Appalti, nelle gare telematiche niente deroghe alle procedure
Firma elettronica da fissare prima dei termini per la partecipazione
pLa firma digitale rappresenta l’elemento di certezza del firmatario dell’offerta nelle gare interamente gestite telematicamente, che prevedono una serie di attività in sequenza volte a garantire la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione dei documenti.
Con la sentenza 4050/2016 il Consiglio di Stato evidenzia l’importanza delle operazioni che devono essere sviluppare dagli operatori economici nelle procedure nei mercati elettronici e su altre piattaforme informatiche.
La pronuncia evidenzia come ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto a una tradizionale gara d’appalto sia l’utilizzo di una piattaforma online di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e Pec), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale (prevista in varie piattaforme telematiche) ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa.
Il Consiglio di Stato rileva che attraverso l’apposizione della firma, da effettuare inderogabilmente prima del termine fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte.
I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale garantiscono la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione delle offerte in busta chiusa.
Nella sentenza si pone in rilievo un aspetto peculiare: nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma nel termine fissato per la presentazione delle offerte.
La firma digitale (e l’eventuale marcatura temporale) corrispondono quindi alla chiusura della busta nella procedura tradizionale, mentre
Alla chiusura del periodo di upload, le offerte sono disponibili nel sistema in forma “chiusa”: al momento della loro apertura mediante le funzionalità del sistema, lo stesso redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice.
Proprio l’intervento dell’organo valutatore nelle procedure con l’offerta economicamente più vantaggiosa è uno dei profili di maggiore complessità, in quanto si sviluppa offline e si traduce nel riversamento dei punteggi attribuiti nella procedura telematica. Molte piattaforme si stanno evolvendo, con la definizione di funzioni che consentono di registrare le attività della commissione, come quelle di recente introdotte nel Mepa.
L’importanza dell’utilizzo delle procedure telematiche è sancita non solo dall’obbligo di utilizzo per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria stabilito dall’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006, ma anche dal rafforzamento determinato dal comma 2 dell’articolo 37 del nuovo Codice dei contratti, che lo individua come strumento necessario per le stazioni appaltanti per operare entro la fascia di valore tra 40mila euro e le soglie comunitarie (e un milione di euro per i lavori di manutenzione ordinaria).
Qualora, infatti, l’amministrazione non avesse modo di utilizzare il mercato elettronico o la piattaforma telematica, dovrebbe rivolgersi a una centrale di committenza (obbligo per i Comuni capoluogo) o sviluppare una procedura ordinaria, a evidenza pubblica.