La conferenza dei servizi a distanza abbrevia i tempi
Le modifiche previste dal Dlgs 127/2016 si applicano ai procedimenti avviati dopo il 28 luglio 2016 La forma semplificata «a distanza» punta ad abbreviare i tempi ed evitare impasse
Le nuove regole sulla conferenza di servizi previste dal Dlgs 127/2016 - applicabili ai procedimenti avviati dopo il 28 luglio scorso - puntano a ridurre i tempi, snellirne l’iter ed evitare impasse decisionali di questo strumento, introdotto nel nostro ordinamento nel 1990 dalla legge 241/1990.
La conferenza semplificata
Tra le principali novità figura la cosiddetta conferenza semplificata, ossia un modulo operativo che si aggiunge a quelli già esistenti e che non richiede la presenza contemporanea dei rappresentanti di ciascuna amministrazione coinvolta, non svolgendosi tramite riunioni.
Questa tipologia di conferenza si innesta nell’ambito delle conferenze di servizi “decisorie”, tese a maturare una decisione unica, e spesso pluri-strutturata, a seguito di una valutazione comparata di più interessi espressi nel contesto di uno o più procedimento.
Il procedimento
Oggi, quindi, la conferenza decisoria si articola in due categorie: la semplificata e la simultanea. Di regola, la conferenza decisoria si avvia con la formula semplificata (fatta eccezione per casi specifici) e si svolge in modalità asincrona, quindi senza la partecipazione contestuale dei rappresentanti della Pa. Il procedimento, quindi, si articola in più fasi: e La comunicazione. Dopo l’avvio del procedimento, l’amministrazione procedente invia alle altre una comunicazione indicando l’oggetto della determinazione, il termine per le integrazioni (15 giorni) e quello entro cui pronunciarsi (45 giorni, che diventano 90 in caso di interessi rafforzati come ambiente, beni culturali, paesaggio, salute), nonché la data dell’eventuale riunione per la convocazione in modalità simultanea. r L’invio delle determinazioni delle Pa coinvolte. Entro il termine assegnato, le Pa dovranno esprimersi formulando il proprio “assenso” o il proprio “dissenso”, potranno suggerire modifiche al progetto e indicare prescrizioni o condizioni che devono essere chiare e analitiche nonché, se riferite ad un vincolo, dovranno specificare a quale vincolo fanno riferimento e la fonte normativa o regolamentare da cui esso derivi.
Se una amministrazione coinvolta nel procedimento non trasmette il proprio parere entro 45 giorni (90 per le materie sensibili) o se la relativa determinazione non rispetta i requisiti di chiarezza e completezza richiesti dalla La conferenza di servizi è uno strumento di concertazione, in un unico contesto logico e temporale, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo (o in più procedimenti tra loro connessi). Come istituto generale, si applica a partire dal 1990 (legge 241/1990). Le novità del Dlgs 127/2016 trovano applicazione ai procedimenti avviati dopo il 28 luglio 2016. normativa, si forma, sul progetto esaminato, il silenzio-assenso senza condizioni. Circostanza, questa, che può determinare la responsabilità dell’amministrazione (per il mancato esercizio del potere conferitole) o del dipendente nei confronti della Pa. t La determinazione di conclusione del procedimento. Scaduto il termine assegnato alle Pa, l’amministrazione procedente, entro i successivi cinque giorni, adotta la determinazione di conclusione del procedimento che potrà essere “positiva”, in caso di acquisizione di atti di assenso, anche implicito, e le cui eventuali condizioni e prescrizioni non modificano radicalmente il progetto analizzato; o “negativa” in caso pervengano uno o più atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritenga superabili.
La conferenza simultanea
Si ricorre alla conferenza simultanea (ossia la formula della conferenza conosciuta finora- che vede la partecipazione contestuale delle varie amministrazioni allo stesso tavolo) nei seguenti casi: 1 se in sede di conferenza semplificata le Pa esprimono posizioni differenziate e con condizioni complesse; 1 in caso di procedimenti di particolare complessità; 1 qualora lo richieda il proponente.
Con la conferenza semplificata si riporta in auge, in altri termini, il modello di formazione del provvedimento amministrativo che non necessita del coinvolgimento contestuale delle amministrazioni ma che vede l’amministrazione procedente acquisire man mano dalle altre Pa i vari pareri e poi emana il provvedimento finale.