«Bpvi, le baciate e le responsabilità di Zonin e Sorato vanno dimostrate»
Sentenza del tribunale di Venezia rigetta azzeramento e richiesta danni
Le «baciate»? Per esser azzerate vanno dimostrate. Così come le responsabilità specifiche nei singoli casi di Gianni Zonin e Samuele Sorato, ex presidente e direttore generale di Popolare di Vicenza, per avanzare richieste danni. Viene dal Tribunale delle imprese di Venezia una sentenza rilevante nell’infinito strascico di cause legali aperto dopo la liquidazione di Bpvi. Rilevante, sia sul fronte della vicenda delle azioni acquistate con i finanziamenti che in quella delle responsabilità degli amministratori. Forse anche nel processo penale di Vicenza che va alla fase finale, al punto che il difensore di Zonin, Enrico Ambrosetti, ha depositato la sentenza civile del 4 novembre nell’udienza dell’altro ieri.
La vicenda al centro della sentenza di Venezia, firmata dal collegio presieduto da Lina Tosi, riguarda le contestazioni mosse dai proprietari di una catena di gioiellerie di Torri di Quartesolo, che chiedevano di annullare i contratti di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili Bpvi. Acquisti per un totale di 9,2 milioni di euro in cui sarebbero stati indotti, secondo la loro linea, da Roberto Rizzi e Claudio Giacon, il gestore private e il dirigente intermedio della banca, i cui nomi sono già emersi in riferimento alle «baciate» anche nel processo di Vicenza. Gli imprenditori, oltre a chiedere l’azzeramento dei fidi e degli interessi da restituire alla banca in liquidazione e alla società di recupero Amco, sulla base della nullità delle «baciate», chiamano in causa Zonin e Sorato come responsabili in solido con Amco nel pagamento del risarcimento danni. A cascata i legali (per Zonin gli avvocati Lamberto Lambertini e Giovanni Aquaro) chiamano in causa Rizzi, Giacon e l’ex vicedirettore Emanuele Giustini, oltre ad un lungo elenco di assicurazioni.
Ma la conclusione del tribunale delle imprese, a differenza di cause precedenti che avevano condotto all’annullamento delle «baciate», va stavolta in direzione opposta. Qui non c’è violazione dell’articolo 2358 del codice civile che dichiara nulle le «baciate», perché, sostiene il tribunale, le documentazioni sono «estremamente generiche». I finanziamenti, sotto forma di affidamenti in conto corrente ed elasticità di cassa, sono «numerosi regolati su diversi conti, alcuni cointestati e altri personali, spesso non contestuali rispetto alla sottoscrizione delle azioni o obbligazioni Bpvi oltre che di diverso importo». Il collegio conclude che non sono «emersi elementi tali da far ritenere che i finanziamenti siano stati concessi per consentire l’acquisto di azioni o obbligazioni o che vi fosse la consapevolezza di Bpvi della destinazione dei medesimi all’acquisto di titoli della banca». Non c’è «lo stretto collegamento tra l’assistenza finanziaria e l’acquisto titoli» e «non emerge in modo palese l’intento delle parti di finalizzare il finanziamento all’acquisto titoli della banca, non emergendo neppure che si tratti sempre di finanziamenti contestuali».
Il tribunale rigetta poi anche la richiesta del danno in forma specifica, secondo l’articolo 2395 del codice civile. Per questo ci dev’essere un comportamento illecito che causa un danno diretto specifico al socio, diverso dal generico danno arrecato alla banca. Ma qui gli imprenditori «non hanno compiutamente allegato quali siano le condotte ascritte a Zonin e Sorato e il nesso di causa, enucleando pregiudizi che costituiscono il solo riflesso di danni al patrimonio sociale».