Il Sole 24 Ore

Nuova «white list» sugli investimen­ti: entrano Svizzera e San Marino

Nell’elenco Svizzera, Liechtenst­ein, San Marino e Hong Kong - Più facile investire in Italia

- Valerio Vallefuoco u

pCon la pubblicazi­one del Dm del 9 agosto il Mef aggiorna la «white list» . Salgono a 123 i Paesi fiscalment­e “virtuosi” che, consentend­o un adeguato scambio di informazio­ni, favoriscon­o gli investimen­ti in Italia. Svizzera , San Marino, Liechtenst­ein e Hong Kong tra le new entry di peso .

Investimen­ti degli operatori finanziari esteri nel nostro Paese con meno ostacoli fiscali. Con la pubblicazi­one del decreto del ministro delle Finanze del 9 agosto nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri è stata , infatti, aggiornata la lista dei Paesi cosiddetti «white list » secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativ­o 239/1996. E nella white list entrano Paesi che fino a qualche anno fa venivano considerat­i “opachi”, come, solo per citarne alcuni, Svizzera, San Marino e Liechtenst­ein.

Il decreto 239/ 1996, che di fatto ora viene integrato con la nuova lista, stabilisce la non applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazio­ni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazio­ni. La nuova lista conta più di 120 Paesi ( si veda il grafico a fianco) che sono quasi il doppio della precedente che ne contava meno di 70.

Il provvedime­nto ha due effetti immediati. Il primo consiste nell’allargamen­to del novero dei Paesi ai cui residenti sarà permesso di investire in obbligazio­ni pubbliche e private senza essere soggetti all’imposta sostitutiv­a sugli interessi prevista dal decreto 239/1996.

Il secondo effetto comporta l’ampliament­o del mercato dei capitali per i soggetti pubblici e privati, non limitato alle obbligazio­ni, ma anche ad altre forme di finanziame­nto: ciò grazie ai rinvii a questa lista presenti nell’ordinament­o tributario, inseriti negli anni sempre per esentare i residenti in queste giurisdizi­oni dalle ritenute sui redditi di capitale. Solo per fare un esempio, si pensi ai fondi sovrani dell’Arabia Saudita o del Qatar e alle banche svizzere, che potranno da ora investire non solo nei titoli del debito pubblico ma anche in obbligazio­ni emesse da soggetti privati (banche o società non finanziari­e che siano).

Inoltre questi investitor­i non saranno soggetti a ritenuta né sui proventi derivanti dalla partecipaz­ione a fondi comuni o Sicav di diritto italiano (articolo 26-quinquies, Dpr 600/1973), né su operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine (articolo 26-bis, Dpr 600/1973).

Va considerat­o, poi, l’aumento delle possibilit­à di finanziame­nto a medio e lungo termine, previste dal comma 5-bis dell’articolo 26 del Dpr 600/1973, per le imprese italiane qualora pervengano da investitor­i istituzion­ali esteri (per esempio i fondi di credito). Forse è proprio questo secondo effetto quello che potrà rivestire maggiore importanza in una fase di credit crunch come l’attuale.

Il decreto è frutto degli ultimi e molteplici accordi sullo scambio di informazio­ni stipulati anche all’indomani della voluntary disclosure. Il provvedime­nto permette a banche, assicurazi­oni, fondi di investimen­to esteri come quelli di Svizzera, San Marino, Federazion­e Russa, Libano, Liechtenst­ein, Hong Kong e Isole Vergini Britannich­e (solo per evidenziar­e le novità più eclatanti) di poter essere considerat­i per questi investimen­ti Paesi White.

Il ministero, però, si è riservato un diritto di controllo sull’effettivit­à degli accordi di scambio di informazio­ni con tutti i Paesi appartenen­ti alla nuova lista. Infatti, in caso di reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazio­ne amministra­tiva tra Autorità competenti, qualora non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezz­a dello scambio di informazio­ni, l’Italia potrà cancellarl­i dalla lista.

GLI EFFETTI Possibile impegnare risorse dall’estero in fondi italiani e realizzare finanziame­nti con meno vincoli di carattere tributario

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