Parola alla Consulta sulla legge Pinto
pSospetti di incostituzionalità si addensano sui numerosi adempimenti posti dalla legge di Stabilità 2016 a carico dei cittadini che devono riscuotere l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. È il Tar Liguria che, con un’ordinanza del 17 ottobre 2016 (presidente estensore Pupilella) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'articolo 5-sexies della legge 49 del 2001 (la «Pinto»), introdotto dalla legge 208 del 2015.
Secondo queste disposizioni, il cittadino che ha ottenuto dalla Corte d’appello la condanna del ministero della Giustizia al pagamento di una somma a ristoro del danno subito per l’eccessiva durata di un giudizio non può conquistare l’importo liquidato se prima non rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione sostituiva di certificazione su una serie di circostanze.
Deve attestare di non avere già riscosso somme per lo stesso titolo, deve dichiarare se ha esercitato azioni per lo stesso credito, deve indicare l’ammontare degli importi che l’amministrazione ancora gli deve e le modalità di riscossione che ha scelto tra quelle consentite dalla legge. Deve poi trasmettere tutta la documentazione prescritta compilando i moduli predisposti dall’ente.
In caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione, l’ordine di pagamento non può essere emesso.
Quando tutti gli obblighi sono integralmente adempiuti inizia a decorrere il termine di sei mesi a disposizione dell’amministrazione per il pagamento. Il termine non decorre se la dichiarazione o la documentazione sono trasmesse in modo incompleto o irregolare. I creditori dell’indennizzo Pinto non possono procedere a esecuzione forzata, a notifica del precetto o al ricorso per l’ottemperanza del provvedimento, finché non sia trascorso il termine di sei mesi. Infine, è vietato il pagamento di somme o l’assegnazione dei crediti in favore dei creditori di indennizzi Pinto, anche nelle procedure di esecuzione forzata già in corso, se non si ha prova dell’integrale e corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione e di documentazione.
Al Tar ligure si è rivolto un cittadino chiedendo l’ottemperanza di un decreto di liquidazione di indennizzo ma il ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non è ancora trascorso il termine semestrale.
Il Tar evidenzia che il procedimento regolato dall’articolo 5sexies della legge Pinto è «un inutile e gravatorio duplicato normativo» che per i soli creditori di questo indennizzo prevede un termine più lungo in favore dell’amministrazione (l’articolo 14 del decreto legge 669/96 prevede per tutti gli altri crediti dello Stato un termine pari a quattro mesi) e rende impossibile l’azione diretta e immediata.
Si prospetta quindi il contrasto con la Costituzione negli articoli 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo e parità delle parti).
Sarà la Consulta a stabilire se il legislatore può fissare adempimenti e differimenti più gravosi in relazione a particolari crediti dell’amministrazione.
SOTTO LA LENTE Secondo il Tar Liguria il termine di sei mesi concesso alla Pa per pagare l’indennizzo è un «duplicato normativo»