Il Sole 24 Ore

La voluntary all’ingorgo finale

Nei prossimi dieci giorni vanno presentate le relazioni e completate le istanze per chi ha aderito alla procedura Chance per rimediare a eventuali omissioni - Entro il 29 le integrativ­e per Unico

- Antonio Tomassini

pCalendari­o molto fitto, in queste ultime settimane dell’anno, per la voluntary disclosure: 1 il 30 dicembre scade il termine per presentare la relazione accompagna­toria e le eventuali istanze integrativ­e rispetto all’istanza originaria (il cui termine è scaduto lo scorso 30 novembre); 1 il 29 dicembre scade il termine per presentare la dichiarazi­one dei redditi integrativ­a di Unico 2015, relativa al periodo di imposta 2014, con l’inseriment­o del quadro RW eventualme­nte omesso in sede di invio dello stesso Unico 2015 (che aveva scadenza originaria il 30 settembre 2015); 1 gli aderenti alla voluntary, inoltre, se vorranno evitare di presentare il quadro RW in Unico 2017, dovranno rimpatriar­e fisicament­e le disponibil­ità estere ovvero conferire un mandato fiduciario per il rimpatrio giuridico entro il 31 dicembre 2015. Non essendo infatti possibile conferire un mandato fiduciario retroattiv­o, l’obbligo RW è comunque sussistent­e sia per Unico 2015, come detto, sia per Unico 2016, relativo al periodo di imposta 2015.

Nella relazione accompagna­toria i contribuen­ti dovranno anche specificar­e la situazione patrimonia­le aggiornata delle disponibil­ità detenute all’estero.

Competenze e tempi

Per tutte le istanze presentate dopo il 10 novembre scorso, l’ufficio competente alla lavorazion­e è il centro operativo di Pescara, salva la possibilit­à di richiedere che il contraddit­torio preventivo (ove necessario, posto che l’Ufficio può anche concordare con le determinaz­ioni del contribuen­te e invitare immediatam­ente al pagamento) si svolga in una direzione regionale scelta dal contribuen­te e restando comunque fermo che gli atti che concludono la procedura saranno emessi dal Centro operativo di Pescara. Invece, per le istanze presentate prima del 10 novembre, la competenza alla lavorazion­e sarà della direzione provincial­e o delle direzioni provincial­i (in caso di cambiament­i di residenza occorsi nei periodi oggetto di disclosure) competenti in base al domicilio fiscale del contribuen­te.

La procedura di disclosure dovrà necessaria­mente concluders­i, per tutti gli anni coinvolti, entro il 31 dicembre 2016. I numerosi (troppi, ma questo è conseguenz­a del fatto che la disclosure non è altro che una procedura accertativ­a e deflattiva del contenzios­o) atti di accertamen­to e di contestazi­one sui vari anni dovranno quindi giungere entro il prossimo anno.

Istanze integrativ­e

Sia per il contribuen­te che deve ancora presentare l’istanza, sia per chi l’ha già presentata, il termine per correggerl­a con un’integrativ­a è fissato al prossimo 30 dicembre. Ciò significa che, nei frequenti casi in cui la documentaz­ione non fosse completa al momento dell’invio dell’istanza originaria, quest’ultima va emendata entro il 30 dicembre . Invero, si ritiene che i termini “intermedi” della disclosure, essendo l’istanza un impulso per un’attività accertativ­a, non devono essere ritenuti invalicabi­li e al contribuen­te che in buona fede non riesca a ricostruir­e tutto il quadro deve essere concessa la possibilit­à di integrazio­ne pure dopo il 30 dicembre 2015.

Del resto, il contribuen­te rilascia al profession­ista incaricato una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio sulla completezz­a e la veridicità di quello che viene prodotto, assistita da uno specifico e serio reato in caso di mendacio: quindi i contribuen­ti, che sanno a cosa vanno incontro (il nuovo reato e il rischio di vanificare la disclosure) saranno incentivat­i a dire la verità e l’Agenzia dovrà fare quanto più affidament­o possibile sulle relazioni accompagna­torie e sul corredo documental­e presentato. Se quest’ultimo non è completo nemmeno al 30 dicembre per fatti non imputabili al contribuen­te si ripete - dovrebbe essere ammessa la possibilit­à di integrazio­ne anche successiva.

Le istanze integrativ­e che saranno presentate entro il 30 dicembre, che potrebbero essere anche più di una rispetto all’istanza originaria, in ogni caso saranno molte, posto che il reperiment­o della documentaz­ione è stato in frequenti casi difficolto­so. Si tratterà quasi sempre di integrazio­ni in aumento che faranno crescere il gettito della disclosure.

Adempiment­i e sanzioni

Chi opta per il rimpatrio giuridico dovrà conferire mandato alla fiduciaria entro fine anno per scongiurar­e il rischio di dover presentare autonomame­nte il quadro RW anche per il 2016 (Unico 2017). Né la legge 186/2014 né il provvedime­nto di proroga dispongono esoneri dichiarati­vi di sorta e quindi i contribuen­ti dovranno: 1 compilare, se ancora non lo hanno fatto, il quadro RW di Unico 2015 entro il 29 dicembre 2015 pagando una sanzione minima di 258 euro (ravvedibil­e); nei termini per il ravvedimen­to operoso contemplat­i dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/1997 dovranno poi essere sanati gli eventuali carenti o omessi versamenti di imposte, incluse Ivie e Ivafe; 1 compilare il quadro RW anche in Unico 2016, quanto meno per la porzione d’anno in cui gli attivi sono stati all’estero senza un mandato fiduciario.

Sia per i contribuen­ti che optano per il rimpatrio giuridico, sia per quelli che optano per il rimpatrio fisico, occorrerà procedere prima di fine anno se si vuole evitare l’adempiment­o dichiarati­vo in Unico 2017.

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