche nelle procedure di esecuzione forzata già in corso, se non si ha prova dell’integrale e corretto adempiment­o degli obblighi di dichiarazi­one e di documentaz­ione.

Al Tar ligure si è rivolto un cittadino chiedendo l’ottemperan­za di un decreto di liquidazio­ne di indennizzo ma il ministero ha eccepito l’inammissib­ilità del ricorso perché non è ancora trascorso il termine semestrale.

Il Tar evidenzia che il procedimen­to regolato dall’articolo 5sexies della legge Pinto è «un inutile e gravatorio duplicato normativo» che per i soli creditori di questo indennizzo prevede un termine più lungo in favore dell’amministra­zione (l’articolo 14 del decreto legge 669/96 prevede per tutti gli altri crediti dello Stato un termine pari a quattro mesi) e rende impossibil­e l’azione diretta e immediata.

Si prospetta quindi il contrasto con la Costituzio­ne negli articoli 3 (uguaglianz­a), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo e parità delle parti).

Sarà la Consulta a stabilire se il legislator­e può fissare adempiment­i e differimen­ti più gravosi in relazione a particolar­i crediti dell’amministra­zione.

SOTTO LA LENTE Secondo il Tar Liguria il termine di sei mesi concesso alla Pa per pagare l’indennizzo è un «duplicato normativo»

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