La deducibilità determina la compensazione
pLo scenario del trattamento fiscale di plusvalenze e minusvalenze che possono derivare dalle operazioni di assegnazione, cessione, trasformazione è ormai chiaro, anche se nella circolare 37/E trovano spazio solo le indicazioni relative alle prime due operazioni. I temi in questione sono due : e il trattamento fiscale delle plus e minus; r la possibilità di compensazione endogena tra plus e minus prima della determinazione dell’imposta sostitutiva.
Plusvalenze e minusvalenze
Sul primo tema non ci sono più dubbi per le operazioni di assegnazione e cessione: la disciplina da applicare è quella dettata dal Tuir, per cui le plusvalenze iscritte a conto economico sono tutte da sottrarre al reddito imponibile perché già assoggettate a imposta sostitutiva.
Per le minusvalenze il discorso è più articolato poiché bisogna distinguere tra quelle realizzate e quelle che non lo sono: le minusvalenze da assegnazione quindi non sono deducibili poiché non realizzate ex articolo 101, comma 1 del Tuir, mentre quelle da cessione sono deducibili proprio per il motivo contrario (cioè esse sono realizzate).
Discorso a parte per i minusvalori derivanti da assegnazione di beni merce, componenti negativi di reddito che sarebbe improprio denominare in senso stretto minusvalenze. Essi sono disciplinati direttamente dall’articolo 85, comma 2, del Tuir: la differenza tra il dato inserito nelle rimanenze iniziali e il ricavo (minore) da assegnazione, genera di fatto un minusvalore che risulta pienamente deducibile.
A prescindere dalla rilevanza fiscale o meno, plus e minus concorrono comunque a determinare il Rol per determinare il tetto di deducibilità de- gli interessi passivi per le società di capitali, e ciò semplicemete in quanto iscritti a conto economico.
Non è stata analizzata, invece, la tematica delle minusvalenze che possono emergere nell’operazione di trasformazione in società semplice. Poniamo che un immobile abbia un valore catastale inferiore rispetto a quello di libro: che ne è di tale componente negativo rispetto agli altri componenti di reddito dell’ultimo periodo di esistenza della società di persone o di capitali? Si deve ritenere che le minusvalenze derivanti dalla destinazione degli immobili strumentali a finalità estranee all’esercizio d’impresa non siano deducibili perché non realizzate, mentre (ma il caso è più raro e problematico se gli immobili sono numerosi) quelle derivanti da beni merce siano deducibili.
Compensare prima di calcolare la sostitutiva
La compensazione endogena tra plus e minus – nei casi in cui siano assegnati, ceduti o trasformati più immobili – segue la stessa regola della deducibilità della minusvalenza (o minusvalore): 1 se essa è deducibile, sarà possibile ridurre l’importo della sostitutiva sommandola algebricamente con le plusvalenze formate da altri immobili; 1 se essa non lo è, la compensazione non può essere eseguita.
Altro discorso, invece, è immaginare che la plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva possa trovare compensazione con originari componenti negativi di reddito, ma questa somma algebrica determinerebbe una compensazione esogena tra imponibili sottoposti ad imposta sostitutiva e componenti ordinari di reddito che non è immaginabile in alcun modo.