Unico, scattano i ravvedimenti
Il calendario dipende da quanto è già stato versato e dalla data del pagamento
Parte la stagione dei ravvedimenti per Unico. Scaduto il termine per i versamenti prorogati con la maggiorazione dello 0,40%, si apre la fase in cui è possibile usufruire dei perdoni con un sitema di ravvedimenti articolato per gli omessi o insufficienti versamenti scaduti ieri, 22 agosto. La gestione della correzione spontanea, infatti, presuppone l’analisi di diversi aspetti e principalmente del tipo di violazione commessa e ulteriormente del termine da computare per una valida correzione spontanea dell’errore. In particolare, occorre comprendere se debba essere considerata la scadenza ordinaria (16 giugno o, in caso di applicazione della proroga prevista dal Dpcm del 15 giugno, 7 luglio 2016) o, invece, la successiva data entro la quale i versamenti del saldo 2015 e dell’acconto 2016 andavano maggiorati dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto).
Effetto dilazioni
Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui, a causa delle difficoltà finanziarie dei contribuenti, i versamenti delle imposte vengono “gestiti” ex post ricorrendo al ravvedimento operoso. La regolarizzazione in tempi molto brevi dei versamenti erariali omessi o insufficienti ha un costo in termini sanzionatori relativamente modesto grazie anche alle modifiche varate con il decreto le- gislativo 158/2015 in vigore dal 1° gennaio di quest’anno e alla possibilità, non nuova, di ricorrere in tempi rapidissimi al cosiddetto “ravvedimento sprint” (si veda altro l’articolo di questa pagina).
Va subito evidenziato che il versamento effettuato nel termine lungo (30 giorni dalla scadenza) senza la maggiorazione dello 0,4% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non al ritardato pagamento. La maggiorazione, infatti, si confonde nell’imposta dovuta senza distinzione di codice tributo. Ne consegue che in questi casi la sanzione deve essere rapportata alla sola frazione dell’importo non versato.
Un secondo aspetto è quello che attiene al termine per il versamento del saldo e del primo acconto cui fare riferimento per fissare le regole che governano il ravvedimento spontaneo. In questo contesto, infatti, la data di computo iniziale è diversa in quanto può essere individuata nella data di scadenza iniziale (16 giugno o, per effetto della proroga disposta dal Dpcm del 15 giugno, 7 luglio) o nel termine lungo che prevede la maggiorazione dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto). Le Entrate al riguardo hanno chiarito che laddove il contribuente non abbia versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro il cosiddetto termine lungo, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, è la data di naturale scadenza per cui occorre riferirsi al 16 giugno o al 7 luglio (circolare 27/E/2013). In pratica, quindi, in questo caso, in relazione alle scadenze ordinarie o in proroga dei versamenti delle imposte che scaturiscono da Unico 2016, si è già esaurita la possibilità di ricorrere al ravvedimento sprint ed è dal 16 giugno o dal 7 luglio che vanno computati i 90 giorni al fine di poter fruire della riduzione della sanzione base della metà (dal 30% al 15%). Ne dovrebbe conseguire che in caso di versamento effettuato entro ieri, 22 agosto, in misura insufficiente, per ravvedere la parte carente è da tale termine che devono essere computati i termini per ricorrere al ravvedimento operoso (sprint o breve). Ciò a prescindere dall’entità del versamento parziale effettuato rispetto al totale dovuto.
Versamenti troppo bassi
Nell’ipotesi in cui, in sede di ravvedimento, il contribuente effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento, la regolarizzazione spontanea deve intendersi effettuata in misura proporzionata a quanto complessivamente versato a vario titolo. È però necessario, al riguardo, che il contribuente abbia almeno provveduto a imputare parte del versamento effettuato all’assolvimento delle sanzioni dovute. In pratica, quindi, dal modello F24 deve desumersi l’intenzione del contribuente di volersi avvalere del ravvedimento operoso.