La «Dis-coll» viaggia online
L’articolo 1 5 del Dlgs 22/2015 ha introdotto per i collaboratori coordinati e continuativi una nuova prestazione di tutela del reddito che sostituisce la precedente una tantum, disciplinata dalla legge Fornero. L’Inps ha fornito poi con la circolare 83/2015 i primi chiarimenti operativi per la nuova indennità di disoccupazione per questo tipo di lavoratori (Dis-coll).
Per la fruirne questi lavoratori devono presentare apposita domanda all’Inps, dall’11 maggio esclusivamente per via telematica, entro il termine previsto (a pena di decadenza) di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nella circolare 83 l’Inps ha anticipato che è disponibile dall’11 maggio la procedura online, attraverso il conctat center, predisposta dall’istituto previdenziale per la presentazione delle domande Dis-coll.
Dopo tale data non dovrebbe, dunque, essere più consentita la presentazione di domande in forma cartacea (accettata fino ad ora). In fase di prima applicazione della nuova disciplina e per consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e la relativa liquidazione della prestazione, la domanda di Dis-coll veniva accettata anche se presentata in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito internet dell’Inps oppure tramite Pec indirizzata alla sede territoriale competente. Da ieri sarà possibile anche la presentazione della domanda attraverso del contact center. Per gli eventi che si sono già verificati dal 1° gennaio 2015 il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di Dis-coll decorre dal 27 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare).
I destinatari della Dis-coll sono tutti i cococo iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non solo quelli a progetto, con l’esclusione degli amministratori e dei sindaci, i titolari di partita Iva e dei pensionati. L’indennità copre gli eventi di disoccupazione che si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, qualora il collaboratore abbia congiuntamente tre requisiti: stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo. 1, comma 2, lettera c), Dlgs n. 181/2000 al momento della domanda; l’accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente e la cessazione dal lavoro; almeno un mese di contribuzione nell’anno solare della disoccupazione.
A differenza delle prestazioni una tantum disciplinate prima dall’articolo 19, comma 2, del Dl n. 185/2008 e successivamente dall’articolo 2, comma 51, della Legge n. 92/2012, non sono più presenti il requisito della condizione di monocommittenza del collaboratore coordinato e continuativo e i limiti di reddito nell’anno precedente. La modifica di questi requisiti consentirà sicuramente di ampliare la platea dei possibili beneficiari.
Inoltre, per equiparare il più possibile la Dis-coll alla nuova prestazione di disoccupazione per il lavoratori subordinati, molti profili dell’indennità per i cococo (come per esempio la determinazione di un reddito di riferimento, il calcolo dell’ammontare e della durata dell’indennità) sono disciplinati in modo simile alla Naspi.