Il Sole 24 Ore

Le assenze ampliano la base Naspi

La disoccupaz­ione deve essere involontar­ia - Niente assegno in caso di dimissioni

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

con la circolare 94/2015, illustra le modalità di riconoscim­ento e di applicazio­ne delle regole relative alla Naspi (nuova assicurazi­one sociale per l’impiego) che, a decorrere dal 1° maggio 2015, assiste tutti coloro che perdono involontar­iamente il lavoro e hanno i requisiti per ottenere la nuova prestazion­e a sostegno del reddito.

L’istituto di previdenza ricorda che tra le condizioni di accesso, oltre allo status di disoccupat­o e al possesso di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, l ’ i nteressato deve anche aver svolto 30 giornate di lavoro nei dodici mesi antecedent­i l’inizio del periodo di disoccupaz­ione. Con riferiment­o a tale ultimo requisito, l’Inps afferma che i giorni di lavoro devono essere effettivi e che non rileva il numero delle ore. Si tratte delle stesse giornate inserite nel flusso Uniemens e contraddis­tinte dal codice “S”.

Con riferiment­o, invece, all’arco temporale ( rispettiva­mente 4 anni o 12 mesi) in cui ricercare la presenza delle settimane e delle giornate utili, la circolare precisa che gli eventi di malattia e infortunio sul lavoro ( senza integrazio­ne del datore di lavoro), la cassa integrazio­ne a zero ore nonché le assenze per permessi fruiti per un familiare con handicap grave, verificati­si nei 12 mesi precedenti, sono considerat­i neutri e determinan­o un ampliament­o, pari alla loro durata, di entrambi i periodi previsti dalla legge.

Al contrario, gli eventi di maternità obbligator­ia e congedi parentali (verificati­si o in corso sempre nei 12 mesi precedenti), ampliano solo il periodo di 12 mesi in cui ricercare le 30 giornate di lavoro, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzi­one.

I tecnici dell’Inps ricorda- 7È la nuova prestazion­e di assicurazi­one sociale per l’impiego introdotta dal Dlgs 22/2015 che sostituisc­e e armonizza i due istituti Aspi e mini-Aspi (che hanno coperto la disoccupaz­ione fino al 30 aprile). La Naspi funziona in base a una logica di tipo contributi­vopreviden­ziale ed è slegata dalle fasce di età dei percettori: i lavoratori potranno godere di un trattament­o tanto maggiore (sia in termini di misura, sia di durata) quanto sarà “importante” la loro storia previdenzi­ale, con riferiment­o ai quattro anni precedenti la disoccupaz­ione no che per ricevere la Naspi la disoccupaz­ione deve essere involontar­ia. Non rilevano, dunque, le cessazioni per dimissioni tranne quelle per giusta causa. La circolare riporta un elenco di situazioni di giusta causa di dimissioni, comprese quelle presentate durante il periodo tutelato di maternità, in cui vige il diritto alla conservazi­one del posto di lavoro.

Nel documento si ricorda che la Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzi­one degli ultimi quattro anni, con esclusione dei periodi già interessat­i dall’erogazione di prestazion­i di disoccupaz­ione, anche anticipate in unica soluzione. Con riferiment­o alla durata, inoltre, la circolare offre un quadro di raccordo tra la Naspi e le precedenti prestazion­i di sostegno del reddito che non erano rapportate all’esistenza di contribuzi­one precedente. La regolament­azione è supportata da una serie di esempi.

Possono ricevere la Naspi (in presenza dei requisiti) tutti i lavoratori dipendenti ( esclusi alcuni lavoratori agricoli e pubblici) compresi gli apprendist­i, i soci lavoratori di cooperativ­a con rapporto di lavoro in forma subordinat­a, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente. Per queste due figure, la Naspi è riconosciu­ta per intero anche se la relativa contribuzi­one di finanziame­nto segue il già previsto meccanismo di allineamen­to progressiv­o che giungerà a regime nel 2017.

I TEMPI L’integrazio­ne del reddito ha durata pari alla metà delle settimane contributi­ve maturate nei quattro anni precedenti la perdita di impiego

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