Sentenze esecutive, rimborsi veloci
Pronte le regole sulle garanzie per decisioni pro-contribuente oltre 10mila euro
Passo avanti definitivo per l’immediata esecutività delle sentenze fiscali di primo grado di merito favorevoli al contribuente comprese quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali. Il Dlgs 546/92 (nella nuova versione introdotta dal Dlgs 156/2015) le definisce come immediatamente esecutive, tuttavia - in base alla norma - il giudice può subordinare il pagamento da parte degli uffici fiscali di somme oltre i 10mila euro (diverse dalle spese di lite) alla prestazione di idonea garanzia anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante.
Per disciplinare la concessione di queste garanzie era previsto un decreto del Mef ora, dopo cinque mesi, finalmente predisposto e inviato per il previsto parere al Consiglio di Stato. Il Dlgs 156/2015 è infatti entrato in vigore dal 1° giugno 2016 ma, per disposizione transitoria, fino all’approvazione del dm resta applicabile la previgente disposizione dell’articolo 69. Il Consiglio di Stato ha formulato osservazioni del tutto marginali e facilmente recepibili dal Mef: si spera perciò in una rapida pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In sintesi, il decreto si compone di tre articoli: e l’articolo 1 individua il contenuto della garanzia ricalcando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva e quindi, per regolare i rapporti tra i soggetti che prestano le garanzie e l’ente che deve riceverla, dispone che sono approvati con decreto del Direttore generale delle finanze i relativi modelli. r L’articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10.000 euro di- verse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo.
Nel caso di sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia - se richiesta dal giudice - è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l’adempimento da parte dell’interessato.
Se invece si tratta di sospen- sioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo. t L’articolo 3 disciplina le modalità e i termini per l’escussione della garanzia distinguendo, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva, ecc)
Come sostenuto più volte, poiché il provvedimento non riguarda spese di lite, variazioni catastali, restituzione somme fino a 10.000 ovvero superiori a tale importo ma senza richiesta di garanzia da parte del giudice, sembra confermata la testi che in queste ipotesi le sentenze pronunciate dal 1° giugno scorso siano già immediatamente esecutive.