Crisi banche a Cipro, respinti i ricorsi
La stabilità del sistema bancario di un Paese della zona euro è un obiettivo di interesse generale. Di conseguenza, la Commissione europea, che ha dato il via libera a un protocollo d’intesa per la stabilità di Cipro, incidendo sul valore dei depositi bancari dei cittadini ciprioti, non ha violato il diritto di proprietà dei titolari, garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. È la Corte di giustizia Ue a spianare la strada a interventi di Bruxelles che hanno come effetto collaterale la riduzione del valore dei depositi bancari a vantaggio della stabilità e di un piano di riequilibrio macroeconomico. Con le sentenze di ieri (cause riunite C-8/15 e C10/15, nonché da C-105/15 a C109/15), gli eurogiudici hanno escluso, infatti, una responsabilità extracontrattuale della Commissione europea nelle azioni intraprese nella ristrut- turazione del settore bancario di Cipro e negato ogni indennizzo per i cittadini lesi. A rivolgersi a Lussemburgo, ciprioti che, per un piano di ristrutturazione di due banche a seguito di un protocollo d’intesa nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) tra Commissione, Banca cen- trale e Fondo monetario internazionale da un lato e autorità cipriote dall’altro, avevano subito una sostanziale riduzione del valore dei depositi. Di qui la richiesta alla Commissione e alla Bce di un indennizzo.
Il Tribunale Ue aveva respinto i ricorsi anche perché il Mes non fa parte delle istituzioni Ue e la dichiarazione dell’Eurogruppo non poteva essere imputata a Commissione e Bce. Respinte anche le azioni legate al risarcimento per il protocollo d’intesa.
La Corte di giustizia ha condiviso il no all’azione di annullamento contro Commissione e Banca centrale perché il protocollo d'intesa e le azioni all’interno del Mes non sono imputabili alle due istituzioni, ma ha annullato le ordinanze relative ai ricorsi per risarcimento danni. Sotto quest’ultimo aspetto, per la Corte Ue, l’azione per un intervento della Commissione e della Banca centrale è possibile perché anche nell’ambito del Trattato Mes la Commissione mantiene la sua funzione di custode dei trattati, con un obbligo di vigilanza nell’applicazione del diritto Ue e di promozione dell’interesse generale della Unione.
Di conseguenza, Bruxelles deve monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli conclusi dal Mes, firmando solo gli atti ritenuti conformi al diritto Ue.
Chiarita la possibilità di presentare un ricorso contro la Commissione, gli eurogiudici spengono però le speranze dei risparmiatori. Per la Corte, infatti, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per l’attività della Commissione presuppone che vi sia un comportamento illecito dell’istituzione Ue. Così non è nel caso di azioni che comportano una lesione del diritto di proprietà in casi di gravi crisi economiche se gli interventi sono proporzionali. È vero, infatti, che le istituzioni Ue e poi gli Stati quando applicano il diritto dell’Unione sono tenuti a rispettare l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali che assicura il diritto di proprietà, ma la tutela di un obiettivo di interesse generale come la stabilità del sistema bancario nella zona euro legittima l’adozione di misure che pur ledendo il diritto di proprietà, non ne pregiudicano «la sostanza stessa».
LA SENTENZA Negati gli indennizzi per i risparmiatori lesi dal piano di ristrutturazione di due banche nell’ambito del Meccanismo di stabilità