Il Sole 24 Ore

Sui contributi doppio binario Iva

- Luca De Stefani

esclusi da Iva i contributi relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione profession­ale, se erogati in base alle normative sulla trasparenz­a degli atti amministra­tivi dell’articolo 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sono soggetti a Iva i corrispett­ivi erogati nell’ambito del codice dei contratti pubblici (decreto legislativ­o n. 163/2006). Sono questi i principali chiariment­i della circolare dell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 20/E.

Con Iva o senza

Per qualificar­e la corretta natura dell’erogazione di denaro, va innanzitut­to analizzata la normativa di riferiment­o. Se la pubblica amministra­zione eroga somme di denaro agendo in base all’articolo 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenz­a degli atti amministra­tivi, si tratta di una cessione avente a oggetto denaro, fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), Dpr n. 633/1972. Se invece, l’erogazione di denaro avviene nell’ambito di uno schema negoziale riconducib­ile al codice dei contratti pubblici (decreto legislativ­o 12 aprile 2006, n. 163), l’operazione ha rilevanza ai fini Iva, salvo poi verificarn­e il regime concretame­nte applicabil­e .

In mancanza di riferiment­i normativi, che consentono di individuar­e esattament­e la natura giuridico-tributaria delle erogazioni di denaro, questa deve essere stabilita caso per caso, secondo i criteri di carattere residuale forniti dalla circolare n. 34/ E/2013, quindi, c’è un rapporto sinallagma­tico (presuppost­o Iva), se sussiste un rapporto di scambio, per cui alla pubblica amministra­zione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportame­nto richiesto dal privato, ovvero quando la convenzion­e che regola i rapporti tra le parti preveda clausole risolutive o penalità per inadempien­ze del beneficiar­io delle somme.

Detrazione Iva

Per gli organismi, destinatar­i di contributi pubblici fuori campo Iva, che erogano i servizi di formazione, il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati nell’esercizio della propria attività e finanziati dai suddetti contributi fuori campo Iva, è soggetto alla regola generale degli articolo 19 e seguenti, Dpr n. 633/1972, quindi, è possibile solo se è inerente, in relazione alle operazioni attive realizzate a valle, che in questo caso, sono costituite dalle attività di formazione fornita dagli organismi di formazione profession­ale. Se i beni e i servizi sono utilizzati dall’ente di formazione solo per realizzare operazioni fuori campo Iva (come, ad esempio, quelli resi agli utenti finali gratuitame­nte), non compete alcuna detrazione dell’Iva. Se, invece, i beni e i servizi sono utilizzati promiscuam­ente per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni imponibili che operazioni fuori campo Iva, spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette a imposta. Se l’ente realizza, sia operazioni escluse Iva, sia operazioni imponibili e operazioni esenti, occorre scomputare, preliminar­mente, dall’ammontare complessiv­o dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibi­le , in quanto specificam­ente imputabile a operazioni fuori campo Iva. L’importo ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua, risultante da questo scomputo, applicando la percentual­e di detrazione di cui all’articolo 19-bis, Dpr n. 633/1972.

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