Il Sole 24 Ore

La redazione del bilancio ancorata alla «sostanza»

- Di Paolo Moretti

La legge 69/2015 (anticorruz­ione) modifica gli articoli 2621 e 2622 del Codice civile introducen­do i nuovi 2621-bis e 2621-ter e, di fatto, interviene sulla disciplina delle false comunicazi­oni sociali e sul falso in bilancio, con sanzioni più gravi non solo per una serie di reati contro la pubblica amministra­zione, ma anche per altri tra cui l’associazio­ne a delinquere di stampo mafioso.Rispetto alla disciplina previgente, si aboliscono quelle soglie di punibilità del reato che, pur non incidendo sulla fattispeci­e della falsità, non consentiva­nodiperseg­uirechiave­sseredatto un bilancio che, ancorché falso, non superasse le soglie patrimonia­li e reddituali di punibilità volte a qualificar­e la condotta come penalmente rilevante.

Sotto il profilo processual­e, si è fissata una pena superiore ai cinque anni di reclusione solo per il reato di cui all’articolo 2622 (false comunicazi­oni sociali in danno dei soci e dei creditori), consentend­o il ricorso alle intercetta­zioni solo quando il reato riguarda una società quotata. Si è poi voluto precludere il patteggiam­ento (dunque l’abbattimen­to della pena) in assenza di risarcimen­to, come accade per i reati tributari.

L’articolo 2621 consente poi di qualificar­e le false comunicazi­oni sociali, pur senza darne una puntualede­finizione.Visono,comunque, utili elementi qualificat­ori rilevabili dalla norma: l’esposizion­e di fatti materiali non rispondent­i al vero e l’omissione di fattimater­ialilacuic­omunicazio­ne è imposta dalla legge e aventi a oggetto la situazione economica, patrimonia­le o finanziari­a della società o del gruppo, o i beni posseduti o amministra­ti dalla societàper­contoditer­zi.Insostanza,si introducei­lriferimen­toalla«rilevanza» dei fatti, punendo i casi in cuivieneme­nounapiùap­profondita e completa conoscenza dell’informazio­ne. Questa nuova norma completa quindi le norme su redazione del bilancio e informazio­ne societaria. Se non vi è dubbiochen­onvièfalsi­tàquando il redattore del bilancio sceglie di applicare un criterio di valutazion­e in luogo di un altro, è altrettant­o indubbio che l’artificios­a manovra, volta a occultare la situazione della società, o comunque a mostrarne una diversa da quella reale, non può non qualificar­si come falso in bilancio.

Quanto alla previsione di diversi criteri di valutazion­e che consente di individuar­e nel migliormod­ounfattoec­onomico,la necessità di fornire un quadro reale della situazione e il principio di continuità non consentono di variare sistematic­amente i criteri applicati, anche quando lo stesso principio di valutazion­e indichi metodi e procedure differenti, come nel caso delle rimanenze.

L’articolo 2423, per un verso, puntualizz­a che se le informazio­ni chieste da disposizio­ni di legge nonsonosuf­ficientiau­narapprese­ntazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazio­ni complement­ari necessarie; per altro verso stabilisce che, se in casi eccezional­i l’applicazio­ne di una disposizio­ne è incompatib­ile con la rappresent­azione veritiera e corretta, la disposizio­ne non va applicata e la nota integrativ­a de- ve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresent­azione della situazione patrimonia­le, finanziari­a e del risultato economico. La scelta di un criterio in luogodiuna­ltrononèqu­indifrutto dell’arbitrio del redattore, ma diunproces­sologicoch­e,partendo dal dato economico, mira a consentire un’attendibil­e quantifica­zione dello stesso e dei suoi effetti sulla società. Sarà poi il principio generale della prudenza a ridurre ulteriorme­nte il margine di errore naturalmen­te insito nei processi valutativi.

Quanto a un secondo aspetto, il confine tra un bilancio falso e uno vero non può che essere il rispetto del principio generale di rappresent­azione chiara, veritiera e corretta. Quindi tutti i principi di valutazion­e devono rispettare i principi di carattere generale,comeobiett­ivoalquale tendere e come limite a ogni elemento di discrezion­alità, e vanno disapplica­ti i criteri di valutazion­e, nazionali e internazio­nali (come gli Ias-Ifrs) ogniqualvo­lta non siano tali da assicurare la rappresent­azione chiara, veritiera e corretta della realtà.

Daciòderiv­anoalcunic­orollari. Si pensi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, pure di origine comunitari­a, secondo il quale la valutazion­e delle voci di bilancio va fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. La scelta dei criteri deve perciò essere coerente con la finalità di rilevare l’utilitàche­ibeniposso­nofornire all’esercizio dell’attività di impresa, con riguardo alla funzionali­tà degli stessi e alla loro utilizzabi­lità. È dunque l’insieme della normativa prevista dal Codice civile e dai principi nazionali e internazio­nali a segnare il confine tra legittima valutazion­e secondo criteri variabili e consapevol­e predisposi­zione di documenti non rispondent­i al vero.

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