Il Sole 24 Ore

Edifici storici locati: sì alla tariffa d’estimo anche per le imprese

- Sara Mecca

pAi fini Ires, l’imponibile riferito agli immobili di interesse storico-artistico poteva essere determinat­o fino al 2011 applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona in cui si trova il fabbricato, e ciò a prescinder­e che si trattasse di un bene strumental­e o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 453/02/2015 depositata il 26 novembre 2015 (presidente e relatore Crotti), che prende posizione sulla cosiddetta locazione tassata in base alla rendita figurativa, non più applicabil­e dall’anno d’imposta 2012 a seguito del Dl 16/2012 (articolo 4, comma 5-sexies).

La vicenda nasce da un’istanza di rimborso Ires per gli anni 2010-11 presentata da una società che svolge attività di locazione di unità immobiliar­i storicoart­istiche. In particolar­e, la contribuen­te aveva calcolato e pagato l’imposta, assoggetta­ndo il reddito derivante dal possesso dei fabbricati secondo le norme del Tuir e dunque contrappon­endo costi e ricavi. Trattandos­i di immobili di interesse storico-artistico si sarebbe, invece, dovuto applicare l’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (abrogato dal Dl 16/2012), per cui l’imponibile va determinat­o con la rendita figurativa.

L’Agenzia disponeva tuttavia il diniego della richiesta, rilevando che la norma non era applicabil­e agli immobili storici di proprietà di società, destinati quindi a essere strumental­i per l’impresa o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività. In tali ipotesi, infatti, l’imponibile Ires andrebbe determinat­o secondo le ordinarie regole previste dal Tuir per il regime di impresa.

La società proponeva allora ricorso. Il collegio emiliano, accogliend­o le ragioni della contribuen­te, ha innanzitut­to richiamato la sentenza 346/2003 con la quale la Corte costituzio­nale ha affermato che l’articolo 11, comma 2, prevede testualmen­te che il reddito imponibile sia «in ogni caso» determinat­o mediante applicazio­ne della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona in cui si trova l’immobile.

Tale principio è stato ulteriorme­nte confermato anche dalla Cassazione che con la sentenza 14480/2003, ha precisato che il regime agevolativ­o va applicato anche se il fabbricato è concesso in locazione a terzi.

La locuzione «in ogni caso» esclude così che esistano deroghe e perciò la regola va sempre applicata a prescinder­e sia dalla destinazio­ne (abitativa o meno) sia dall’eventuale proprietà di una società in regime di impresa. Secondo il giudice, peraltro, una diversa interpreta­zione modificher­ebbe un’espressa previsione di legge, introducen­do deroghe non contemplat­e, oltre che una distinzion­e irragionev­ole.

La Ctp ha inoltre precisato, richiamand­o la giurisprud­enza di legittimit­à, che il principio rileva anche ai fini Ici, dato che si tratta di un regime tributario sostitutiv­o rispetto a quello cui soggiaccio­no gli immobili che non siano sottoposti a vincolo storico-artistico.

Da qui l’accoglimen­to del ricorso e il conseguent­e annullamen­to dei diniego alla richiesta di rimborso Ires.

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