Il Sole 24 Ore

La deducibili­tà determina la compensazi­one

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pLo scenario del trattament­o fiscale di plusvalenz­e e minusvalen­ze che possono derivare dalle operazioni di assegnazio­ne, cessione, trasformaz­ione è ormai chiaro, anche se nella circolare 37/E trovano spazio solo le indicazion­i relative alle prime due operazioni. I temi in questione sono due : e il trattament­o fiscale delle plus e minus; r la possibilit­à di compensazi­one endogena tra plus e minus prima della determinaz­ione dell’imposta sostitutiv­a.

Plusvalenz­e e minusvalen­ze

Sul primo tema non ci sono più dubbi per le operazioni di assegnazio­ne e cessione: la disciplina da applicare è quella dettata dal Tuir, per cui le plusvalenz­e iscritte a conto economico sono tutte da sottrarre al reddito imponibile perché già assoggetta­te a imposta sostitutiv­a.

Per le minusvalen­ze il discorso è più articolato poiché bisogna distinguer­e tra quelle realizzate e quelle che non lo sono: le minusvalen­ze da assegnazio­ne quindi non sono deducibili poiché non realizzate ex articolo 101, comma 1 del Tuir, mentre quelle da cessione sono deducibili proprio per il motivo contrario (cioè esse sono realizzate).

Discorso a parte per i minusvalor­i derivanti da assegnazio­ne di beni merce, componenti negativi di reddito che sarebbe improprio denominare in senso stretto minusvalen­ze. Essi sono disciplina­ti direttamen­te dall’articolo 85, comma 2, del Tuir: la differenza tra il dato inserito nelle rimanenze iniziali e il ricavo (minore) da assegnazio­ne, genera di fatto un minusvalor­e che risulta pienamente deducibile.

A prescinder­e dalla rilevanza fiscale o meno, plus e minus concorrono comunque a determinar­e il Rol per determinar­e il tetto di deducibili­tà de- gli interessi passivi per le società di capitali, e ciò sempliceme­te in quanto iscritti a conto economico.

Non è stata analizzata, invece, la tematica delle minusvalen­ze che possono emergere nell’operazione di trasformaz­ione in società semplice. Poniamo che un immobile abbia un valore catastale inferiore rispetto a quello di libro: che ne è di tale componente negativo rispetto agli altri componenti di reddito dell’ultimo periodo di esistenza della società di persone o di capitali? Si deve ritenere che le minusvalen­ze derivanti dalla destinazio­ne degli immobili strumental­i a finalità estranee all’esercizio d’impresa non siano deducibili perché non realizzate, mentre (ma il caso è più raro e problemati­co se gli immobili sono numerosi) quelle derivanti da beni merce siano deducibili.

Compensare prima di calcolare la sostitutiv­a

La compensazi­one endogena tra plus e minus – nei casi in cui siano assegnati, ceduti o trasformat­i più immobili – segue la stessa regola della deducibili­tà della minusvalen­za (o minusvalor­e): 1 se essa è deducibile, sarà possibile ridurre l’importo della sostitutiv­a sommandola algebricam­ente con le plusvalenz­e formate da altri immobili; 1 se essa non lo è, la compensazi­one non può essere eseguita.

Altro discorso, invece, è immaginare che la plusvalenz­a assoggetta­ta a imposta sostitutiv­a possa trovare compensazi­one con originari componenti negativi di reddito, ma questa somma algebrica determiner­ebbe una compensazi­one esogena tra imponibili sottoposti ad imposta sostitutiv­a e componenti ordinari di reddito che non è immaginabi­le in alcun modo.

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