Le assenze ampliano la base Naspi
La disoccupazione deve essere involontaria - Niente assegno in caso di dimissioni
con la circolare 94/2015, illustra le modalità di riconoscimento e di applicazione delle regole relative alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) che, a decorrere dal 1° maggio 2015, assiste tutti coloro che perdono involontariamente il lavoro e hanno i requisiti per ottenere la nuova prestazione a sostegno del reddito.
L’istituto di previdenza ricorda che tra le condizioni di accesso, oltre allo status di disoccupato e al possesso di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, l ’ i nteressato deve anche aver svolto 30 giornate di lavoro nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento a tale ultimo requisito, l’Inps afferma che i giorni di lavoro devono essere effettivi e che non rileva il numero delle ore. Si tratte delle stesse giornate inserite nel flusso Uniemens e contraddistinte dal codice “S”.
Con riferimento, invece, all’arco temporale ( rispettivamente 4 anni o 12 mesi) in cui ricercare la presenza delle settimane e delle giornate utili, la circolare precisa che gli eventi di malattia e infortunio sul lavoro ( senza integrazione del datore di lavoro), la cassa integrazione a zero ore nonché le assenze per permessi fruiti per un familiare con handicap grave, verificatisi nei 12 mesi precedenti, sono considerati neutri e determinano un ampliamento, pari alla loro durata, di entrambi i periodi previsti dalla legge.
Al contrario, gli eventi di maternità obbligatoria e congedi parentali (verificatisi o in corso sempre nei 12 mesi precedenti), ampliano solo il periodo di 12 mesi in cui ricercare le 30 giornate di lavoro, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione.
I tecnici dell’Inps ricorda- 7È la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal Dlgs 22/2015 che sostituisce e armonizza i due istituti Aspi e mini-Aspi (che hanno coperto la disoccupazione fino al 30 aprile). La Naspi funziona in base a una logica di tipo contributivoprevidenziale ed è slegata dalle fasce di età dei percettori: i lavoratori potranno godere di un trattamento tanto maggiore (sia in termini di misura, sia di durata) quanto sarà “importante” la loro storia previdenziale, con riferimento ai quattro anni precedenti la disoccupazione no che per ricevere la Naspi la disoccupazione deve essere involontaria. Non rilevano, dunque, le cessazioni per dimissioni tranne quelle per giusta causa. La circolare riporta un elenco di situazioni di giusta causa di dimissioni, comprese quelle presentate durante il periodo tutelato di maternità, in cui vige il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nel documento si ricorda che la Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione degli ultimi quattro anni, con esclusione dei periodi già interessati dall’erogazione di prestazioni di disoccupazione, anche anticipate in unica soluzione. Con riferimento alla durata, inoltre, la circolare offre un quadro di raccordo tra la Naspi e le precedenti prestazioni di sostegno del reddito che non erano rapportate all’esistenza di contribuzione precedente. La regolamentazione è supportata da una serie di esempi.
Possono ricevere la Naspi (in presenza dei requisiti) tutti i lavoratori dipendenti ( esclusi alcuni lavoratori agricoli e pubblici) compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente. Per queste due figure, la Naspi è riconosciuta per intero anche se la relativa contribuzione di finanziamento segue il già previsto meccanismo di allineamento progressivo che giungerà a regime nel 2017.
I TEMPI L’integrazione del reddito ha durata pari alla metà delle settimane contributive maturate nei quattro anni precedenti la perdita di impiego