Pubblicità, Antitrust batte Cnf
Il Consiglio di Stato ha respinto il r icorso dell’Ordine sulla sanzione da un milione Il Tar aveva ridotto l’importo - Sotto esame «promozioni» e minimi tariffari
pUn punto (pesante) messo a segno dall’Antitrust nel conflitto con il Cnf. Il Consiglio di Stato, chiudendo la partita sul piano amministrativo, ha infatti confermato la condanna a un milione di euro inflitta nell’ottobre 2014 al Consiglio nazionale forense per l'adozione di due decisioni che, secondo l’impianto “accusatorio”, avevano l’effetto di comprimere l’autonomia degli avvocati, da una parte limitando l’utilizzo di un canale per la diffusione di informazioni sulla propria attività professionale, dall’altra reintroducendo vincoli sui minimi tariffari.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 22 marzo della Sesta sezione ha respinto tutti i motivi di ricorso avanzati dal Cnf contro la pronuncia del Tar Lazio che nel luglio 2015 aveva accolto, ma solo parzialmente, l’impugnazione del Cnf stesso rispetto alla sanzione, non eliminando la sanzione di un milione di euro, ma invitando l’Autorità garante della concorrenza a rideterminare l’importo. Accolto invece l’unico motivo di impu- gnazione proposto dall’Antitrust.
Nel merito la sentenza non individua elementi di criticità nella presentazione dell’attività professionale dell’avvocato attraverso il circuito «Amica Card» (piattaforma a pagamento sia da parte degli avvocati sia da parte dei clienti). Per il Cnf, il sistema degli sconti riservato solo agli utenti iscritti dava luogo a un sistema di procacciamento della clientela vietato dal codice deontologico. Nei motivi di ricorso il Cnf aveva messo in evidenza come, in realtà, si tratterebbe di una pubblicità in contrasto con i principi di legge, visto che non fornirebbe informazioni sulla struttura, specializzazione e capacità dello studio legale, quanto piuttosto su di un generico sconto, privo oltretutto di riferimenti quanto a basi di calcolo e perimetro delle prestazioni interessate.
Per il Consiglio di Stato però l’accento va messo su quella norma (articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011) che impone agli ordini professionali di garantire l’esercizio dell’attività nel rispetto dei principi della libera concorrenza, la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, la differenziazione e pluralità di offerta per consentire effettive possibiltà di scelta ai cittadini. Il caso di «Amica Card», osserva il Consiglio di Stato, è quello di una modalità di pubblicità protetta proprio dalla disposizione del 2011.
Infatti, «la circostanza che l’accesso sia assicurato a tutti gli utenti ovvero, come ritenuto dall'appellante, solo agli affiliati al circuito, non è di per sé, in assenza della dimostrazione di elementi qualificanti incompatibili con la deontologia e con il decoro della professione, idonea ad assegnare valenza illecita all’operazione. Allo stesso modo non rilevante, nella prospettiva in esame, è il rilievo difensivo relativo alla mancata indicazione dello sconto e dell'attività svolta. Né risulta che «Amica Card» svolga un’attività di intermediazione dai connotati diversi da quelli sopra esposti».
Netta la conclusione per cui «in definitiva, si è in presenza di una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale che, per quanto si discosti, in alcune sue