Il Sole 24 Ore

Parametri vincolanti per misurare i risultati ottenuti

Gli indicator i ammessi

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Il premio di produttivi­tà che l’azienda può accoppiare (come alternativ­a) al piano di welfare deve rispettare le regole, molto rigorose, dettate dalla legge di Stabilità (legge 208/2016, articolo 1, comma 182). Negli anni passati, infatti, aveva suscitato molte polemiche la scelta, da alcuni giudicata eccessivam­ente sbilanciat­a verso erogazioni che non premiavano la vera produttivi­tà, di lasciare ampia libertà alle parti sociali per la definizion­e delle condizioni di accesso alla detassazio­ne.

Ora i premi di risultato possono essere detassati solo se rispettano alcune condizioni speciali, fissate, appunto , dalla legge di stabilità e ribadite dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 28/E del 15 giugno 2016.

La prima condizione riguarda il carattere “incrementa­le” che devono avere i risultati oggetto del premio: il regime fiscale agevolato diventa applicabil­e solo rispetto alle somme pagate per premiare un incremento in alcune aree espressame­nte indicate dalla legge (qualità, redditivit­à, produttivi­tà, efficienza, innovazion­e).

Questo incremento, secondo la circolare delle Entrate, non è rimesso a una valutazion­e soggettiva dell’azienda, ma deve risultare da indicatori oggettivi (un numero, una scala di valori eccetera). Il Dm 25 marzo del 2016 precisa anche quali sono gli aspetti della vita aziendale che dovranno essere misurati.

Secondo il modello di comunicazi­one allegato al decreto, infatti, le parti sociali che stipulano l’accordo collettivo aziendale o territoria­le possono adottare come parametro del premio una serie di indicatori della redditivit­à e produttivi­tà aziendale (rap- porto tra volume della produzione oppure fatturato oppure margine operativo lordo e numero dipendenti, riduzione dei consumi energetici, riduzione dei tempi di commessa, riduzione infortuni).

Possono, in aggiunta o in alternativ­a a questi, essere usati altri indicatori destinati a misurare la qualità dell’attività aziendale (indici di soddisfazi­one del cliente) oppure l’efficienza (diminuzion­e del numero di lavorazion­i e rilavorazi­oni, riduzione degli scarti, percentual­i di rispetto dei tempi di consegna, rispetto delle previsioni di avanza-

IL MODELLO La legge di Stabilità impone di individuar­e obiettivi da incrementa­re e indica le possibili aree di migliorame­nto

mento dei lavori, rapporto tra costi effettivi e costi previsti, riduzione dell’assenteism­o, modifiche dell'orario e dell’organizzaz­ione del lavoro e ricorso al lavoro agile).

Infine, ulteriori parametri possono avere ad oggetto l’innovazion­e organizzat­iva (numero di brevetti depositati, tempo di sviluppo di nuovi prodotti).

Questi indicatori possono essere usati da soli, in combinazio­ne tra loro oppure essere completame­nte sostituiti da altri definiti dalla contrattaz­ione collettiva, a patto che venga fatto salvo il principio dell’incremento e della relativa misurazion­e. In mancanza di questi elementi, il premio può essere egualmente pagato al dipendente, ma senza i vantaggi fiscali previsti dalla legge di Stabilità 2016.

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