La servitù del padre di famiglia deve essere «visibile»
Fondi confinanti
pCessata l’appartenenza dei fondi a un solo proprietario, la servitù per destinazione del padre di famiglia si può costituire solo se «apparente», ossia connotata dalla presenza di segni visibili di opere permanenti, oggettivamente destinate al suo esercizio. Lo afferma il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4454 del 12 settembre 2016.
Apre il caso, la decisione dei proprietari di alcuni terreni, di citare in giudizio i confinanti, accusati di forzare da anni vista l’interclusione dei propri fondi, il varco d’ingresso a quelli loro appartenenti ricavando un passaggio sia a piedi che con veicoli.
Di qui, la richiesta di far dichiarare inesistente il diritto di utilizzare quel passaggio. Ma i convenuti – marcando che il varco usato è l’unico praticabile – chiedono, in via riconvenzionale, l’acquisto della servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia. Domanda accolta. Vista l’interclusione assoluta dei fondi di parte convenuta, è fondata, scrive il Tribunale, l’istanza tesa a costituire, sui fondi serventi, la servitù prevista dall’articolo 1062 Codice civile. Del resto, si premette nella pronuncia, per identificare la servitù, occorre esaminare la concreta morfologia dei luoghi, prevalendo, in tal caso – come sostenuto da costante giurisprudenza (tra le altre, Cassazione n. 6814/88) – non i dati catastali «in quanto tali, ma l’identificazione delle particelle nella loro consistenza reale, da effettuarsi ad opera del Giudice». Circa, invece, l’acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia, il Tribunale – muovendosi sulla scia di specifici precedenti, tra cui Cassazione n. 24849/05 – precisa come per creare tale servitù sia sufficiente: che due fondi divisi siano appartenuti allo stesso proprietario, che uno dei due sia stato posto, con opere visibili e permanenti, in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio di un altro (così da integrare di fatto una servitù prediale) e che tale situazione sia stata mantenuta anche nel momento in cui i due terreni abbiano cessato di appartenere al medesimo soggetto. Essenziale, dunque, perché si costitusca detta servitù, è che – lo sottolinea altresì Cassazione n. 10425/01 – cessata l’appartenenza dei fondi ad un solo proprietario, vi sia «apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all’altro, in modo da render certo e manifesto a chiunque - e perciò anche all’acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento».
Requisiti, quelli descritti, sussistenti nella fattispecie portata a processo, stante la «presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile». E la prova dell’appartenenza dei fondi, attualmente divisi, al medesimo proprietario, nonché dell’unicità del possesso, e dell’esistenza di opere visibili e permanenti , conclude il Tribunale torinese richiamando la Cassazione n. 3773/96, può essere fornita con ogni mezzo. Rigettata, così, la domanda attorea.