Il Sole 24 Ore

Omessa presentazi­one a dicembre

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pLe disposizio­ni penali più favorevoli introdotte con ildecreto legislativ­o 158/2015 si applicano a regime dalle prossime dichiarazi­oni, ma evidenteme­nte, in virtù del favor rei si estendono anche a violazioni commesse in passato. Gli incrementi di pena e le nuove fattispeci­e penali trovano invece applicazio­ne solo per il futuro ed a partire dal prossimo Unico.

È il caso degli incrementi di pena per l’omessa presentazi­one della dichiarazi­one delle imposte sui redditi e dell’Iva: si passa dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Tuttavia per il delitto di omessa presentazi­one è stata innalzata la soglia di punibilità, da 30mila euro di imposta evasa si passa a 50mila euro. A questo proposito si ricorda che la consumazio­ne del delitto di omessa presentazi­one avviene non alla sca- denza del termine ma dopo 90 giorni e quindi il 29 dicembre prossimo. Anche per la dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di falsi documenti è stata introdotta una previsione peggiorati­va: il reato si consuma con la presentazi­one di qualsiasi dichiarazi­one e non più soltanto con quella annuale. Da segnalare poi che sia per la dichiarazi­one infedele, sia per quella omessa è possibile avvalersi di una causa di non punibilità mediante il pagamento di quanto dovuto attraverso il ravvedimen­to operoso e la presentazi­one della dichiarazi­one. Tale possibilit­à tuttavia è legata al fatto che il contribuen­te non abbia formale conoscenza di attività di accertamen­to amministra­tivo o penale nei suoi confronti. Per l’omessa presentazi­one è prevista anche un’ulteriore limitazion­e temporale: la dichiarazi­one deve, infatti, essere presentata entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta successivo.

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