Omessa presentazione a dicembre
pLe disposizioni penali più favorevoli introdotte con ildecreto legislativo 158/2015 si applicano a regime dalle prossime dichiarazioni, ma evidentemente, in virtù del favor rei si estendono anche a violazioni commesse in passato. Gli incrementi di pena e le nuove fattispecie penali trovano invece applicazione solo per il futuro ed a partire dal prossimo Unico.
È il caso degli incrementi di pena per l’omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Iva: si passa dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni
Tuttavia per il delitto di omessa presentazione è stata innalzata la soglia di punibilità, da 30mila euro di imposta evasa si passa a 50mila euro. A questo proposito si ricorda che la consumazione del delitto di omessa presentazione avviene non alla sca- denza del termine ma dopo 90 giorni e quindi il 29 dicembre prossimo. Anche per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti è stata introdotta una previsione peggiorativa: il reato si consuma con la presentazione di qualsiasi dichiarazione e non più soltanto con quella annuale. Da segnalare poi che sia per la dichiarazione infedele, sia per quella omessa è possibile avvalersi di una causa di non punibilità mediante il pagamento di quanto dovuto attraverso il ravvedimento operoso e la presentazione della dichiarazione. Tale possibilità tuttavia è legata al fatto che il contribuente non abbia formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o penale nei suoi confronti. Per l’omessa presentazione è prevista anche un’ulteriore limitazione temporale: la dichiarazione deve, infatti, essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.