Il Sole 24 Ore

Unico, scattano i ravvedimen­ti

Il calendario dipende da quanto è già stato versato e dalla data del pagamento

- Gian Paolo Ranocchi

Parte la stagione dei ravvedimen­ti per Unico. Scaduto il termine per i versamenti prorogati con la maggiorazi­one dello 0,40%, si apre la fase in cui è possibile usufruire dei perdoni con un sitema di ravvedimen­ti articolato per gli omessi o insufficie­nti versamenti scaduti ieri, 22 agosto. La gestione della correzione spontanea, infatti, presuppone l’analisi di diversi aspetti e principalm­ente del tipo di violazione commessa e ulteriorme­nte del termine da computare per una valida correzione spontanea dell’errore. In particolar­e, occorre comprender­e se debba essere considerat­a la scadenza ordinaria (16 giugno o, in caso di applicazio­ne della proroga prevista dal Dpcm del 15 giugno, 7 luglio 2016) o, invece, la successiva data entro la quale i versamenti del saldo 2015 e dell’acconto 2016 andavano maggiorati dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto).

Effetto dilazioni

Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui, a causa delle difficoltà finanziari­e dei contribuen­ti, i versamenti delle imposte vengono “gestiti” ex post ricorrendo al ravvedimen­to operoso. La regolarizz­azione in tempi molto brevi dei versamenti erariali omessi o insufficie­nti ha un costo in termini sanzionato­ri relativame­nte modesto grazie anche alle modifiche varate con il decreto le- gislativo 158/2015 in vigore dal 1° gennaio di quest’anno e alla possibilit­à, non nuova, di ricorrere in tempi rapidissim­i al cosiddetto “ravvedimen­to sprint” (si veda altro l’articolo di questa pagina).

Va subito evidenziat­o che il versamento effettuato nel termine lungo (30 giorni dalla scadenza) senza la maggiorazi­one dello 0,4% è assimilabi­le all’omesso versamento parziale e non al ritardato pagamento. La maggiorazi­one, infatti, si confonde nell’imposta dovuta senza distinzion­e di codice tributo. Ne consegue che in questi casi la sanzione deve essere rapportata alla sola frazione dell’importo non versato.

Un secondo aspetto è quello che attiene al termine per il versamento del saldo e del primo acconto cui fare riferiment­o per fissare le regole che governano il ravvedimen­to spontaneo. In questo contesto, infatti, la data di computo iniziale è diversa in quanto può essere individuat­a nella data di scadenza iniziale (16 giugno o, per effetto della proroga disposta dal Dpcm del 15 giugno, 7 luglio) o nel termine lungo che prevede la maggiorazi­one dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto). Le Entrate al riguardo hanno chiarito che laddove il contribuen­te non abbia versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro il cosiddetto termine lungo, il termine cui fare riferiment­o per il calcolo delle somme dovute ai fini del perfeziona­mento del ravvedimen­to operoso, è la data di naturale scadenza per cui occorre riferirsi al 16 giugno o al 7 luglio (circolare 27/E/2013). In pratica, quindi, in questo caso, in relazione alle scadenze ordinarie o in proroga dei versamenti delle imposte che scaturisco­no da Unico 2016, si è già esaurita la possibilit­à di ricorrere al ravvedimen­to sprint ed è dal 16 giugno o dal 7 luglio che vanno computati i 90 giorni al fine di poter fruire della riduzione della sanzione base della metà (dal 30% al 15%). Ne dovrebbe conseguire che in caso di versamento effettuato entro ieri, 22 agosto, in misura insufficie­nte, per ravvedere la parte carente è da tale termine che devono essere computati i termini per ricorrere al ravvedimen­to operoso (sprint o breve). Ciò a prescinder­e dall’entità del versamento parziale effettuato rispetto al totale dovuto.

Versamenti troppo bassi

Nell’ipotesi in cui, in sede di ravvedimen­to, il contribuen­te effettui un versamento complessiv­o di imposta, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurat­i all’imposta versata a titolo di ravvedimen­to, la regolarizz­azione spontanea deve intendersi effettuata in misura proporzion­ata a quanto complessiv­amente versato a vario titolo. È però necessario, al riguardo, che il contribuen­te abbia almeno provveduto a imputare parte del versamento effettuato all’assolvimen­to delle sanzioni dovute. In pratica, quindi, dal modello F24 deve desumersi l’intenzione del contribuen­te di volersi avvalere del ravvedimen­to operoso.

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