Edifici storici locati: sì alla tariffa d’estimo anche per le imprese
pAi fini Ires, l’imponibile riferito agli immobili di interesse storico-artistico poteva essere determinato fino al 2011 applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona in cui si trova il fabbricato, e ciò a prescindere che si trattasse di un bene strumentale o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 453/02/2015 depositata il 26 novembre 2015 (presidente e relatore Crotti), che prende posizione sulla cosiddetta locazione tassata in base alla rendita figurativa, non più applicabile dall’anno d’imposta 2012 a seguito del Dl 16/2012 (articolo 4, comma 5-sexies).
La vicenda nasce da un’istanza di rimborso Ires per gli anni 2010-11 presentata da una società che svolge attività di locazione di unità immobiliari storicoartistiche. In particolare, la contribuente aveva calcolato e pagato l’imposta, assoggettando il reddito derivante dal possesso dei fabbricati secondo le norme del Tuir e dunque contrapponendo costi e ricavi. Trattandosi di immobili di interesse storico-artistico si sarebbe, invece, dovuto applicare l’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (abrogato dal Dl 16/2012), per cui l’imponibile va determinato con la rendita figurativa.
L’Agenzia disponeva tuttavia il diniego della richiesta, rilevando che la norma non era applicabile agli immobili storici di proprietà di società, destinati quindi a essere strumentali per l’impresa o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività. In tali ipotesi, infatti, l’imponibile Ires andrebbe determinato secondo le ordinarie regole previste dal Tuir per il regime di impresa.
La società proponeva allora ricorso. Il collegio emiliano, accogliendo le ragioni della contribuente, ha innanzitutto richiamato la sentenza 346/2003 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che l’articolo 11, comma 2, prevede testualmente che il reddito imponibile sia «in ogni caso» determinato mediante applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona in cui si trova l’immobile.
Tale principio è stato ulteriormente confermato anche dalla Cassazione che con la sentenza 14480/2003, ha precisato che il regime agevolativo va applicato anche se il fabbricato è concesso in locazione a terzi.
La locuzione «in ogni caso» esclude così che esistano deroghe e perciò la regola va sempre applicata a prescindere sia dalla destinazione (abitativa o meno) sia dall’eventuale proprietà di una società in regime di impresa. Secondo il giudice, peraltro, una diversa interpretazione modificherebbe un’espressa previsione di legge, introducendo deroghe non contemplate, oltre che una distinzione irragionevole.
La Ctp ha inoltre precisato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il principio rileva anche ai fini Ici, dato che si tratta di un regime tributario sostitutivo rispetto a quello cui soggiacciono gli immobili che non siano sottoposti a vincolo storico-artistico.
Da qui l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dei diniego alla richiesta di rimborso Ires.