La voluntary all’ingorgo finale
Nei prossimi dieci giorni vanno presentate le relazioni e completate le istanze per chi ha aderito alla procedura Chance per rimediare a eventuali omissioni - Entro il 29 le integrative per Unico
pCalendario molto fitto, in queste ultime settimane dell’anno, per la voluntary disclosure: 1 il 30 dicembre scade il termine per presentare la relazione accompagnatoria e le eventuali istanze integrative rispetto all’istanza originaria (il cui termine è scaduto lo scorso 30 novembre); 1 il 29 dicembre scade il termine per presentare la dichiarazione dei redditi integrativa di Unico 2015, relativa al periodo di imposta 2014, con l’inserimento del quadro RW eventualmente omesso in sede di invio dello stesso Unico 2015 (che aveva scadenza originaria il 30 settembre 2015); 1 gli aderenti alla voluntary, inoltre, se vorranno evitare di presentare il quadro RW in Unico 2017, dovranno rimpatriare fisicamente le disponibilità estere ovvero conferire un mandato fiduciario per il rimpatrio giuridico entro il 31 dicembre 2015. Non essendo infatti possibile conferire un mandato fiduciario retroattivo, l’obbligo RW è comunque sussistente sia per Unico 2015, come detto, sia per Unico 2016, relativo al periodo di imposta 2015.
Nella relazione accompagnatoria i contribuenti dovranno anche specificare la situazione patrimoniale aggiornata delle disponibilità detenute all’estero.
Competenze e tempi
Per tutte le istanze presentate dopo il 10 novembre scorso, l’ufficio competente alla lavorazione è il centro operativo di Pescara, salva la possibilità di richiedere che il contraddittorio preventivo (ove necessario, posto che l’Ufficio può anche concordare con le determinazioni del contribuente e invitare immediatamente al pagamento) si svolga in una direzione regionale scelta dal contribuente e restando comunque fermo che gli atti che concludono la procedura saranno emessi dal Centro operativo di Pescara. Invece, per le istanze presentate prima del 10 novembre, la competenza alla lavorazione sarà della direzione provinciale o delle direzioni provinciali (in caso di cambiamenti di residenza occorsi nei periodi oggetto di disclosure) competenti in base al domicilio fiscale del contribuente.
La procedura di disclosure dovrà necessariamente concludersi, per tutti gli anni coinvolti, entro il 31 dicembre 2016. I numerosi (troppi, ma questo è conseguenza del fatto che la disclosure non è altro che una procedura accertativa e deflattiva del contenzioso) atti di accertamento e di contestazione sui vari anni dovranno quindi giungere entro il prossimo anno.
Istanze integrative
Sia per il contribuente che deve ancora presentare l’istanza, sia per chi l’ha già presentata, il termine per correggerla con un’integrativa è fissato al prossimo 30 dicembre. Ciò significa che, nei frequenti casi in cui la documentazione non fosse completa al momento dell’invio dell’istanza originaria, quest’ultima va emendata entro il 30 dicembre . Invero, si ritiene che i termini “intermedi” della disclosure, essendo l’istanza un impulso per un’attività accertativa, non devono essere ritenuti invalicabili e al contribuente che in buona fede non riesca a ricostruire tutto il quadro deve essere concessa la possibilità di integrazione pure dopo il 30 dicembre 2015.
Del resto, il contribuente rilascia al professionista incaricato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla completezza e la veridicità di quello che viene prodotto, assistita da uno specifico e serio reato in caso di mendacio: quindi i contribuenti, che sanno a cosa vanno incontro (il nuovo reato e il rischio di vanificare la disclosure) saranno incentivati a dire la verità e l’Agenzia dovrà fare quanto più affidamento possibile sulle relazioni accompagnatorie e sul corredo documentale presentato. Se quest’ultimo non è completo nemmeno al 30 dicembre per fatti non imputabili al contribuente si ripete - dovrebbe essere ammessa la possibilità di integrazione anche successiva.
Le istanze integrative che saranno presentate entro il 30 dicembre, che potrebbero essere anche più di una rispetto all’istanza originaria, in ogni caso saranno molte, posto che il reperimento della documentazione è stato in frequenti casi difficoltoso. Si tratterà quasi sempre di integrazioni in aumento che faranno crescere il gettito della disclosure.
Adempimenti e sanzioni
Chi opta per il rimpatrio giuridico dovrà conferire mandato alla fiduciaria entro fine anno per scongiurare il rischio di dover presentare autonomamente il quadro RW anche per il 2016 (Unico 2017). Né la legge 186/2014 né il provvedimento di proroga dispongono esoneri dichiarativi di sorta e quindi i contribuenti dovranno: 1 compilare, se ancora non lo hanno fatto, il quadro RW di Unico 2015 entro il 29 dicembre 2015 pagando una sanzione minima di 258 euro (ravvedibile); nei termini per il ravvedimento operoso contemplati dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 dovranno poi essere sanati gli eventuali carenti o omessi versamenti di imposte, incluse Ivie e Ivafe; 1 compilare il quadro RW anche in Unico 2016, quanto meno per la porzione d’anno in cui gli attivi sono stati all’estero senza un mandato fiduciario.
Sia per i contribuenti che optano per il rimpatrio giuridico, sia per quelli che optano per il rimpatrio fisico, occorrerà procedere prima di fine anno se si vuole evitare l’adempimento dichiarativo in Unico 2017.