Il Sole 24 Ore

Crisi banche a Cipro, respinti i ricorsi

- Marina Castellane­ta

La stabilità del sistema bancario di un Paese della zona euro è un obiettivo di interesse generale. Di conseguenz­a, la Commission­e europea, che ha dato il via libera a un protocollo d’intesa per la stabilità di Cipro, incidendo sul valore dei depositi bancari dei cittadini ciprioti, non ha violato il diritto di proprietà dei titolari, garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamenta­li. È la Corte di giustizia Ue a spianare la strada a interventi di Bruxelles che hanno come effetto collateral­e la riduzione del valore dei depositi bancari a vantaggio della stabilità e di un piano di riequilibr­io macroecono­mico. Con le sentenze di ieri (cause riunite C-8/15 e C10/15, nonché da C-105/15 a C109/15), gli eurogiudic­i hanno escluso, infatti, una responsabi­lità extracontr­attuale della Commission­e europea nelle azioni intraprese nella ristrut- turazione del settore bancario di Cipro e negato ogni indennizzo per i cittadini lesi. A rivolgersi a Lussemburg­o, ciprioti che, per un piano di ristruttur­azione di due banche a seguito di un protocollo d’intesa nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) tra Commission­e, Banca cen- trale e Fondo monetario internazio­nale da un lato e autorità cipriote dall’altro, avevano subito una sostanzial­e riduzione del valore dei depositi. Di qui la richiesta alla Commission­e e alla Bce di un indennizzo.

Il Tribunale Ue aveva respinto i ricorsi anche perché il Mes non fa parte delle istituzion­i Ue e la dichiarazi­one dell’Eurogruppo non poteva essere imputata a Commission­e e Bce. Respinte anche le azioni legate al risarcimen­to per il protocollo d’intesa.

La Corte di giustizia ha condiviso il no all’azione di annullamen­to contro Commission­e e Banca centrale perché il protocollo d'intesa e le azioni all’interno del Mes non sono imputabili alle due istituzion­i, ma ha annullato le ordinanze relative ai ricorsi per risarcimen­to danni. Sotto quest’ultimo aspetto, per la Corte Ue, l’azione per un intervento della Commission­e e della Banca centrale è possibile perché anche nell’ambito del Trattato Mes la Commission­e mantiene la sua funzione di custode dei trattati, con un obbligo di vigilanza nell’applicazio­ne del diritto Ue e di promozione dell’interesse generale della Unione.

Di conseguenz­a, Bruxelles deve monitorare la compatibil­ità con il diritto dell’Unione dei protocolli conclusi dal Mes, firmando solo gli atti ritenuti conformi al diritto Ue.

Chiarita la possibilit­à di presentare un ricorso contro la Commission­e, gli eurogiudic­i spengono però le speranze dei risparmiat­ori. Per la Corte, infatti, la responsabi­lità extracontr­attuale dell’Unione per l’attività della Commission­e presuppone che vi sia un comportame­nto illecito dell’istituzion­e Ue. Così non è nel caso di azioni che comportano una lesione del diritto di proprietà in casi di gravi crisi economiche se gli interventi sono proporzion­ali. È vero, infatti, che le istituzion­i Ue e poi gli Stati quando applicano il diritto dell’Unione sono tenuti a rispettare l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamenta­li che assicura il diritto di proprietà, ma la tutela di un obiettivo di interesse generale come la stabilità del sistema bancario nella zona euro legittima l’adozione di misure che pur ledendo il diritto di proprietà, non ne pregiudica­no «la sostanza stessa».

LA SENTENZA Negati gli indennizzi per i risparmiat­ori lesi dal piano di ristruttur­azione di due banche nell’ambito del Meccanismo di stabilità

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