IL TIPO DI CONTRATTO CONDIZIONA L’ORGANISTA
Si chiede come può essere inquadrato, dal punto di vista previdenziale e fiscale, un diplomato organista che fino ad ora non ha mai lavorato, e ha avuto un’offerta di lavoro per un anno con compenso stabilito inferiore di poco ai 30.000 euro. È possibile considerare l’istituto dei nuovi forfettari con il limite dei 30.000 euro?
F.V. – VERONA
L’inquadramento fiscale del lavoratore è conseguenza diretta delle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro. In particolare, ai fini della riconducibilità dello stesso nell’ambito del lavoro autonomo, è necessaria l’effettiva sussistenza dei presupposti indicati all’articolo 2222 del codice civile, ossia la prevalenza del lavoro proprio e l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In presenza di tali presupposti, il lavoratore potrà beneficiare delle agevolazioni connesse al regime forfettario entro il limite massimo di compensi stabilito per l’attività svolta. In caso contrario, non sono ravvisabili alternative all’inquadramento della prestazione nell’ambito delle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o parasubordinato. Nel caso descritto, dal punto di vista previdenziale, siamo in presenza dell’esercizio di un’attività autonoma di tipo musicale assoggettabile ad iscrizione alla gestione ex Enpals dei lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (legge 350/2003 – Enpals, circolare 17/2004). La particolarità di questa situazione è che il lavoratore autonomo, dopo avere proceduto all’iscrizione, deve chiedere il certificato di agibilità all’Inps, tramite sito internet (voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità). La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (articolo 9, comma 3, Dlgs Cps n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Sul lavoratore grava poi l’obbligo di versare l’intera contribuzione dovuta pari al 33% del compenso lordo percepito alla gestione spettacolo tramite flusso Uniemens, alle normali scadenze. Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato, utilizzando il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza con presentazione della denuncia contributiva Uniemens entro la fine del mese.
A cura di Pietro Gremigni e Giovanni Petruzzellis