Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)
CONSENSO INFORMATO E INUTILE
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22/12/2017 n.219: «Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipata di trattamento».
L’articolo 1 si riferisce specificatamente al consenso informato ed è formulato in modo piuttosto generico: «Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato ed a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e di trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia agli stessi... il consenso informato acquisito dai modi e con gli strumento più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso video-registrazioni... il consenso informato, in qualsiasi forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico .... ». E’ evidente che la video-registrazione di un colloquio tra medico e paziente nel corso del quale il sanitario illustra dettagliatamente l’intervento proposto, il paziente pone eventuali domande ed alla fine vi è una decisione, sarebbe lo strumento più adatto e sicuro. Vero è anche che è impensabile, con tutti i casi sanitari che vengono trattati, che le ULSS acquistino e distribuiscano ai vari medici tutti gli strumenti necessari per procedere ogni volta a video-registrazioni.
In molti (forse in tutti) reparti ULSS del Veneto vi sono degli stampati precompilati relativi al presunto consenso informato e il medico, prima di intervenire, raccoglie la firma del paziente, spesso dicendogli: «Questo è il consenso informato, leggilo!»
Mi è capitato più volte di far presente a primari (anche illustri) ed a medici vari, di stare attenti perché quel «pezzo di carta» giuridicamente non ha alcun valore.
Il mio rilievo si è sempre basato su spunti giurisprudenziali, confermati in modo chiaro e preciso da una sentenza della Corte di Cassazione Civile n.23328 in data 19/09/2019 (quindi recentissima). La Suprema Corte afferma: «...il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medicochirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico, né rilevando ai fini della completezza e dell’effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, vada ad adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze scientifiche di cui dispone...»
Sempre secondo la Cassazione, la mancanza di un valido consenso informato «Può causare due diversi tipi di danno: un danno alla salute, sussistente quando si è ragionevole ritenere che il paziente, sul cui grava il relativo e onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi sia all’intervento e a subirne conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Il secondo danno, a mio avviso, prescinde da un’eventuale errore medico dell’effettuazione dell’operazione.
Ribadisco il suggerimento che ho dato a vari medici: dopo aver discusso con il paziente sottoponendogli un foglio bianco e fattegli scrivere di suo pugno, di modo che in futuro non potrà dire di aver letto frettolosamente e sostanzialmente solo firmato. «Consenso informato: il dott. XY cui mi sono rivolto per l’intervento... mi ha chiarito dettagliatamente le modalità di esecuzione dello stesso, in particolare mi ha anche spiegato il rischio..., gli ho chiesto... ho avuto ogni più ampia delucidazione in particolare... e dopo aver opportunamente meditato decido ....
Il medico mi prospetta la possibilità di riflettere sul testo che vado a sottoscrivere ed eventualmente di trattenermi per un certo lasso di tempo in sala d’aspetto e poi rientrando oppure addirittura di spostare di qualche giorno e ritengo che ciò non sia necessario oppure decido di voler rileggere il testo e sottoporlo al mio medico di base o ai miei familiari».
Più dettagliato e specifico è il foglio firmato dal paziente e più il medico evita rischi di responsabilità. Ovviamente in una materia così delicata non ho la pretesa di aver trovato la soluzione perfetta, certa ed esclusiva (ben possono essercene di migliori e più tranquillizzanti).
Lo scopo di questo intervento è di ribadire che la sola firma del prestampato, seguita dall’intervento, (prassi diffusissima) non serve a nulla.