Sui contributi doppio binario Iva
esclusi da Iva i contributi relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale, se erogati in base alle normative sulla trasparenza degli atti amministrativi dell’articolo 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sono soggetti a Iva i corrispettivi erogati nell’ambito del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). Sono questi i principali chiarimenti della circolare dell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 20/E.
Con Iva o senza
Per qualificare la corretta natura dell’erogazione di denaro, va innanzitutto analizzata la normativa di riferimento. Se la pubblica amministrazione eroga somme di denaro agendo in base all’articolo 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza degli atti amministrativi, si tratta di una cessione avente a oggetto denaro, fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), Dpr n. 633/1972. Se invece, l’erogazione di denaro avviene nell’ambito di uno schema negoziale riconducibile al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), l’operazione ha rilevanza ai fini Iva, salvo poi verificarne il regime concretamente applicabile .
In mancanza di riferimenti normativi, che consentono di individuare esattamente la natura giuridico-tributaria delle erogazioni di denaro, questa deve essere stabilita caso per caso, secondo i criteri di carattere residuale forniti dalla circolare n. 34/ E/2013, quindi, c’è un rapporto sinallagmatico (presupposto Iva), se sussiste un rapporto di scambio, per cui alla pubblica amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto dal privato, ovvero quando la convenzione che regola i rapporti tra le parti preveda clausole risolutive o penalità per inadempienze del beneficiario delle somme.
Detrazione Iva
Per gli organismi, destinatari di contributi pubblici fuori campo Iva, che erogano i servizi di formazione, il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati nell’esercizio della propria attività e finanziati dai suddetti contributi fuori campo Iva, è soggetto alla regola generale degli articolo 19 e seguenti, Dpr n. 633/1972, quindi, è possibile solo se è inerente, in relazione alle operazioni attive realizzate a valle, che in questo caso, sono costituite dalle attività di formazione fornita dagli organismi di formazione professionale. Se i beni e i servizi sono utilizzati dall’ente di formazione solo per realizzare operazioni fuori campo Iva (come, ad esempio, quelli resi agli utenti finali gratuitamente), non compete alcuna detrazione dell’Iva. Se, invece, i beni e i servizi sono utilizzati promiscuamente per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni imponibili che operazioni fuori campo Iva, spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette a imposta. Se l’ente realizza, sia operazioni escluse Iva, sia operazioni imponibili e operazioni esenti, occorre scomputare, preliminarmente, dall’ammontare complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile , in quanto specificamente imputabile a operazioni fuori campo Iva. L’importo ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua, risultante da questo scomputo, applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, Dpr n. 633/1972.