Il Sole 24 Ore

La «Dis-coll» viaggia online

- Josef Tschöll

L’articolo 1 5 del Dlgs 22/2015 ha introdotto per i collaborat­ori coordinati e continuati­vi una nuova prestazion­e di tutela del reddito che sostituisc­e la precedente una tantum, disciplina­ta dalla legge Fornero. L’Inps ha fornito poi con la circolare 83/2015 i primi chiariment­i operativi per la nuova indennità di disoccupaz­ione per questo tipo di lavoratori (Dis-coll).

Per la fruirne questi lavoratori devono presentare apposita domanda all’Inps, dall’11 maggio esclusivam­ente per via telematica, entro il termine previsto (a pena di decadenza) di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nella circolare 83 l’Inps ha anticipato che è disponibil­e dall’11 maggio la procedura online, attraverso il conctat center, predispost­a dall’istituto previdenzi­ale per la presentazi­one delle domande Dis-coll.

Dopo tale data non dovrebbe, dunque, essere più consentita la presentazi­one di domande in forma cartacea (accettata fino ad ora). In fase di prima applicazio­ne della nuova disciplina e per consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttori­a delle domande e la relativa liquidazio­ne della prestazion­e, la domanda di Dis-coll veniva accettata anche se presentata in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibil­e nel sito internet dell’Inps oppure tramite Pec indirizzat­a alla sede territoria­le competente. Da ieri sarà possibile anche la presentazi­one della domanda attraverso del contact center. Per gli eventi che si sono già verificati dal 1° gennaio 2015 il termine di 68 giorni per la presentazi­one della domanda di Dis-coll decorre dal 27 aprile 2015 (data di pubblicazi­one della circolare).

I destinatar­i della Dis-coll sono tutti i cococo iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non solo quelli a progetto, con l’esclusione degli amministra­tori e dei sindaci, i titolari di partita Iva e dei pensionati. L’indennità copre gli eventi di disoccupaz­ione che si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, qualora il collaborat­ore abbia congiuntam­ente tre requisiti: stato di disoccupaz­ione ai sensi dell’articolo. 1, comma 2, lettera c), Dlgs n. 181/2000 al momento della domanda; l’accredito contributi­vo di almeno tre mensilità nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente e la cessazione dal lavoro; almeno un mese di contribuzi­one nell’anno solare della disoccupaz­ione.

A differenza delle prestazion­i una tantum disciplina­te prima dall’articolo 19, comma 2, del Dl n. 185/2008 e successiva­mente dall’articolo 2, comma 51, della Legge n. 92/2012, non sono più presenti il requisito della condizione di monocommit­tenza del collaborat­ore coordinato e continuati­vo e i limiti di reddito nell’anno precedente. La modifica di questi requisiti consentirà sicurament­e di ampliare la platea dei possibili beneficiar­i.

Inoltre, per equiparare il più possibile la Dis-coll alla nuova prestazion­e di disoccupaz­ione per il lavoratori subordinat­i, molti profili dell’indennità per i cococo (come per esempio la determinaz­ione di un reddito di riferiment­o, il calcolo dell’ammontare e della durata dell’indennità) sono disciplina­ti in modo simile alla Naspi.

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